Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti.(GU n.44 del 14-11-2015)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 133 della Costituzione; Visto l'articolo 74 dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. La Regione favorisce, nell'ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della volonta' delle popolazioni interessate; 2. In particolare, l'attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha evidenziato negli anni alcune problematicita' nella verifica della volonta' delle popolazioni interessate di fronte alle iniziative di aggregazione, per la cui soluzione sono state adottate specifiche disposizioni legislative procedurali; 3. Si e', altresi', constatata l'estrema difficolta' per gli elettori toscani di esercitare l'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente disposizione dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della Regione, senza tenere conto della specificita' delle proposte di fusione, il cui interesse e' verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria e' pressoche' impossibile da raggiungere; 4. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l'iniziativa popolare, individuare il medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria; 5. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonche' per tutte le leggi riguardanti l'istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze; 6. Analogamente, e' necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo dei consigli comunali che possono esercitare l'iniziativa popolare: il numero di tre, infatti, non e' coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due comuni o addirittura di uno solo, come ad esempio nel caso di modifica della denominazione di un comune; approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 74 dello Statuto 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 74 dello Statuto sono aggiunte le parole: ", salvi i casi di cui al comma 1 bis.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 dello statuto e' inserito il seguente: "1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare puo' essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i comuni interessati nonche' dal consiglio o dai consigli comunali interessati. La presente legge statutaria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. Firenze, 15 luglio 2015 ROSSI La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, e' promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 10 aprile 2015. (Omissis).