AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Oxaliplatino Sandoz». (16A02220) 
(GU n.68 del 22-3-2016)

 
 
 
         Estratto determina V&A n. 461/2016 del 9 marzo 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«OXALIPLATINO SANDOZ», nella forma e confezione: «5 mg/ml concentrato
per  soluzione  per  infusione»  250  mg/50  ml  1  flaconcino,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio  fiscale
in Origgio - Varese (VA),  Largo  Umberto  Boccioni,  1, cap.  21040,
Italia, Codice Fiscale 00795170158. 
    Confezione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250
mg/50 ml 1 flaconcino - AIC n. 040654079 (in base 10) 16SP7Z (in base
32) 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione 
    Validita' Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione 
    Composizione: 1 ml di concentrato  per  soluzione  per  infusione
contiene 
    Principio attivo: Oxaliplatino 5 mg 
    50 ml di concentrato per soluzione per infusione  contengono  250
mg di oxaliplatino 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 040654079 - «5 mg/ml concentrato per soluzione
per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 040654079 - «5 mg/ml concentrato per soluzione
per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino - OSP: medicinale soggetto a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.