N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2015

Ordinanza del 7 gennaio 2015 del Tribunale di Terni nei  procedimenti
civili riuniti promossi da Baldelli Costruzioni Srl ed  altri  contro
Struzzi Mauro Costruzioni Srl. 
 
Arbitrato irrituale - Impugnabilita' del lodo contrattuale  nei  soli
  casi di gravame previsti. 
- Codice di procedura civile, art. 808-ter. 
(GU n.1 del 7-1-2016 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI 
                        Sezione unica civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2247/2013 promossa da: 
    Baldelli Costruzioni SRL (codice  fiscale  00414430553),  con  il
patrocinio  dell'avv.  Donzelli  Salvatore  Francesco   e   dell'avv.
Zuccaccia   Giancarlo   (ZCCGCR30C17G478Z)   indirizzo    telematico;
elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23  -  05100  Terni,
presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; 
    Terni Casa Due ARL Coop.va edilizia (codice fiscale 00454150558),
con il patrocinio dell'avv. Donzelli Salvatore Francesco e  dell'avv.
Zuccaccia   Giancarlo   (ZCCGCR30C17G478Z)   indirizzo    telematico;
elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23  -  05100  Terni,
presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; 
    Cardeto Costruzioni SRL  (codice  fiscale  01218900551),  con  il
patrocinio  dell'avv.  Donzelli  Salvatore  Francesco   e   dell'avv.
Zuccaccia   Giancarlo   (ZCCGCR30C17G478Z)   indirizzo    telematico;
elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23  -  05100  Terni,
presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; 
    Cosedil SPA  (codice  fiscale  00581290558),  con  il  patrocinio
dell'avv.  Donzelli  Salvatore  Francesco   e   dell'avv.   Zuccaccia
Giancarlo  (ZCCGCR30C17G478Z)  indirizzo  telematico;   elettivamente
domiciliato in via Barbarasa n. 23 - 05100 Terni, presso il difensore
avv. Donzelli Salvatore Francesco. 
    Opponente/i contro Struzzi Mauro Costruzioni SRL (codice  fiscale
01424860557), con il patrocinio dell'avv.  Befani  Anna  e  dell'avv.
Ruggeri Giovan Paolo (RGGGNP55D09M078Z) piazza Solferino n. 2 - 05100
Terni; elettivamente domiciliato in via Faustini n. 8 - 05100  Terni,
presso il difensore avv. Befani Anna. 
    Opposto/i  il  giudice  dott.  Barbara   Di   Giovannantonio,   a
scioglimento della riserva che precede; 
Ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Rilevato che la Societa' Cooperativa Edilizia Terni  Casa  Due  a
r.l., la Costruzioni Baldelli s.r.l., la societa' Cardeto Costruzioni
s.r.l.,  la  societa'  Cosedil  s.p.a.  e  la  C.E.P.I.   s.r.l.   in
liquidazione,  tramite  i  loro  procuratori,  hanno  sollevato   una
eccezione di incostituzionalita' con riferimento all'art. 808-ter del
codice di procedura civile, perche' ritenuto lesivo degli articoli 3,
24, 101 e 111  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  limita  la
impugnabilita' del lodo arbitrale ai casi di gravame ivi previsti; 
    Sentite le parti all'udienza del 10 novembre 2014; 
    Lette le memorie autorizzate dal giudice e depositate dalle parti
nel termine fissato; 
    Rilevato che gli istanti hanno richiamato anche  la  sentenza  di
incostituzionalita'  pronunciata  dalla  Corte   costituzionale   con
riferimento alla impugnabilita' delle sentenze del  giudice  di  pace
pronunciate secondo equita'; 
    Rilevato che gli istanti  lamentano  la  violazione  dell'art.  3
della Costituzione rappresentando che,  limitando  la  impugnabilita'
del lodo arbitrale,  si  determinerebbe  un  trattamento  diverso  di
rapporti e situazioni sostanzialmente analoghi in quanto l'art.  1349
del   codice   civile,   ammette   il    sindacato    giurisdizionale
sull'arbitraggio; 
    Tenuto conto del fatto che gli istanti fanno leva  sul  principio
