REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 aprile 2015, n. 9 

  Modifica del regolamento sui requisiti dei bagni di fieno. 
(GU n.23 del 13-6-2015)

 
 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 21 aprile 2015) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 marzo  2015,
n. 396 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Di modificare l'art. 7 del Decreto del Presidente  della  Giunta
Provinciale 28 aprile 1993, n.  12  «Regolamento  sui  requisiti  dei
bagni di fieno» e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7 (Avvio delle attivita') 
  1. Il legale rappresentante  dell'azienda  che  intenda  aprire  un
bagno di fieno deve dichiarare  per  iscritto  l'intento  di  avviare
l'attivita'  al  sindaco  del  comune  competente   per   territorio,
indicando la sede della struttura. 
  2. Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui  al  comma
1) al Servizio igiene e sanita' pubblica del  comprensorio  sanitario
territorialmente competente. 
  3. E' rimandata al sindaco la sospensione dell'attivita', nel  caso
gli organi  di  vigilanza  ravvisino  la  mancanza  dei  presupposti,
riferiti al presente regolamento, per un'attivita' sicura» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Bolzano, 16 aprile 2015 
 
                             KOMPATSCHER