MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2015 

Gestione commissariale della «Cooperativa Edilizia Piave», in Noventa
di Piave. (16A00405) 
(GU n.18 del 23-1-2016)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 21-nonies, secondo comma, della legge 7  agosto  1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto il  decreto  direttoriale  11/SGC/2015  dell'8  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
8 giugno 2015, con il  quale  la  societa'  cooperativa  «Cooperativa
Edilizia Piave», con sede in Noventa  di  Piave  (VE),  e'  posta  in
gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Preso atto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto  in  data  7/8/2015,  pervenuto  altresi'  a  mezzo  PEC  il
18/8/2015 con prot. n. 145703, dal Sig. Luigi  Dalla  Pozza,  con  il
quale e' richiesto l'annullamento del predetto decreto sulla base  di
una asserita invalidita' derivata dell'atto, in quanto assunto  senza
che al soggetto inciso dal provvedimento sia stata data comunicazione
dell'avvio del procedimento; 
  Vista la nota, sottoscritta dal dirigente del competente ufficio in
data 13/2/2015 relativa all'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c. a  carico  della
«Cooperativa Edilizia Piave», con sede in Noventa di Piave (VE),  che
risulta  indirizzata  via  PEC  alla  Coop  Edilizia  Piave  e   alla
Confederazione  cooperative  italiane,  associazione   nazionale   di
rappresentanza alla quale la cooperativa aderisce e che ha effettuato
la  revisione,  il  cui  verbale,  sottoscritto  anche   dal   legale
rappresentante pro tempore della cooperativa, si era concluso con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Considerato  che,  in  sede  di  successiva   verifica   circa   la
regolarita'  delle  comunicazioni  effettuate,  e'  stato   possibile
acquisire solo la ricevuta di avvenuta  consegna  e  ricezione  della
comunicazione   di   avvio   del   procedimento   inviata   via   PEC
all'Associazione di rappresentanza confederazione cooperative e  che,
successivamente alla  comunicazione  del  ricorrente  che  dimostrava
documentalmente la mancata ricezione della  comunicazione,  e'  stato
accertato, grazie all'ausilio della divisione sistemi informativi del
Ministero, che l'omessa comunicazione della  nota  del  13/2/2015  e'
conseguita ad un errore materiale dell'operatore  di  protocollo,  il
quale   ha   inserito   correttamente   quale   destinatario    della
comunicazione   la   «coop   edilizia   piave»,   associando   invece
erroneamente, quale indirizzo PEC della stessa, la casella  di  posta
certificata dell'associazione «Confederazione  cooperative  italiane»
alla quale la nota di avvio del procedimento  doveva  essere  inviata
per conoscenza e che pertanto  la  predetta  comunicazione  e'  stata
inviata alla sola associazione di rappresentanza; 
  Considerato che risulta dunque  unicamente  provata  la  conoscenza
della   comunicazione   di   avvio   del   procedimento   da    parte
dell'Associazione  di   rappresentanza   e   tutela   del   movimento
cooperativo  Confcooperative  -  istituzionalmente  investita   della
funzione di assistenza delle cooperative associate  -  e  che  appare
purtuttavia ragionevole e legittimo dedurne la piena conoscenza anche
da  parte  della  societa'  cooperativa   Edilizia   Nave,   aderente
all'Associazione  di  rappresentanza  citata,  tenuto  conto   quanto
enunciato nella sentenza n. 4642 del 6 ottobre 2015 del Consiglio  di
Stato, sez. IV, a tenore della quale «Non e'  consentito  al  giudice
ricavare la prova  dello  piena  conoscenza  dell'atto  impugnato  da
deduzioni o supposizioni, non legate ad elementi certi; tuttavia, non
e' impedito al giudice, in presenza di  dati  oggettivi,  verificare,
sulla base di un ragionamento rigorosamente sorvegliato dal punto  di
vista logico, se la conoscenza  dell'atto  oggetto  di  impugnazione,
acquisita da soggetti diversi dalla parte ricorrente in persona,  sia
tuttavia riconducibile allo sfera giuridica di questa.  Tale  profilo
specifico della valutazione del giudice non puo'  dipendere,  in  via
esclusiva, dalla prova documentale del legame esistente tra  soggetto
che accede all'atto e soggetto  ricorrente,  poiche'  questa  sarebbe
