PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2016 

Ulteriori  disposizioni  di  protezione   civile   conseguenti   alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio
e marzo 2015 nel territorio  della  Regione  Abruzzo.  (Ordinanza  n.
336). (16A03077) 
(GU n.90 del 18-4-2016)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  aprile  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei mesi di febbraio  e  marzo  2015  nel  territorio  della  regione
Abruzzo, nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  6
novembre 2015, con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato
prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 256 del 26  maggio  2015  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   conseguenti   alle    eccezionali    avversita'
atmosferiche verificatesi nei mesi  di  febbraio  e  marzo  2015  nel
territorio della regione Abruzzo»; 
  Viste le note del Commissario delegato prot.  n.  RA/205374  del  5
agosto 2015, prot. RA/278830SCDO 256 del 5 novembre 2015  e  RA/44134
del 29 febbraio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1, comma  3,  lett.  a)  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015,  dopo
le parole: «Enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e  dai  Consorzi
di Bonifica». 
  2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015,  dopo  le  parole:
«Enti  locali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ed  ai  Consorzi   di
Bonifica». 
  3. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, direttamente impiegato nelle attivita' di cui all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256  del  26  maggio
2015, puo' essere autorizzata, dalla data di  adozione  della  stessa
ordinanza n. 256 e fino al termine dello stato di emergenza, entro il
limite di quattro  unita',  la  corresponsione,  nel  limite  massimo
complessivo di 30 ore pro-capite,  di  compensi  per  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti. 
  4.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati  nelle  attivita'  di  cui  all'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26  maggio  2015,  e'
riconosciuta, entro il limite di nove unita', dalla data di  adozione
della stessa ordinanza n. 256 e fino alla cessazione dello  stato  di
emergenza, una indennita' mensile  pari  al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo  impiego,  in  deroga
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 dell'Ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015. 
  6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo il  penultimo
alinea e' aggiunto il seguente: «decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, articoli 24 e 45;». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio