N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 agosto 2015

Ordinanza  dell'11  agosto  2015  del  Tribunale  di  La  Spezia  nel
procedimento civile promosso da D.P.A. contro B.L. n.q. di  esercente
la potesta' genitoriale della minore D.P.M.. 
 
Patrocinio a spese dello  Stato  -  Spese  anticipate  dall'erario  -
  Anticipazione ai consulenti tecnici di parte e agli  ausiliari  del
  magistrato delle sole spese "sostenute", e non anche di quelle  "da
  sostenere", per l'adempimento dell'incarico. 
- D.P.R. 30 maggio 2002,  n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni
  legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo
  A), art. 131, comma 4, lett. c). 
(GU n.48 del 2-12-2015 )
 
                       TRIBUNALE DELLA SPEZIA 
                         R.G. n. 3974 /2013 
 
    Il Giudice Roberto  Colonnello,  a  scioglimento  della  riserva,
premette che A.D.P. ha instaurato il presente giudizio esponendo: 
        - di aver convissuto more uxorio con L.B. dal 2004 al 2009; 
        - che in costanza di convivenza nasceva M.; 
        - che riconosceva la bambina, alla quale veniva attribuito il
cognome di esso attore; 
        - che tuttavia, una volta cessata la convivenza,  riscontrata
la difficolta' di avere figli con la nuova compagna,  si  sottoponeva
ad  accertamenti  e  veniva  a  scoprire   di   essere   affetto   da
astenospermia; 
        - che in ragione della sua infertilita', avanzava  dubbi  che
M.D.P. da lui riconosciuta al momento della nascita, fosse in realta'
sua figlia; 
    che l'attore  A.D.P.  ha  quindi  convenuto  in  giudizio  M.D.P.
rappresentata  ex  lege  dalla  madre,   chiedendo   accertarsi   "la
sussistenza del difetto di veridicita'  dell'atto  di  riconoscimento
effettuato dal sig. D.P. nell'atto di nascita della bambina M.D.P.  e
per  l'effetto  annullare  l'atto  di  riconoscimento  medesimo   con
conseguente  perdita  del  cognome  da  parte   della   convenuta   e
conseguente venir meno in capo al sig. D.P. dei diritti e dei  doveri
ex art. 261 c.c.".; 
    che M.D.P. si e' costituita per il tramite della madre  esercente
la responsabilita'  genitoriale,  contestando  gli  assunti  attorei,
deducendo che A.D.P. era  il  proprio  padre  biologico  e  chiedendo
rigettarsi le domande attoree; 
    che a seguito della comunicazione degli atti al P.M. ex artt. 70,
n. 3, 71 c.p.c. e 1 disp. att. c.p.c. e della successiva assegnazione
dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., veniva disposta  C.T.U.  per
accertare la compatibilita' del DNA tra l'attore e la convenuta; 
    che all'udienza del 16 aprile 2015 parte attrice produceva  copia
del provvedimento che l'aveva ammesso ad usufruire del  patrocinio  a
spese dello Stato, mentre il C.T.U. rappresentava che le  spese  vive
che avrebbero dovuto  essere  affrontate  per  eseguire  l'esame  dei
campioni di sangue delle parti ammontavano ad € 2.000,00 + IVA, e che
lo stesso non era nelle condizioni di anticiparle, tanto da non poter
accettare l'incarico; 
    che il giudice a questo punto rilevava d'ufficio la questione del
possibile contrasto con  i  precetti  costituzionali  dell'art.  131,
comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002, che prevedeva che  in  caso
di ammissione di  una  parte  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
quest'ultimo avrebbe rimborsato le spese (gia') "sostenute" e  quindi
anticipate dal C.T.U. per l'espletamento  dell'incarico,  mentre  non
prevedeva che lo Stato avrebbe  anticipato  le  spese  che  avrebbero
dovuto essere (ancora) sostenute dal C.T.U. onde consentire a  questo
di svolgere le indagini peritali; 
    che quindi assegnava  alle  parti  termine  per  il  deposito  di
memorie ex art. 101 c.p.c.; 
    che il Tribunale, cio' detto, ritiene  di  dovere  rimettere  gli
atti alla Consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131,  comma  4,
lett. c. del D.P.R. 30 maggio 2002,  n.  115,  recante  "Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia", nella parte in cui  prevede  che  sono  spese  anticipate
dall'erario "le spese sostenute per  l'adempimento  dell'incarico  da
parte di questi ultimi [consulenti tecnici di parte e  ausiliari  dei
magistrato]. 
    In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza 
 
