REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. 76 

  Modifiche  alla  legge  regionale  29  dicembre  2009,  n.   87   -
(Trasformazione della  societa'  "Agenzia  regione  recupero  risorse
s.p.a." nella societa' "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a."  a
capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale  18  maggio
1998,  n.  25  ).  Attribuzione  di  funzioni  all'Agenzia  regionale
recupero risorse S.p.A. 
(GU n.5 del 31-1-2015)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
Preambolo 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione
della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse  s.p.a.»  nella
societa' «Agenzia  regionale  recupero  risorse  s.p.a.»  a  capitale
sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1998,  n.
25); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge regionale 28  ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998  e
alla legge regionale n. 10/2010), riattribuisce al livello  regionale
la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la  realizzazione,
l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo
svolgimento delle operazioni di smaltimento e  recupero  dei  rifiuti
stessi, anche pericolosi, rilasciate ai  sensi  degli  articoli  208,
209, 211 e 213 del decreto  legislativo  n.  152/2006,  nonche',  ove
applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla  parte  seconda,
titolo III-bis del medesimo decreto legislativo; 
    2.  La  decorrenza  del  trasferimento  della  titolarita'  delle
funzioni avverra', ai sensi dell'art. 28  della  legge  regionale  n.
61/2014, dalla data di trasferimento del personale e  delle  relative
risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94  e
96, della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
    3. Nel frattempo,  sempre  ai  sensi  dell'art.  28  della  legge
regionale  n.  61/2014,  il  trasferimento  della  titolarita'  delle
funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di
impatto ambientale, decorre dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 61/2014 stessa e cioe' dal 20 novembre  2014,  per
il  rilascio  delle  autorizzazioni  e  l'approvazione  dei  progetti
relativi a: 
      a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi,  come
definite dall'art. 4, comma 1, del  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36 (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti), ad eccezione  delle  discariche  per  rifiuti
inerti; 
      b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico; 
      c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica; 
    4. Per  l'esercizio  di  queste  nuove  attribuzioni  la  Regione
necessita  dell'assistenza  e  del  supporto   tecnico   dell'Agenzia
regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR); 
 
                            A p p r o v a 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                  della legge regionale n. 87/2009 
 
  1. Alla  lettera  h-bis)  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione  della  societa'
«Agenzia regione recupero risorse  s.p.a.»  nella  societa'  «Agenzia
regionale recupero  risorse  s.p.a.»  a  capitale  sociale  pubblico.
Modifiche alla legge regionale  18  maggio  1998,  n.  25),  dopo  le
parole: «assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni
amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di
cui all'art. 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono  aggiunte  le
seguenti: «nonche' assistenza  e  supporto  tecnico  per  l'esercizio
delle funzioni amministrative regionali relative alle  competenze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
25/1998.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 15 dicembre 2014 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 2 dicembre 2014