AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Mepivacaina con adrenalina Pierrel». (16A00369) 
(GU n.17 del 22-1-2016)

 
      Estratto determina V&A n. 2468/2015 del 30 dicembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
MEPIVACAINA CON ADRENALINA PIERREL, anche nella forma  e  confezione:
«20  mg/ml  soluzione  iniettabile  con  adrenalina  1:100.000»   100
iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml, alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Pierrel Pharma S.r.l. con sede legale  e  domicilio
fiscale in Strada Statale Appia, 46/48, 81043 - Capua - Caserta  (CE)
Italia - Codice fiscale 07066640967. 
    Confezione: 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina  1:100.000»  100
iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml 
      AIC n. 034342028 (in base 10) 10S14D (in base 32) 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Composizione: ogni ml di soluzione contiene: 
      principio  attivo:  Mepivacaina  HCI   20,00   mg;   Adrenalina
bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 034342028 - «20  mg/ml  soluzione  iniettabile
con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce  da  1,8
ml. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 034342028 - «20  mg/ml  soluzione  iniettabile
con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce  da  1,8
ml - USPL: medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati (odontoiatria
e chirurgia maxillo-facciale), secondo le disposizioni delle  regioni
e delle province autonome . 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente   determinazione.   E'   approvato   il   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.