AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rettifica del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  e  del
foglio illustrativo allegati alla determina FV  n.  132/2015  del  12
maggio 2015 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano
«Songar» con conseguente modifica stampati. (16A03715) 
(GU n.113 del 16-5-2016)

 
 
 
         Estratto determina FV n. 82/2016 del 27 aprile 2016 
 
    E' rettificato il riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto
del  medicinale  SONGAR  allegato  alla  determinazione  di   rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  nel   punto   4.2
"Posologia e modo di somministrazione", cosi' come segue: 
      da: 
        "Durata del trattamento: il Triazolam deve  essere  impiegato
primariamente  per  il  trattamento  a  breve  termine  dell'insonnia
occasionale, generalmente per non piu' di 7-10 giorni e comunque  non
oltre le due settimane (...)"; 
      a: 
        "Durata del trattamento: il triazolam deve  essere  impiegato
primariamente  per  il  trattamento  a  breve  termine  dell'insonnia
occasionale, generalmente da 7-10 giorni a due settimane fino  ad  un
massimo di quattro settimane,  compreso  un  periodo  di  sospensione
graduale (...)". 
    E' rettificato il foglio illustrativo del prodotto del medicinale
Songar allegato alla determinazione  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio nella sezione  "dose,  modo  e  tempo  di
somministrazione", cosi' come segue: 
      da: 
        "Durata del trattamento: il triazolam deve  essere  impiegato
primariamente  per  il  trattamento  a  breve  termine  dell'insonnia
occasionale, generalmente, per non piu' di 7-10 giorni e comunque non
oltre le due settimane (...)"; 
      a: 
        "La durata del  trattamento,  generalmente,  varia  da  pochi
giorni a due settimane, fino ad  un  massimo  di  quattro  settimane,
compreso un periodo di sospensione graduale. (...)". 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio
illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende  accessibile  al
farmacista  il  Foglio  Illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.