AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Taxol». (16A02971) 
(GU n.90 del 18-4-2016)

 
 
 
       Estratto determina V & A n. 516/2016 del 16 marzo 2016 
 
    E' autorizzata la seguente variazione:  Modifiche  del  Riassunto
delle Caratteristiche  del  Prodotto  e  corrispondenti  sezioni  del
Foglio Illustrativo (procedura  NL/H/0047/001/II/063),  relativamente
al medicinale «TAXOL», nelle seguenti forme  e  confezioni  che,  per
adeguamento agli standard terms, vengono modificate come di seguito, 
da: 
    028848012 - 1 flacone 30 mg/5 ml; 
    028848024 - flacone 100 mg/16,7 ml; 
    028848036 - 1 flacone 300mg, 6mg/ml; 
    028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino da 150 mg; 
a: 
    028848012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino da 5 ml; 
    028848024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino da 16,7 ml; 
    028848036 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino da 50 ml; 
    028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino da 25 ml. 
    Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il Titolare dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   Riassunto    delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    1. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.