dettato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 206 del 2004 ove
si stabilisce che «e' incostituzionale ogni  norma  (e  nel  caso  di
specie si trattava appunto dell'art.  113  del  codice  di  procedura
civile,  nella  parte  in  cui  non  consentiva  l'impugnativa  della
sentenza del giudice di pace emessa secondo criteri  equitativi)  che
precluda il sindacato giurisdizionale di merito della controversia  e
che non consenta un gravame fondato  sulla  violazione  del  rispetto
delle norme di diritto definite "principi informatori della  materia"
e che si ponga, sulla scorta dei predetti principi,  come  iniqua  in
quanto affidata al libero arbitrio del giudicante»; 
    Rilevato che non emergono dubbi sulla natura irrituale  del  lodo
pronunciato dall'arbitrato unico; 
    Rilevato che con la novella del 2006 e' stato delineato il  nuovo
art. 808-ter che prevede la volonta'  delle  parti  di  scegliere  la
forma arbitrale irrituale; 
    Osservato che il  primo  comma  di  tale  articolo  riconosce  ai
compromettenti il diritto di escludere  che  dal  lodo  derivino  gli
effetti della sentenza  pronunciata  dall'autorita'  giudiziaria  (ex
art.  824-bis),  stabilendo  piuttosto  che  la  controversia   venga
definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale; 
    Ritenuto che la forma  dell'arbitrato  irrituale  e'  stata  oggi
codificata, per cui, a seguito della predetta novella del 2006, i due
tipi di arbitrato sono accomunati dall'esistenza di una  controversia
e dall'intento delle parti di affidarne la decisione ad  un  soggetto
privato, al termine di un processo svoltosi nel contraddittorio delle
parti, mentre cio' che differenzia  i  due  istituti  e'  l'efficacia
della decisione posta a definizione del giudizio, che  nell'irrituale
ha natura di  mera  determinazione  contrattuale,  insuscettibile  di
exequatur,  mentre  nell'arbitrato  rituale   acquista   un'efficacia
analoga a  quella  della  sentenza  del  giudice  ordinario,  sebbene
pronunciata da un giudice privato; 
    Rilevato che, come aveva gia' sottolineato  la  Consulta  con  la
sentenza n. 376/2001, «il giudizio arbitrale non  si  differenzia  da
quello  che  si   svolge   davanti   agli   organi   statuali   della
giurisdizione, essendo  potenzialmente  fungibile  con  quello  degli
organi  giurisdizionali»  e  che   deve   considerarsi   il   sistema
arbitrato-giurisdizione, a certi  fini,  come  un  unico  sistema  di
tutela dei diritti; 
    Ritenuto che il lodo  di  cui  all'art.  808-ter  del  codice  di
procedura civile, presenta una sua  disciplina  e  per  il  quale  e'
prevista una  autonoma  azione  di  impugnativa  per  i  soli  motivi
indicati dalla norma; 
    Rilevato infatti che il  lodo  contrattuale  e'  annullabile  dal
giudice competente: 
    1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida,  o  gli  arbitri
hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e  la
relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale; 
    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
stabiliti dalla convenzione arbitrale; 
    3) se il lodo e' stato  pronunciato  da  chi  non  poteva  essere
nominato arbitro a norma dell'art. 812; 
    4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte  dalle
parti come condizione di validita' del lodo; 
    5) se non  e'  stato  osservato  nel  procedimento  arbitrale  il
principio del contraddittorio; 
    Ritenuto che il lodo arbitrale irrituale e' un atto  di  volonta'
ed ha, quindi, valore negoziale,  sicche'  esso  sarebbe  impugnabile
anche per  i  vizi  che  possono  vulnerare  ogni  manifestazione  di
volonta' negoziale, come l'errore di fatto, la violenza,  il  dolo  e
l'incapacita'  delle  parti  che  hanno   conferito   l'incarico,   o
