REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 15 

  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio  1985,  n.
59 (Piano socio-sanitario della  Regione  Piemonte  per  il  triennio
1985-1987). 
(GU n.30 del 1-8-2015)

 
      (Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all'articolo 27 della legge 
                   regionale 3 maggio 1985, n. 59 
 
  1. L'alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge  regionale
3 maggio 1985 n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per
il triennio 1985-1987) e' sostituita dalla seguente: 
    "1.  Il  presidio  Gradenigo  e'  riconosciuto   quale   presidio
dell'Azienda Sanitaria Locale  (ASL)  TO  2.  I  presupposti  per  il
riconoscimento sono:". 
    2. La lettera a) del primo  comma  dell'articolo  27  della  1.r.
59/1985 e' sostituita dalla seguente: 
      "a) l'ubicazione nel bacino territoriale di' azienda  sanitaria
locale che, sulla base delle necessita' demografiche e  territoriali,
richiede il suo apporto operativo;". 
    3. La lettera b) del primo  comma  dell'articolo  27  della  l.r.
59/1985 e' soppressa. 
    4. La lettera c) del primo  comma  dell'articolo  27  della  l.r.
59/1985 e' sostituita dalla seguente: 
      "c) il mantenimento di un  ordinamento  dei  servizi  esistenti
corrispondente  agli  ospedali  gestiti  direttamente  dalle  aziende
sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502 (Riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e   del
regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione  adeguato
alle  disposizioni  del   d.lgs.   502/1992,   approvato   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.". 
    5. Dopo il primo comma dell'articolo 27  della  1.r.  59/1985  e'
aggiunto il seguente: 
      "1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma
18, del d.lgs.  502/1992,  concorre  alla  realizzazione  dei  doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo  etico
culturale dei servizi alla persona.". 
    6. Il secondo  comma  dell'articolo  27  della  1.r.  59/1985  e'
sostituito dal seguente: 
      "2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia
giuridico amministrativa.". 
    7.  Il  terzo  comma  dell'articolo  27  della  1.r.  59/1985  e'
sostituito dal seguente: 
      "3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio  Gradenigo
e'  definita  con  accordo  contrattuale  ai  sensi  dell'articolo  8
quinquies  del  d.lgs.  502/1992  in  coerenza  con   gli   atti   di
programmazione sanitaria regionale.". 
    8. Il  quarto  comma  dell'articolo  27  della  1.r.  59/1985  e'
sostituito dal seguente: 
      "4.  Le  integrazioni  dei  servizi  e  delle  prestazioni  del
presidio  Gradenigo,  ivi   compreso   il   servizio   di   emergenza
ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL  TO
2 sono regolati dai programmi di' cui all'articolo 8 quinquies, comma
2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla  Giunta  regionale
su  proposta  dell'ASL  TO  2,  sentita  la  competente   commissione
consiliare; l'adeguamento al programma di  integrazione  dei  servizi
costituisce presupposto per  il  mantenimento  del  riconoscimento  a
presidio di azienda sanitaria locale.". 
    9. Il  quinto  comma  dell'articolo  27  della  l.r.  59/1985  e'
sostituito dal seguente: 
      "5. L'ottemperanza  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  15
undecies  del  d.lgs.  502/1992  costituisce   presupposto   per   il
mantenimento del  riconoscimento  a  presidio  di  azienda  sanitaria
locale.". 
    10. La rubrica dell'articolo 27 della 1.r. 59/1985 e'  sostituita
dalla seguente: 
      "Art.  27.  (Presidio  sanitario  dell'ASL  TO  2,   ai   sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)". 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Data a Torino, addi' 13 luglio 2015 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).