MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo (16A03279) 
(GU n.100 del 30-4-2016)

 
 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/005261/XVJ/CE/C  del  16
marzo  2016,  il  manufatto  esplosivo   di   seguito   indicato   e'
classificato, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre  2002,  n.  272,  nella  categoria  dell'allegato  «A»   al
Regolamento di esecuzione del citato Testo  Unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione accanto indicati: 
      Denominazione esplosivo: polvere propellente «RS12 (PC 02435)». 
      Numero certificato: 0589.EXP.1220/14. 
      Data certificato: 30 luglio 2014. 
      Numero ONU: 0161. 
      Classe di rischio: 1.3 C. 
      Categoria P.S.: I. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio  del  16  dicembre  2008,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore o  del  produttore  titolare
delle licenze di polizia e  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel
maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano titolare, in nome e
per conto della «Bignami S.p.A.», della licenza per  il  deposito  di
materiale esplosivo in localita' Ora (Bz),  ha  prodotto  l'attestato
«CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato  «BAM»  (Germania)
su richiesta della Nitrochemie Wimmis  AG  -  Niesenstraße  44,  3752
Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il  citato  esplosivo
e'  prodotto  presso  gli  stabilimenti   della   medesima   societa'
richiedente. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica.