REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 16 giugno 2015, n. 55 

  Disposizioni sui componenti del  Collegio  di  garanzia.  Modifiche
all'articolo 57 dello Statuto. 
(GU n.44 del 14-11-2015)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           23 giugno 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 123 della Costituzione: 
  Visto l'art. 57 dello Statuto; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Nel  quadro  di  riforma  dello  Statuto  regionale   e   del
regolamento d'Aula in vista del prossimo rinnovo del  Consiglio,  che
portera'  a  quaranta  i  componenti  dell'Assemblea  consiliare,  e'
opportuno  modificare  il  sistema  di  elezione  dei  componenti  il
Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e  abbreviando  la
durata in carica dei componenti; 
 
                               Approva 
                    la presente legge statutaria; 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche all'art. 57 dello Statuto 
 
  1. Il  comma  5  dell'art.  57  dello  Statuto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5. Il collegio di garanzia e'  costituito  con  deliberazione  del
consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato,
per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; e'  composto
da sette membri di alta  e  riconosciuta  competenza  nel  campo  del
diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti  non
sono immediatamente rieleggibili.». 
  La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 16 giugno 2015 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis)