Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.(GU n.11 del 14-3-2015)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie) e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e g), ove, fra le finalita' della legge stessa, si individuano la promozione della salute e del benessere dell'individuo, l'eliminazione di ogni condizione limitante l'accesso alla pratica motoria e sportiva, nonche' la prevenzione della malattia e del disagio; Considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana riconosce e promuove la pratica sportiva, in tutte le sue accezioni, con il piano di programma vigente; 2. La Regione Toscana nell'articolo 2 della «Carta Etica dello Sport», approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2011, n. 729, afferma chiaramente: «Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene», formalizzando di fatto il diritto di ogni cittadino a fare sport; 3. Nella «Carta Etica dello Sport» sopracitata, la Regione Toscana dichiara: «lo sport e' gioco e fonte di divertimento: da' corpo al diritto alla felicita', intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri»; 4. La Regione Toscana tiene conto delle trasformazioni intercorse nella nostra societa' negli ultimi anni; trasformazioni che hanno radicalmente cambiato gli stili di vita delle famiglie, sia dal punto di vista economico, sia comportamentale, soprattutto in relazione alle fasce piu' giovani della popolazione; 5. La Regione Toscana individua nello sport e nelle attivita' motorie correlate lo strumento attraverso il quale garantire un approccio integrato e strategico tra i vari settori: sportivo, sanitario, sociale, educativo e ambientale, per favorire ed incrementare la consapevolezza nei cittadini, e in particolare nei piu' giovani, dell'importanza che un corpo sano ha nell'equilibrio psicofisico della persona, nel suo processo di socializzazione e nell'educazione alla non violenza; 6. La Regione Toscana considera lo sport un investimento strategico e di prevenzione verso alcune malattie che caratterizzano gli stili di vita della nostra societa'; 7. La Regione Toscana ritiene doveroso valorizzare maggiormente la funzione educativa tra i piu' giovani; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 4 dello Statuto 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, e' inserita la seguente: «i bis) Il diritto di fare sport per stare bene.». La presente legge statutaria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. Firenze, 12 gennaio 2015 ROSSI La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 29 luglio 2014 e con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, e' promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2014. (Omissis).