AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bronchodual sedativo e fluidificante». (16A01631) 
(GU n.53 del 4-3-2016)

 
       Estratto determina V&A n. 280/2016 dell'8 febbraio 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«BRONCHODUAL SEDATIVO E FLUIDIFICANTE»,  nella  forma  e  confezione:
«soluzione orale» flacone da 240  ml  con  bicchiere  dosatore,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Kwizda Pharma Gmbh con sede legale e  domicilio  in
Effingergasse 21, 1160 - Vienna (Austria). 
    Confezione: «soluzione orale» flacone da  240  ml  con  bicchiere
dosatore - AIC n. 042414033 (in base 10) 18GCYK (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. 
    Composizione: 15 ml (= 16, 7g) di soluzione orale contengono: 
    Principi attivi: 
    117 mg di estratto (come estratto secco) di Thymus vulgaris L.  o
Thymus zygis L. (foglia e fiore di Timo)  (7-13:1)  corrispondente  a
820-1522 mg di Thymi herba. Solvente di estrazione: acqua.  Contenuto
di olio essenziale nell'estratto pari a 2,5-3,3 mg (1,5-2,0%); 
    830 mg di estratto (come estratto liquido) di Althaea officinalis
L. (radice di Altea) (1:12-14) corrispondente a 59-69 mg di  Althaeae
radix. Solvente di estrazione: acqua. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 042414033 - «soluzione orale» flacone  da  240
ml con bicchiere dosatore; 
    Classe di rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 042414033 - «soluzione orale» flacone  da  240
ml  con  bicchiere  dosatore  -  SOP:  medicinale  non   soggetto   a
prescrizione medica, ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.