                               Osserva 
 
quanto segue 
    1. In  punto  di  rilevanza,  la  questione  e'  da  considerarsi
senz'altro rilevante. 
    Infatti, l'attore ha impugnato il riconoscimento della figlia per
difetto di veridicita' e dunque e' rilevante l'attivita'  istruttoria
finalizzata alla verifica della  compatibilita'  dei  DNA,  che  puo'
essere effettuata solo disponendo una consulenza tecnica. 
    L'esame dei campioni di sangue, pero', comporta  un  costo  di  €
2.000,00 + IVA, come illustrato dal C.T.U. all'udienza del 16  aprile
2015. 
    Tale spesa non puo' essere anticipata dallo Stato, prevedendo  la
norma sopra riportata il rimborso delle spese gia' "sostenute". 
    Tale spesa, poi, non puo' essere posta a carico dell'attore,  che
e' stato ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato. 
    Non  risulta  possibile  neppure  imporre  l'anticipazione  della
stessa a carico della parte convenuta. 
    Quest'ultima, infatti, non  ha  interesse  ad  anticipare  alcuna
spesa proprio  per  non  consentire  lo  svolgimento  delle  indagini
peritali, che in astratto potrebbero condurre ad un accertamento  del
rapporto di  filiazione  in  contrasto  con  quello  operato  con  il
riconoscimento  della  paternita',  i  cui  attuali  effetti  intende
mantenere. 
    Del  resto,  il  C.T.U.   solo   dopo   l'avvenuto   espletamento
dell'incarico potra' ottenere un decreto di liquidazione del compenso
e delle spese, e dunque fino a tale  momento  non  e'  munito  di  un
titolo esecutivo in forza del quale esigere  coattivamente  da  parte
convenuta che non  lo  voglia  spontaneamente  anticipare,  l'importo
corrispondente alle spese che devono  essere  sostenute  proprio  per
svolgere le indagini. Il C.T.U. quindi, non avrebbe altra scelta  che
anticipare le spese  attingendo  dal  proprio  patrimonio  il  danaro
necessario. 
    Se tuttavia il C.T.U. afferma di non  avere  la  possibilita'  di
anticipare tale spesa (come accaduto nel caso di specie:  v.  verbale
dell'udienza del 16 aprile 2015), risulta impossibile conferire  allo
stesso l'incarico, non avendo il giudice il potere  di  obbligarlo  a
stipulare un contratto di mutuo perche'  si  assicuri  la  liquidita'
necessaria. 
    Neppure  risulta  possibile  nominare,  come  proposto  da  parte
attrice nella memoria difensiva depositata ex  art.  101  c.p.c.,  un
altro C.T.U. scegliendolo tra personale in servizio presso  strutture
universitarie  pubbliche,  sul  presupposto  (erroneo)  che  potrebbe
utilizzare il  laboratorio  e  le  strutture  dell'universita'  senza
sostenere spese  vive.  Infatti,  un  pubblico  dipendente  non  puo'
utilizzare per scopi diversi dal rapporto di lavoro intercorrente con
l'Amministrazione (quali sono, ad es., lo svolgimento di un  incarico
quale  C.T.U.  nominato  dall'Autorita'  giudiziaria)   i   beni   di
quest'ultima. 
    Dunque e' evidente che nel caso di specie il  giudizio  non  puo'
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di legittimita' costituzionale della norma sopra citata  che  prevede
che ove una delle parti sia stata ammessa al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato, quest'ultimo possa rimborsare al C.T.U. la  sola
spesa che questo abbia gia' sostenuto, ovvero gia' anticipato, e  non
prevede anche la liquidazione delle spese che devono (ancora)  essere
necessariamente sostenute. 
    2. In punto di non  manifesta  infondatezza,  si  osserva  quanto
segue. 
    2.1.   Anzitutto   una   interpretazione   adeguatrice   secundum
constitutionem (Corte costituzionale, ordinanza 10 febbraio  2006  n.
57) risulta infruttuosa alla luce del chiaro tenore  letterale  della
disposizione in esame. 
    2.2. Cio' posto,  la  norma  in  esame  pare  contrastare  con  i
principi contenuti negli artt.  3  e  24  Cost.  anche  in  combinato
disposto tra  loro,  perche'  preclude  o  limita  ai  soggetti  meno
abbienti l'esercizio del diritto di difesa oppure condiziona  il  suo
esercizio, dipendendo la possibilita'  di  istruire  il  procedimento
dalla  capacita'  economica  del  C.T.U.  nominato   (non   potendosi
escludere che lo  stesso  non  sia  nelle  condizioni  di  anticipare
ingenti importi di danaro); inoltre la norma, non prevedendo  che  lo
Stato anticipi quantomeno le spese vive ancora da sostenere  comporta
che le  stesse  modalita'  con  cui  vengono  espletate  le  indagini
peritali, ove vengano iniziate, possano essere poi influenzate da una
valutazione di economicita' delle operazioni di  volta  in  volta  da
compiere da parte  del  C.T.U.,  di  fatto  indotto  o  costretto  ad
anticipare personalmente le spese nella minor misura possibile. 
    2.3. La  norma  in  questione  contrasta  anche  con  i  principi
contenuti nell'art. 111 Cost. perche' ove il C.T.U. non sia in  grado
di anticipare le spese (che - lo si ribadisce - solo in un successivo
momento gli saranno  rimborsate  dall'Erario),  risulta  costretto  a
