MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2016 

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della  iscrizione  delle
varieta' di specie di  piante  agrarie  e  di  ortaggi  nel  registro
nazionale: recepimento della direttiva 2015/1168/UE della Commissione
del 15 luglio 2015. (16A03837) 
(GU n.117 del 20-5-2016)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2003/90/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, che stabilisce modalita'  di  applicazione  dell'art.  7  della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto  riguarda  i  caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame  e  le  condizioni  minime  per
l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole; 
  Vista la direttiva 2003/91/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, della Commissione  che  stabilisce  modalita'  di  applicazione
dell'art. 7 della  direttiva  2002/55/CE  del  Consiglio  per  quanto
riguarda i caratteri minimi sui  quali  deve  vertere  l'esame  e  le
condizioni minime per l'esame di  alcune  varieta'  delle  specie  di
ortaggi; 
  Vista la direttiva 2015/1168/UE della Commissione,  del  15  luglio
2015, che modifica le direttive 2003/90/CE e  2003/91/CE  per  quanto
riguarda i caratteri minimi sui  quali  deve  vertere  l'esame  e  le
condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie  di  piante
agricole e di ortaggi; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'", al fine di permettere  l'identificazione
delle varieta' medesime; 
  Vista  la  legge  20  aprile  1976,  n.  195  recante  modifiche  e
integrazioni  alla  legge   25   novembre   1971   sulla   disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini  della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione  delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della  Commissione  del  6  ottobre
2003; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  Europea"   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Ravvisata la necessita' di  recepire,  in  via  amministrativa,  la
direttiva  2015/1168/UE  e  modificare  conseguentemente  il   citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2004, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004,  di  cui  alle  premesse,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. Per l'iscrizione delle varieta' di  specie  agricole  di
cui agli allegati I e II della legge 25  novembre  1971,  n.  1096  e
orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n.  195,
nei registri nazionale  di  cui  alle  premesse,  i  caratteri  e  le
condizioni    minime    da    osservarsi,    per    determinare    la
differenziabilita', la omogeneita' e la  stabilita'  delle  varieta',
devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e  alle  linee
direttrici di cui agli allegati I e II, parte  A  e  parte  B,  della
direttiva 2015/1168/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o  di
utilizzazione delle varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  le
condizioni da osservarsi  devono  essere  conformi  all'allegato  III
della direttiva 2003/90/CE". 
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e'  soggetto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, ai  sensi  dell'art.  3  comma  1
lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in  vigore  il
1° luglio 2016. 
 
    Roma, 17 marzo 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

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