esclusivamente nella disponibilita' della  parte  medesima,  e,  come
tale, non acquisibile al giudizio (e, prima ancora, non  comprovabile
nella sua esistenza), se non  per  effetto  di  un  improbabile  atto
unilaterale  di  allegazione.  Ma,  al  tempo  stesso,  proprio   per
garantire la parita' processuale delle parti  (e,  prima,  ancora  il
principio di affidamento che deve valere nei rapporti tra cittadino e
pubblica amministrazione), non puo' essere preclusa al  giudice  (non
ostandovi l'art. 64 Cpa), in presenza di una  intervenuta  conoscenza
dell'atto impugnato, la valutazione della riconducibilita' di  questa
alla giuridica del soggetto ricorrente, se coloro che tale conoscenza
hanno acquisito sono  legati  al  ricorrente  da  rapporti  di  opera
professionale.»; 
  Preso atto, peraltro, delle note pervenute via PEC in data 9  e  15
ottobre 2015 con le quali l'Avv. De Lucca, in nome e  per  conto  del
Sig. Pozza, ex legale rappresentante dell'ente, chiede l'adozione  di
un «provvedimento  cautelare  (anche  in  regime  di  autotutela)  di
sospensione della gestione commissariale della cooperativa»; 
  Considerato che, pur potendosi valere  del  meccanismo  conoscitivo
descritto nella citata sentenza 4642/2015, questa amministrazione  ha
tuttavia ritenuto di formulare, in data  16  ottobre  2015  con  nota
ministeriale n. 0206889 inviata a  mezzo  PEC  al  Sig.  Dalla  Pozza
presso l'Avv. Mauro De Lucca, un espresso  invito  a  partecipare  al
procedimento diretto a verificare la sussistenza dei presupposti  per
l'esercizio dei poteri di autotutela ex  artt.  21-bis  e  ss,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  con  riferimento  al  provvedimento  di
gestione commissariale adottato in data 8 maggio 2015; 
  Preso atto dei riscontri pervenuti in data 22 e 27 ottobre 2015 con
le quali, l'avv. De Lucca per conto  del  Sig.  Dalla  Pozza,  si  e'
limitato a reiterare la doglianza in ordine alla lesione  del  citato
diritto    procedimentale,    non    fornendo    tuttavia    adeguate
controdeduzioni    in merito     alla     contestazione     formulata
dall'Amministrazione a  presupposto  del  provvedimento  di  gestione
commissariale concernente la mancata nomina del revisore contabile  a
seguito delle dimissioni del precedente, avvenute in data  26.4.2012,
limitandosi a dichiarare  che  l'inaspettato  commissariamento  aveva
precluso  la  formalizzazione  della  nomina  di  un  nuovo  revisore
contabile; 
  Preso atto della nota pervenuta via Pec in data 11.11.2015  con  la
quale l'avv. De Lucca, per conto del Sig. Dalla Pozza, reiterando  la
richiesta  gia'  formulata  con  nota  pervenuta  via  PEC  in   data
15.10.2015, ha richiesto  l'audizione  personale  al  fine  di  poter
esporre le motivazioni a supporto  della  richiesta  di  sospensione/
revoca della  procedura  di  gestione  commissariale  della  societa'
cooperativa Edilizia Piave e della insussistenza  dei  requisiti  per
disporre la liquidazione coatta amministrativa; 
  Richiamata la nota pec in data  13.11.2015,  con  la  quale  questa
Autorita' di vigilanza, in accoglimento della predetta  richiesta  di
audizione, ha invitato De Lucca e il Sig. Dalla Pozza presso la  sede
ministeriale per il  giorno  19  novembre,  incontro  successivamente
differito a  seguito  di  espressa  richiesta  degli  istanti  al  23
novembre 2011; 
  Visto il verbale del 23  novembre  2015,  sottoscritto  dalla  sola
parte ministeriale, che deve qui intendersi integralmente richiamato,
trasmesso via Pec in  pari  data  all'avv.  De  Lucca  con  invito  a
riscontrarne i contenuti, al fine  di  definire  il  procedimento  di
riesame relativo al provvedimento di gestione commissariale  adottato
in data 8.5.2015, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Vista la comunicazione in data 24/11/2015 con la  quale  l'Avv.  De
Lucca, ha contestato il verbale,  preannunciando  osservazioni,  alla
data di redazione del presente decreto non pervenute; 
  Vista altresi' la successiva comunicazione  a  mezzo  PEC  in  data
9/12/2015 con la quale, tra l'altro, l'Avv. De Lucca lamenta  di  non
aver avuto ancora notizia dell'esito del procedimento  di  autotutela
riferito al provvedimento di gestione commissariale adottato in  data
8 maggio 2015; 
