N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 agosto 2015
Ordinanza dell'11 agosto 2015 del Tribunale di La Spezia nel procedimento civile promosso da D.P.A. contro B.L. n.q. di esercente la potesta' genitoriale della minore D.P.M.. Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall'erario - Anticipazione ai consulenti tecnici di parte e agli ausiliari del magistrato delle sole spese "sostenute", e non anche di quelle "da sostenere", per l'adempimento dell'incarico. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), art. 131, comma 4, lett. c).(GU n.48 del 2-12-2015 )
TRIBUNALE DELLA SPEZIA R.G. n. 3974 /2013 Il Giudice Roberto Colonnello, a scioglimento della riserva, premette che A.D.P. ha instaurato il presente giudizio esponendo: - di aver convissuto more uxorio con L.B. dal 2004 al 2009; - che in costanza di convivenza nasceva M.; - che riconosceva la bambina, alla quale veniva attribuito il cognome di esso attore; - che tuttavia, una volta cessata la convivenza, riscontrata la difficolta' di avere figli con la nuova compagna, si sottoponeva ad accertamenti e veniva a scoprire di essere affetto da astenospermia; - che in ragione della sua infertilita', avanzava dubbi che M.D.P. da lui riconosciuta al momento della nascita, fosse in realta' sua figlia; che l'attore A.D.P. ha quindi convenuto in giudizio M.D.P. rappresentata ex lege dalla madre, chiedendo accertarsi "la sussistenza del difetto di veridicita' dell'atto di riconoscimento effettuato dal sig. D.P. nell'atto di nascita della bambina M.D.P. e per l'effetto annullare l'atto di riconoscimento medesimo con conseguente perdita del cognome da parte della convenuta e conseguente venir meno in capo al sig. D.P. dei diritti e dei doveri ex art. 261 c.c.".; che M.D.P. si e' costituita per il tramite della madre esercente la responsabilita' genitoriale, contestando gli assunti attorei, deducendo che A.D.P. era il proprio padre biologico e chiedendo rigettarsi le domande attoree; che a seguito della comunicazione degli atti al P.M. ex artt. 70, n. 3, 71 c.p.c. e 1 disp. att. c.p.c. e della successiva assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., veniva disposta C.T.U. per accertare la compatibilita' del DNA tra l'attore e la convenuta; che all'udienza del 16 aprile 2015 parte attrice produceva copia del provvedimento che l'aveva ammesso ad usufruire del patrocinio a spese dello Stato, mentre il C.T.U. rappresentava che le spese vive che avrebbero dovuto essere affrontate per eseguire l'esame dei campioni di sangue delle parti ammontavano ad € 2.000,00 + IVA, e che lo stesso non era nelle condizioni di anticiparle, tanto da non poter accettare l'incarico; che il giudice a questo punto rilevava d'ufficio la questione del possibile contrasto con i precetti costituzionali dell'art. 131, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002, che prevedeva che in caso di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, quest'ultimo avrebbe rimborsato le spese (gia') "sostenute" e quindi anticipate dal C.T.U. per l'espletamento dell'incarico, mentre non prevedeva che lo Stato avrebbe anticipato le spese che avrebbero dovuto essere (ancora) sostenute dal C.T.U. onde consentire a questo di svolgere le indagini peritali; che quindi assegnava alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c.; che il Tribunale, cio' detto, ritiene di dovere rimettere gli atti alla Consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui prevede che sono spese anticipate dall'erario "le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi [consulenti tecnici di parte e ausiliari dei magistrato]. In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza Osserva quanto segue 1. In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. Infatti, l'attore ha impugnato il riconoscimento della figlia per difetto di veridicita' e dunque e' rilevante l'attivita' istruttoria finalizzata alla verifica della compatibilita' dei DNA, che puo' essere effettuata solo disponendo una consulenza tecnica. L'esame dei campioni di sangue, pero', comporta un costo di € 2.000,00 + IVA, come illustrato dal C.T.U. all'udienza del 16 aprile 2015. Tale spesa non puo' essere anticipata dallo Stato, prevedendo la norma sopra riportata il rimborso delle spese gia' "sostenute". Tale spesa, poi, non puo' essere posta a carico dell'attore, che e' stato ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato. Non risulta possibile neppure imporre l'anticipazione della stessa a carico della parte convenuta. Quest'ultima, infatti, non ha interesse ad anticipare alcuna spesa proprio per non consentire lo svolgimento delle indagini peritali, che in astratto potrebbero condurre ad un accertamento del rapporto di filiazione in contrasto con quello operato con il riconoscimento della paternita', i cui attuali effetti intende mantenere. Del resto, il C.T.U. solo dopo l'avvenuto espletamento dell'incarico potra' ottenere un decreto di liquidazione del compenso e delle spese, e dunque fino a tale momento non e' munito di un titolo esecutivo in forza del quale esigere coattivamente da parte convenuta che non lo voglia spontaneamente anticipare, l'importo corrispondente alle spese che devono essere sostenute proprio per svolgere le indagini. Il C.T.U. quindi, non avrebbe altra scelta che anticipare le spese attingendo dal proprio patrimonio il danaro necessario. Se tuttavia il C.T.U. afferma di non avere la possibilita' di anticipare tale spesa (come accaduto nel caso di specie: v. verbale dell'udienza del 16 aprile 2015), risulta impossibile conferire allo stesso l'incarico, non avendo il giudice il potere di obbligarlo a stipulare un contratto di mutuo perche' si assicuri la liquidita' necessaria. Neppure risulta possibile nominare, come proposto da parte attrice nella memoria difensiva depositata ex art. 101 c.p.c., un altro C.T.U. scegliendolo tra personale in servizio presso strutture universitarie pubbliche, sul presupposto (erroneo) che potrebbe utilizzare il laboratorio e le strutture dell'universita' senza sostenere spese vive. Infatti, un pubblico dipendente non puo' utilizzare per scopi diversi dal rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione (quali sono, ad es., lo svolgimento di un incarico quale C.T.U. nominato dall'Autorita' giudiziaria) i beni di quest'ultima. Dunque e' evidente che nel caso di specie il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata che prevede che ove una delle parti sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quest'ultimo possa rimborsare al C.T.U. la sola spesa che questo abbia gia' sostenuto, ovvero gia' anticipato, e non prevede anche la liquidazione delle spese che devono (ancora) essere necessariamente sostenute. 