MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2016 

Scioglimento della «Cristal 2020 - Societa'  cooperativa»,  in  Roma.
(16A03168) 
(GU n.96 del 26-4-2016)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il D.D. 7/SGC/2014 del 28  febbraio  2014  con  il  quale  la
societa' cooperativa Cristal 2020 - Societa' cooperativa con sede  in
Roma e' stata posta in  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.
2545-sexiesdecies c.c. ed il  dott.  Antonello  Pierro  ne  e'  stato
nominato commissario governativo; 
  Preso atto della relazione conclusiva del 15 dicembre 2014  con  la
quale  il  commissario  governativo  ha   proposto   l'adozione   del
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'Autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiedecies c.c.  senza  dar  luogo  alla  nomina  di
liquidatore  in  quanto  dall'ultimo  bilancio  depositato,  relativo
all'esercizio 2011, l'ente risulta privo di attivo realizzabile; 
  Tenuto conto che nella citata relazione il commissario  governativo
ha evidenziato che ogni tentativo finalizzato alla presa in  consegna
dell'ente e' rimasto privo di riscontro, che  per  questo  motivo  ha
effettuato un accesso presso l'Agenzia delle entrate di Roma al  fine
di  acquisire  le  evidenze  relative  ai  redditi  dichiarati  dalla
cooperativa nonche'  il  nominativo  del  professionista  depositario
delle   scritture   contabili    dell'ente,    che    e'    risultato
irrintracciabile presso i recapiti risultanti dal  competente  ordine
professionale ed al suo indirizzo di posta certificata; 
  Preso atto, altresi', che il commissario ha provveduto ad inoltrare
in data 28 novembre 2014 un esposto  alla  Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale di Roma in relazione alla mancata consegna  della
gestione dell'ente; 
  Considerato che nella citata relazione  conclusiva  il  commissario
governativo evidenziava che dall'esame del bilancio  2011  si  rileva
che la cooperativa Cristal  2020  avrebbe  maturato  crediti  per  un
totale di € 322.814 e debiti per € 319.854,  un  utile,  prima  delle
imposte, pari ad € 42.726, e che dall'esame  delle  «immobilizzazioni
materiali» iscritte in bilancio  risulta  un  attivo  di  €  1.013,00
importo tale da  far  presumere  che  la  cooperativa  non  ha  alcun
immobile in proprieta', circostanza asseverata anche dalle risultanze
negative di una visura catastale sulla provincia di  Roma  effettuata
in data 2 dicembre 2014; 
  Preso atto, infine, che il commissario governativo ha dichiarato di
aver ricevuto in data 27  novembre  2014  la  notifica  dell'atto  di
precetto al pagamento della  somma  di  Euro  3.263,82  in  forza  di
sentenza  n.  8479/2014  del  Tribunale  di  Roma  con  la  quale  la
cooperativa Cristal 2020  e'  stata  condannata  al  pagamento  di  €
1.013,90 per emolumenti dovuti in forza di rapporto di  lavoro  oltre
alle spese di lite; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento e che la  casella  di  posta  certificata  dell'ente  e'
risultata non attiva; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies c.c., senza dar luogo alla nomina del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa Cristal 2020  -  Societa'  Cooperativa  con
sede in Roma  (codice  fiscale  11295421009),  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso
amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e
presupposti di legge. 
    Roma, 30 marzo 2016 
 
                                        Il direttore generale: Moleti