PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015  hanno
colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa
Carrara, Prato e Pistoia. (Ordinanza n. 353). (16A05249) 
(GU n.168 del 20-7-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  aprile  2015,
con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data
del medesimo provvedimento, lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza
delle eccezionali avversita' atmosferiche che il giorno 5 marzo  2015
hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca,
Massa Carrara, Prato e Pistoia, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri  del  6  novembre  2015  con  la  quale  il  medesimo  stato
d'emergenza e' prorogato per ulteriori centottanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 255 del 25 maggio 2015; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
protezione civile e riduzione del  rischio  alluvioni  della  Regione
Toscana  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
presente   provvedimento,    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile inerente  alla  gestione  commissariale,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il  commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 255 del 25 maggio 2015 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente del  settore  protezione  civile  e  riduzione  del
rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, che  opera
a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative  di  cui  alla
presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture organizzative della
Regione Toscana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente del settore protezione civile e
riduzione del rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma
2 provvede con le risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale
istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 255 del 25 maggio  2015,  che
viene al medesimo intestata fino al 23 aprile 2017, salvo proroga  da
disporsi con successivo provvedimento  previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente del settore protezione civile e riduzione  del
rischio alluvioni della Regione  Toscana  di  cui  al  comma  2  puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente del settore  protezione  civile  e  riduzione  del
rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, a  seguito
della chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 luglio 2016 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                       Curcio