AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Fenpatch» (16A03848) 
(GU n.117 del 20-5-2016)

 
 
 
            Estratto determina V&A/731 del 20 aprile 2016 
 
    Autorizzazione della variazione: C.I z); C.I.4); C.I.3z 
    Relativamente al medicinale: FENPATCH. 
    Numero     procedura     europea:     DE/H/0634/001-005/II/038/G;
DE/H/0634/001-005/IB/041 
    Titolare AIC: Ratiopharm GMBH. 
    E' autorizzata la modifica delle sezioni:  4.2,  4.3,  4.4,  4.5,
4.6, 4.8 e 5.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto,  dei
relativi paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette. 
    Adeguamento alla procedura di PSUR (NL/H/PSUR/0030/002). 
    Adeguamento alla procedura EMEA/H/C/PSUSA/00001369/201304. 
    Relativamente al medicinale «FENPATCH», nelle forme e confezioni: 
      037563018 -  «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  3  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563020 -  «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  5  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563032 - «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  10  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563044 - «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  20  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563057 -  «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  3  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563069 -  «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  5  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563071 - «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  10  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563083 - «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  20  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563095 -  «75  MCG/H  cerotti  transdermici»  3  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563107 -  «75  MCG/H  cerotti  transdermici»  5  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563119 - «75  MCG/H  cerotti  transdermici»  10  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563121 - «75  MCG/H  cerotti  transdermici»  20  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563133 - «100  MCG/H  cerotti  transdermici»  3  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563145/M - «100 MCG/H cerotti  transdermici»  5  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563158/M - «100 MCG/H cerotti transdermici»  10  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563160 - «100 MCG/H  cerotti  transdermici»  20  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563172 -  «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  4  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563184 -  «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  4  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563196/M - «75 MCG/H  cerotti  transdermici»  4  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563208 - «100  MCG/H  cerotti  transdermici»  4  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563210 -  «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  2  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563222 -  «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  3  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563234 -  «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  4  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563246 -  «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  5  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563259 -  «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  8  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563261 - «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  10  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563273 - «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  16  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563285 - «12  MCG/H  cerotti  transdermici»  20  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563297 - «25  MCG/H  cerotti  transdermici»  16  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563309 - «50  MCG/H  cerotti  transdermici»  16  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563311 - «75  MCG/H  cerotti  transdermici»  16  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn 
      037563323 - «100 MCG/H  cerotti  transdermici»  16  cerotti  in
bustine Carta/LDPE/AL/Surlyn. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.