Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 - (Trasformazione della societa' "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella societa' "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.(GU n.5 del 31-1-2015)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), riattribuisce al livello regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152/2006, nonche', ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III-bis del medesimo decreto legislativo; 2. La decorrenza del trasferimento della titolarita' delle funzioni avverra', ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 3. Nel frattempo, sempre ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, il trasferimento della titolarita' delle funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 stessa e cioe' dal 20 novembre 2014, per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti relativi a: a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti; b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico; c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica; 4. Per l'esercizio di queste nuove attribuzioni la Regione necessita dell'assistenza e del supporto tecnico dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR); A p p r o v a la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 87/2009 1. Alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), dopo le parole: «assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono aggiunte le seguenti: «nonche' assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 25/1998.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 dicembre 2014 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2014