richiedere prestiti o a risparmiare nel corso del tempo le  somme  di
cui  dovra'  disporre  per  iniziare  ad  espletare  l'incarico,  con
conseguente allungamento dei tempi del processo. 
    2.4. La  norma  in  questione  contrasta  anche  con  i  principi
contenuti negli artt. 101 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro,
in quanto la prevista necessita' di anticipare le  spese  -  talvolta
ingenti, come nel  caso  di  specie  -  da  sostenere  per  espletare
l'incarico ha l'effetto di costringere il giudice ad  individuare  il
C.T.U., che  e'  l'alter  ego  del  magistrato  nell'ambito  del  cd.
contraddittorio tecnico, sulla base non gia' della professionalita' e
della necessaria  turnazione  degli  incarichi,  ma  della  capacita'
economica, dovendo essa essere tale da consentirgli di attingere  dal
proprio patrimonio tutte le somme di danaro necessarie. 
    2.5. La  norma  in  questione  contrasta  anche  con  i  principi
contenuti negli artt. 101 e 111 Cost. anche sotto un  altro  profilo:
la necessaria anticipazione delle spese vive da parte del consulente,
comportando  il  depauperamento  del   suo   patrimonio,   sia   pure
temporaneo,  indirettamente  incide   anche   sull'indipendenza   del
consulente tecnico. 
    3. Questo giudice non ignora  che  la  Corte  costituzionale  con
ordinanza n. 209/2008 ha gia' dichiarato manifestamente infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  131,  comma  4,
lett. c) del D.P.R. n. 115/2002, sollevata dal Tribunale di Bolzano. 
    Tuttavia, l'incostituzionalita'  dell'indicata  norma  era  stata
denunciata dal giudice rimettente in parte sulla  base  di  parametri
costituzionali diversi da quelli sopra illustrati e  in  parte  sulla
base degli stessi parametri  costituzionali,  ma  con  argomentazioni
diverse, tanto che la Corte costituzionale aveva dichiarato la q.l.c.
infondata "cosi' prospettata". 
    Va evidenziata, inoltre, la peculiarita' del caso di specie,  che
e' data anche dall'entita' delle spese vive che  il  C.T.U.  dovrebbe
anticipare (oltre € 2.400,00  tenuto  conto  dell'incidenza  dell'IVA
sull'importo che deve essere corrisposto all'istituto in cui dovranno
essere eseguiti gli esami dei campioni di  materiale  ematico)  tanto
che non risulta sovrapponibile a quello esaminato  dal  Tribunale  di
Bolzano nel procedimento in cui e'  stata  sollevata  senza  successo
eccezione di incostituzionalita'. 
    Questo Giudice non ignora, poi, che la Corte costituzionale nella
precitata ordinanza ha evidenziato che il C.T.U. nello svolgimento di
incarichi in giudizi in cui una delle  parti  sia  stata  ammessa  al
patrocinio a spese dello Stato, non assume "definitivamente su di se'
l'onere" delle spese. 
    La questione che si sottopone alla Corte, infatti, e' proprio  il
contrasto  con  i  principi  costituzionali  sopra   indicati   della
disposizione normativa che prevede che il C.T.U. debba anche soltanto
anticipare tali spese. 
    4. Per quanto sin qui osservato,  e'  auspicabile  un  intervento
della Corte adita  che  dichiari  costituzionalmente  illegittima  la
norma contenuta nell'art. 131, comma 4, lett. c. del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte  in  cui
prevede che sono  anticipate  dall'erario  "le  spese  sostenute  per
l'adempimento dell'incarico da parte  di  questi  ultimi  [consulenti
tecnici  di  parte  e  ausiliari  del  magistrato]  invece  che  sono
anticipate dall'erario "le spese sostenute o,  qualora  i  consulenti
tecnici  di  parte  e   gli   ausiliari   del   magistrato   chiedano
l'anticipazione,   le   spese   da   sostenere   per    l'adempimento
dell'incarico da parte di questi ultimi". 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il  Tribunale  della
Spezia, 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, dell'art. 131, comma  4,  lett.  c.  del
D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  recante   "Testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia",  nella  parte  in  cui  prevede   che   sono   anticipate
dall'erario "le spese sostenute per  l'adempimento  dell'incarico  da
parte di questi ultimi [consulenti tecnici di parte e  ausiliari  del
magistrato] anziche' sono anticipate dall'erario "le spese  sostenute
o, qualora  i  consulenti  tecnici  di  parte  e  gli  ausiliari  del
magistrato  chiedano  l'anticipazione,  le  spese  da  sostenere  per
l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi". 
    Sospende il giudizio; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per: 
        a) la comunicazione della presente ordinanza alle parti e  al
P.M. presso questo Tribunale; 
        b) la notifica della presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        c) la comunicazione della presente  ordinanza  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Cosi' deciso in La Spezia l'11 agosto 2015 
 
                       Il Giudice: Colonnello