  Considerato che il vizio lamentato in ordine  al  provvedimento  di
gestione commissariale riveste carattere meramente  procedimentale  e
che il Sig. Dalla Pozza - al quale nell'ambito  del  procedimento  di
riesame  e  specificamente  nel  corso  dell'audizione   sono   state
illustrate le spiegazioni  in  ordine  all'errore  materiale  che  ha
originato il mancato invio della Pec di comunicazione  di  avvio  del
procedimento del 13.2.2015 -  non  ha  sufficientemente  motivato  in
ordine ai profili  sostanziali  posti  alla  base  del  provvedimento
assunto ma si limitato  a  rinnovare  la  doglianza  in  ordine  alla
lesione del citato diritto procedurale e ad eccepire, in merito  alla
mancata  sostituzione  del  revisore  contabile  dimessosi  in   data
26.4.2012,  che  l'inaspettato  commissariamento  aveva  precluso  la
formalizzazione della nomina di un nuovo revisore contabile; 
  Ritenuto, pertanto, che questa amministrazione non e'  stata  posta
in  condizione  di  conoscere  elementi  che  potessero   indurla   a
riconsiderare il provvedimento  di  gestione  commissariale  adottato
specificamente sulla base della grave  irregolarita'  riscontrata  in
sede di revisione e relativa al  mancato  rinnovo  della  nomina  del
revisore  legale  dei  conti,  nomina  che  appariva  particolarmente
rilevante alla luce della relazione del revisore legale dimissionario
in ordine al bilancio 2012, come  richiamata  nelle  conclusioni  del
verbale  di  revisione  ordinaria  in  data  30  gennaio  2014,   che
evidenziava che il valore effettivo degli immobili non  corrispondeva
a quello  indicato  in  bilancio  e  concludeva  sostenendo  che  «il
bilancio nel suo complesso non e' stato redatto con chiarezza  e  non
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria»; 
  Considerato che questa amministrazione, con le iniziative poste  in
essere, ha fornito al Sig. Dalla Pozza l'opportunita' di  partecipare
al procedimento, anche  attraverso  una  audizione  personale,  e  di
indicare le ragioni  sostanziali  per  le  quali  si  sarebbe  dovuto
provvedere alla sospensione cautelare del provvedimento  di  gestione
commissariale; 
  Considerato  pertanto  necessario  concludere  il  procedimento  di
riesame dell'atto impugnato, adottando un  provvedimento  di  secondo
grado volto alla convalida  del  decreto  di  gestione  commissariale
dell'ente, censurato per invalidita'  procedimentale  derivata  dalla
mancata conoscenza dell'avvio del procedimento; 
  Considerato  sussistente  il  requisito  della  ragionevolezza  del
termine entro il quale e' possibile adottare legittimamente, ai sensi
dell'art. 21-nonies, secondo comma, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, il provvedimento di convalida del  precedente  provvedimento  di
gestione commissariale 11/SGC/2015 dell'8 maggio 2015 affetto  da  un
vizio di carattere meramente formale e procedurale; 
  Ritenuto, infine, sussistente il  profilo  dell'interesse  pubblico
alla convalida del provvedimento di  gestione  commissariale  che  ha
-medio tempore- prodotto i  suoi  effetti  attraverso  l'operato  del
commissario  governativo   finalizzato   alla   ricostruzione   della
contabilita' dell'ente ed alla nomina del nuovo revisore legale; 
  Ritenuta, infine la necessita' di rettificare un  errore  materiale
contenuto  nelle  premesse  del  decreto   ove   e'   richiamata   la
comunicazione di avvio del procedimento in data  13/3/2015,  anziche'
in data 13/2/2015; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto direttoriale 11/SGC/2015 dell'8 maggio 2015 con il quale
la societa' cooperativa «Cooperativa Edilizia  Piave»,  con  sede  in
Noventa di Piave (VE) c.f. n. 03451790277 e' stata posta in  gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c., ed il  dott.
Renato Murer ne e' stato  nominato  Commissario  governativo  per  la
durata di sei mesi, e'  convalidato  ai  sensi  dell'art.  21-nonies,
secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241  ed  e'  rettificato
nelle  premesse  al  XII  capoverso,  laddove  anziche'  «13/3/2015,»
leggasi «13/2/2015». 
  Il  presente  decreto  e'  proponibile  il  ricorso  al   Tribunale
amministrativo regionale competente per territorio, verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Moleti