PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2016 

Ulteriori disposizioni urgenti di  protezione  civile  relative  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26
dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel  territorio
della Regione Liguria. (Ordinanza n. 354). (16A05242) 
(GU n.167 del 19-7-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del  31  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal
16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 149 del 21 febbraio 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal
4 al 5 e dal 16 al 20  gennaio  2014  nel  territorio  della  Regione
Liguria.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Liguria  nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento  della  situazione
di  criticita'  determinatasi  a  seguito  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal
4 al 5 e dal 16 al 20  gennaio  2014  nel  territorio  della  Regione
Liguria.»; 
  Visto l'art. 10, comma 13-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi di  ricostruzione
conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 6 milioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre  2014
con cui e' stato disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400,  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'art.  10,  comma   13-ter,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi come rideterminato a seguito
delle richiamate riduzioni, effettuate in attuazione delle  leggi  n.
50/2014 e n. 89/2014; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 207 del 24 novembre 2014 recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di protezione civile relative agli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal
16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 277 del  13  agosto  2015  recante:  «Proroga  della  contabilita'
speciale n. 5803 fino al 30 luglio 2016. Superamento della situazione
di  criticita'  derivante  degli  eccezionali  eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal
16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria»; 
  Considerato  che   la   Regione   Liguria   sta   proseguendo   nel
completamento delle attivita' necessarie al superamento del  contesto
emergenziale in rassegna; 
  Ravvisata,  quindi  la  necessita'  di  consentire  alla   predetta
Regione, in qualita' di Amministrazione ordinariamente competente  ai
sensi dell'ordinanza n.  187/2014  sopra  richiamata,  di  avviare  i
necessari interventi di rientro delle  famiglie  evacuate  a  seguito
degli eventi meteorologici verificatisi  nei  giorni  dal  25  al  26
dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel  territorio
regionale; 
  Vista la nota del  2  maggio  2016  del  Presidente  della  Regione
Liguria; 
  Considerato che la particolare  morfologia  del  territorio  ligure
comporta spesso come causa di  inagibilita'  di  un'abitazione  anche
situazioni esterne alla stessa determinate dal danneggiamento o dall'
instabilita' di abitazioni, strutture  o  terreni  di  proprieta'  di
soggetti terzi rispetto ai nuclei familiari  per  i  quali  e'  stata
disposta l'evacuazione; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria di cui  alla  delibera  di
Giunta n. 512 del 3 giugno 2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014 e' sostituito dal
seguente: «1. Per consentire alla Regione Liguria di porre in  essere
i  necessari   interventi   conseguenti   agli   eccezionali   eventi
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal
16  al  20  gennaio  2014  nel  territorio  regionale,  il   Soggetto
responsabile di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 predispone, entro  trenta
giorni  dall'emanazione  della  presente  ordinanza   un   piano   da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione  civile,  diretto  a  garantire  il  rientro  dei   nuclei
familiari la cui abitazione  principale,  realizzata  in  conformita'
alla  normativa  urbanistica  ed  edilizia,   e'   stata   distrutta,
danneggiata e/o resa inagibile anche per  cause  esterne  indotte,  e
pertanto destinataria di provvedimento di sgombero  delle  competenti
autorita' adottato a seguito degli eventi di cui in premessa. 
  Per il rientro dei predetti nuclei familiari sono riconosciuti: 
    a) un contributo fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate
per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della  stessa,
attraverso interventi finalizzati al rientro delle famiglie  evacuate
dalla propria abitazione, nel limite massimo di  Euro  100.000,00  di
contributo; 
    b) un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per la  nuova
costruzione o l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso o
in un altro comune, nel limite massimo  del  costo  al  metro  quadro
degli  interventi  di  nuova  edificazione   di   edilizia   pubblica
sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale
5  agosto  1994,  moltiplicato  per  la  superficie  complessiva  non
superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non  superiore  a
120 mq per la delocalizzazione  delle  abitazioni  principali  ancora
inagibili a seguito degli  eventi  in  rassegna  da  aree  a  rischio
idrogeologico   elevato   o   molto   elevato,   anche    individuate
successivamente all'evento alluvionale in argomento; 
    c) il contributo previsto alla lettera a) puo'  essere  concesso,
in  alternativa  al  proprietario  dell'abitazione  evacuata,  ad  un
soggetto privato terzo, proprietario di altra abitazione, struttura o
terreno in  condizioni  instabili  o  precarie  tali  da  determinare
l'inagibilita' dell'abitazione e quindi l'evacuazione di  cui  sopra,
per  l'esecuzione  di  interventi   finalizzati   alla   revoca   del
provvedimento di sgombero. 
  Tali interventi  a  carico  di  terzi  potranno  essere  ammessi  a
contributo previa: 
  1. individuazione da  parte  del  Comune  competente  del  soggetto
titolare  degli  interventi  necessari  al  rientro  della   famiglia
evacuata; 
  2. presentazione, da  parte  del  richiedente,  di  idonea  perizia
emessa da un professionista abilitato che attesti: 
    - il nesso di causalita' tra evento e danno occorso; 
    - che l'intervento eseguito  e/o  da  eseguire  sia  strettamente
finalizzato alla revoca del provvedimento di sgombero; 
    - che il provvedimento di sgombero non sia  dovuto  a  negligenza
manutentiva del titolare o del soggetto terzo; 
  3.  istruttoria  comunale  positiva  in  ordine   agli   interventi
effettuati ed alle spese sostenute con particolare  riferimento  alla
revoca  del  provvedimento  di  sgombero  ed  alla   verifica   delle
condizioni attestate.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 luglio 2016 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                       Curcio