dell'arbitro stesso; 
    Ritenuto, in particolare, che l'errore rilevante  sarebbe  quello
attinente alla  formazione  della  volonta'  degli  arbitri,  che  si
configura quando questi  abbiano  avuto  una  falsa  rappresentazione
della realta'  per  non  aver  preso  visione  degli  elementi  della
controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver
dato come contestati fatti pacifici o viceversa; 
    Evidenziato altresi' che l'arbitrato irrituale si  pone  come  un
vero e  proprio  giudizio,  tanto  che  e'  necessaria,  e  non  gia'
opportuna,  la  motivazione  della   decisione   arbitrale:   ebbene,
l'enunciazione   delle   ragioni   sottese   alla    pronuncia    del
lodo-contratto deve reputarsi indispensabile, in quanto, se dal punto
di vista sostanziale (anche  in  virtu'  dell'art.  1374  del  codice
civile), consente alle parti di verificare la diligenza spiegata  dal
mandatario   nell'esecuzione   dell'incarico,   sotto   il    profilo
processuale, permette  la  ricostruzione  dell'iter  logico-giuridico
seguito  nella   composizione   (definizione)   della   controversia;
cosicche'  l'assenza  assoluta  di  motivazione  del  lodo  irrituale
dovrebbe essere in grado di inficiarne proprio la validita'; 
    Ritenuto, invece, che tali casi di invalidita'  e  impugnabilita'
del lodo non sono espressamente previsti all'art. 808-ter del  codice
di procedura civile; 
    Rilevato che l'art. 808-ter, comma 2,  del  codice  di  procedura
civile, esplicita  espressamente  e  in  modo  tassativo  i  casi  di
invalidita' del lodo contrattuale, come detto; 
    Ritenuto che i menzionati  motivi  di  impugnativa,  se  ritenuti
esaustivi e tassativi, si pongono in contrasto con i principi di  cui
agli articoli 3, 111 e 24 della Costituzione; 
    Considerato  che  la  pronuncia  dell'arbitro  irrituale  e'   il
risultato di una fattispecie complessa costituita da un negozio-fonte
(il  mandato)  e  da  una  determinazione  arbitrale,  rappresentante
l'adempimento del mandato ricevuto,  di  talche'  appare  ragionevole
prevedere l'esperibilita' di impugnative che  riguardino  entrambi  i
menzionati elementi costitutivi; 
    Ritenuto che la prevista limitazione all'impugnabilita' dei  lodi
irrituali determina una sottrazione  di  tutela  processuale  per  le
parti  tale   da   imporre   necessariamente   un   controllo   sulla
ragionevolezza della previsione  normativa  alla  luce  dei  principi
stabiliti dalla nostra Costituzione; 
    Ritenuto, allora, per questi aspetti, che  occorre  sottopone  il
novellato art. 808-ter codice di procedura  civile,  ad  un  accurato
esame da parte della  Consulta  e,  nello  specifico,  che  la  Corte
costituzionale si pronunci in merito alla violazione del disposto  di
cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, agli articoli 3,
24, 101 e 111 della Costituzione; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta   la   rilevanza   e   non    manifesta    infondatezza,
dell'eccezione di incostituzionalita' sollevata, rimette  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
808-ter del  codice  di  procedura  civile,  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 24, 101 e 111  della  Costituzione  nella  parte  in  cui
limita la impugnabilita' del lodo arbitrale ai casi  di  gravame  ivi
previsti; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
      Cosi' deciso in Terni, il 7 gennaio 2015. 
 
                             Il giudice 
 
___ 
    Per copia conforme all'originale di atto contenuto nel  fascicolo
telematico n. 2247/2013 del Registro  generale  degli  affari  civili
contenziosi (SUD) del tribunale di Terni (Uso trasmissione atti  alla
Corte costituzionale). 
      Terni, 29 ottobre 2015