2. In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue. 2.1. Anzitutto una interpretazione adeguatrice secundum constitutionem (Corte costituzionale, ordinanza 10 febbraio 2006 n. 57) risulta infruttuosa alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione in esame. 2.2. Cio' posto, la norma in esame pare contrastare con i principi contenuti negli artt. 3 e 24 Cost. anche in combinato disposto tra loro, perche' preclude o limita ai soggetti meno abbienti l'esercizio del diritto di difesa oppure condiziona il suo esercizio, dipendendo la possibilita' di istruire il procedimento dalla capacita' economica del C.T.U. nominato (non potendosi escludere che lo stesso non sia nelle condizioni di anticipare ingenti importi di danaro); inoltre la norma, non prevedendo che lo Stato anticipi quantomeno le spese vive ancora da sostenere comporta che le stesse modalita' con cui vengono espletate le indagini peritali, ove vengano iniziate, possano essere poi influenzate da una valutazione di economicita' delle operazioni di volta in volta da compiere da parte del C.T.U., di fatto indotto o costretto ad anticipare personalmente le spese nella minor misura possibile. 2.3. La norma in questione contrasta anche con i principi contenuti nell'art. 111 Cost. perche' ove il C.T.U. non sia in grado di anticipare le spese (che - lo si ribadisce - solo in un successivo momento gli saranno rimborsate dall'Erario), risulta costretto a richiedere prestiti o a risparmiare nel corso del tempo le somme di cui dovra' disporre per iniziare ad espletare l'incarico, con conseguente allungamento dei tempi del processo. 2.4. La norma in questione contrasta anche con i principi contenuti negli artt. 101 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro, in quanto la prevista necessita' di anticipare le spese - talvolta ingenti, come nel caso di specie - da sostenere per espletare l'incarico ha l'effetto di costringere il giudice ad individuare il C.T.U., che e' l'alter ego del magistrato nell'ambito del cd. contraddittorio tecnico, sulla base non gia' della professionalita' e della necessaria turnazione degli incarichi, ma della capacita' economica, dovendo essa essere tale da consentirgli di attingere dal proprio patrimonio tutte le somme di danaro necessarie. 2.5. La norma in questione contrasta anche con i principi contenuti negli artt. 101 e 111 Cost. anche sotto un altro profilo: la necessaria anticipazione delle spese vive da parte del consulente, comportando il depauperamento del suo patrimonio, sia pure temporaneo, indirettamente incide anche sull'indipendenza del consulente tecnico. 3. Questo giudice non ignora che la Corte costituzionale con ordinanza n. 209/2008 ha gia' dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002, sollevata dal Tribunale di Bolzano. Tuttavia, l'incostituzionalita' dell'indicata norma era stata denunciata dal giudice rimettente in parte sulla base di parametri costituzionali diversi da quelli sopra illustrati e in parte sulla base degli stessi parametri costituzionali, ma con argomentazioni diverse, tanto che la Corte costituzionale aveva dichiarato la q.l.c. infondata "cosi' prospettata". Va evidenziata, inoltre, la peculiarita' del caso di specie, che e' data anche dall'entita' delle spese vive che il C.T.U. dovrebbe anticipare (oltre € 2.400,00 tenuto conto dell'incidenza dell'IVA sull'importo che deve essere corrisposto all'istituto in cui dovranno essere eseguiti gli esami dei campioni di materiale ematico) tanto che non risulta sovrapponibile a quello esaminato dal Tribunale di Bolzano nel procedimento in cui e' stata sollevata senza successo eccezione di incostituzionalita'. Questo Giudice non ignora, poi, che la Corte costituzionale nella precitata ordinanza ha evidenziato che il C.T.U. nello svolgimento di incarichi in giudizi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non assume "definitivamente su di se' l'onere" delle spese. La questione che si sottopone alla Corte, infatti, e' proprio il contrasto con i principi costituzionali sopra indicati della disposizione normativa che prevede che il C.T.U. debba anche soltanto anticipare tali spese. 4. Per quanto sin qui osservato, e' auspicabile un intervento della Corte adita che dichiari costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art. 131, comma 4, lett. c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui prevede che sono anticipate dall'erario "le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi [consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato] invece che sono anticipate dall'erario "le spese sostenute o, qualora i consulenti tecnici di parte e gli ausiliari del magistrato chiedano l'anticipazione, le spese da sostenere per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi".
P.Q.M. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Tribunale della Spezia, Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 131, comma 4, lett. c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui prevede che sono anticipate dall'erario "le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi [consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato] anziche' sono anticipate dall'erario "le spese sostenute o, qualora i consulenti tecnici di parte e gli ausiliari del magistrato chiedano l'anticipazione, le spese da sostenere per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi". Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria per: a) la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al P.M. presso questo Tribunale; b) la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; c) la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in La Spezia l'11 agosto 2015 Il Giudice: Colonnello