MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 marzo 2016 

Modifiche al decreto 14 ottobre 2015 concernente gli  interventi  per
il sostegno  di  attivita'  imprenditoriali  volte  al  rafforzamento
dell'attrattivita'  e  dell'offerta  turistica  nel  territorio   del
cratere sismico aquilano. (16A02939) 
(GU n.88 del 15-4-2016)

 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo agli aiuti di importanza
minore; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del  Commissario  delegato  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 16 aprile 2009,  n.  3,  come  successivamente
integrato  dal  decreto  17   luglio   2009,   n.   11,   concernente
l'individuazione dei comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della  regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata
dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del  19  luglio
2013, che, nell'ambito degli interventi per  la  ricostruzione  nella
regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato 100 milioni
di euro, a valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca  nel
territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile
2013, come modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha  ripartito
le predette risorse, destinando, all'art. 3, comma 1,  lettere  b)  e
c), rispettivamente 9 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  nuovi
investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale,
storico  e  culturale,  la  creazione  di   micro-sistemi   turistici
integrati  con  accoglienza  diffusa   e   di   progetti   innovativi
finalizzati  alla  commercializzazione  dell'offerta  turistica   nei
mercati internazionali, e 3  milioni  di  euro  al  finanziamento  di
progetti   promossi   per   la   valorizzazione   delle    produzioni
agroalimentari tipiche e  di  eccellenza,  anche  tramite  interventi
volti  ad  accrescere  la  visibilita'  e  riconoscibilita'  di  tali
produzioni nei mercati di riferimento; 
  Visto il comma 2 del citato art. 3 del decreto del Ministro per  la
coesione territoriale 8 aprile  2013,  che  individua  nel  Ministero
dello sviluppo economico l'amministrazione competente per i  predetti
interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 281 del 2 dicembre 2015, recante termini,  modalita'  e  procedure
per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione
di attivita' imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione  del
patrimonio  naturale,   storico   e   culturale,   al   rafforzamento
dell'attrattivita'  e  dell'offerta  turistica  del  territorio   del
cratere sismico aquilano, con il quale sono stati istituiti due nuovi
regimi di aiuto per le imprese; 
  Considerato che si rende opportuno introdurre alcune  modifiche  al
predetto decreto ministeriale 14 ottobre 2015, al fine di  permettere
l'accesso alle agevolazioni anche alle imprese non operanti in regime
di contabilita' ordinaria, nonche' di  semplificare  alcuni  elementi
riguardanti la procedura di accesso  alle  agevolazioni  e  le  spese
ammissibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  ottobre
2015, recante "Termini, modalita' e procedure per la  concessione  ed
erogazione  di  agevolazioni  per  la  realizzazione   di   attivita'
imprenditoriali volte, attraverso la  valorizzazione  del  patrimonio
naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattivita'  e
dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico  aquilano",
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'art. 5, comma 1, la lettera c) e' soppressa; 
  b) all'art. 7, comma 1, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", elevato  al  50%  (cinquanta  per  cento)  per  i
programmi  di  investimento  aventi  ad  oggetto  lo  svolgimento  di
attivita' di ricettivita' turistica"; 
  c) all'art. 7, comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
  d) all'art. 7, comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionale alla  realizzazione  dell'attivita'
agevolata"; 
  e) all'art. 9, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel  caso
di persone fisiche proponenti per conto di  impresa  costituenda,  la
documentazione di cui al comma 4 deve essere  trasmessa,  tramite  la
medesima procedura informatica, entro trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione di ammissione alle agevolazioni"; 
  f) all'art. 13, comma  3,  le  parole  "a  partire  dalla  data  di
erogazione del contributo sulle spese di  gestione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a partire dalla data di erogazione del  saldo  delle
agevolazioni concesse in conto investimenti"; 
  g) all'art. 14, comma 1, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "senza l'autorizzazione del Soggetto gestore". 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 marzo 2016 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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