MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 luglio 2016 

Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016  del  15  giugno  2016
recante «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei  pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015». (Delibera  n.
7). (16A05531) 
(GU n.175 del 28-7-2016)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
             del Comitato centrale per l'Albo nazionale 
                 delle persone fisiche e giuridiche 
                   che esercitano l'autotrasporto 
                     di cose per conto di terzi 
 
  Vista la delibera n. 6 del 15 giugno 2016 del Comitato centrale per
l'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi,  contenente  disposizioni
relative alla riduzione compensata dei  pedaggi  autostradali  per  i
transiti effettuati nell'anno 2015; 
  Visti in particolare i paragrafi 13 e 16 della  piu'  volte  citata
delibera, ai sensi dei quali si  e'  disposto  che  la  procedura  si
articola in due fasi: 
    - Fase 1 (dalle ore 9,00 del 22 giugno  alle  ore  14,00  del  13
luglio 2016) Prenotazione della domanda, finalizzata  all'inserimento
dei dati identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente
rilasciato dal soggetto gestore del servizio di telepedaggio; 
    - Fase 2 (dalle ore 9,00 del 21 luglio  alle  ore  14,00  del  31
agosto 2016) Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento
dei predetti codice cliente con i codici supporto di rilevazione  dei
transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, 
e che i  predetti  termini  sono  posti  a  pena  di  esclusione  dal
beneficio; 
  Ritenuto che alla predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo
per la effettuare la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per
procedere alla presentazione  della  domanda  (fase  2)  -  risultano
pervenute n. 160 prenotazioni; 
  Considerato che, premesso quanto su esposto, risultavano allo stato
presentate domande pari a circa il 28%  in  meno  rispetto  a  quelle
presentate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2014, pari a n. 220 e  che  tale  dato,
oltre  a  manifestarsi  come  anomalo,  non  soddisfa  pienamente  le
finalita' alle quali la normativa di settore e' preordinata,  nonche'
la specifica missione istituzionale del Comitato  centrale  dell'Albo
nazionale persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi in materia; 
  Ritenuto quindi, stante anche le innovazioni procedurali  messe  in
campo,  opportuno  consentire   una   riapertura   dei   termini   di
prenotazione della domanda (fase 1) per garantire un maggiore livello
di fruizione del diritto; 
  Ritenuto altresi' opportuno, per le prenotazioni delle domande  che
saranno cosi' acquisite, attivare procedure informatiche  diverse  da
quelle di cui alla delibera n. 6/2016, si'  da  non  interrompere  il
procedimento avviato con riferimento alle  prenotazioni  puntualmente
effettuate entro la data del 13 luglio 2016,  al  fine  di  garantire
comunque tempi di completamento delle  procedure  informatiche  utili
alla  tempestiva  conclusione  dell'intera  procedura  di   riduzione
compensata  dei  pedaggi  autostradali  per  i  transiti   effettuati
nell'anno 2015; 
  Visto inoltre il paragrafo 14 della predetta delibera con il quale,
tra l'altro, si prevede che la veridicita' dei  dati  dichiarati  dai
richiedenti e'  verificata  -  quanto  ai  veicoli  -  attraverso  il
collegamento con il CED della motorizzazione; 
  Considerato che, definita la prima fase  e  prima  di  iniziare  la
seconda, la procedura  informatica  provvede  ad  incrociare  i  dati
anagrafici acquisiti al  database  del  portale  dell'Albo  nazionale
degli autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con  i
dati relativi ai veicoli  disponibili  nel  database  del  CED  della
motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo  controllo
sulla  veridicita'  dei  dati  che  saranno  acquisiti  in  sede   di
presentazione  delle  domande  -  fase  2;  tale  controllo   e'   in
particolare finalizzato ad accertare la corrispondenza  tra  targa  e
classe  ecologica  dichiarata  per  ciascun   veicolo,   nonche'   la
disponibilita'  dello  stesso  in  capo  ad  un  soggetto   esercente
attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi; 
  Considerato che il medesimo controllo, con procedura di verifica  a
campione, sara' anche effettuato sui veicoli dichiarati, in  sede  di
presentazione della domanda,  da  parte  di  imprese  o  consorzi  di
imprese di nazionalita' estera, non  facenti  parte  di  cooperative,
consorzi e societa' consortili aventi sede nel territorio italiano, i
quali, giusta disposizione  di  cui  al  paragrafo  14  della  citata
delibera n. 6/2016, a tal  fine  sono  tenuti  -  entro  la  data  di
scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  stesse -  ad
inviare  all'indirizzo   pec   albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it   le
relative carte di circolazione; 
  Ritenuto  che  nel  parco  veicolare  dichiarato  ai   fini   della
presentazione delle domande possono essere veicoli per i  quali,  nel
data base del CED della motorizzazione, non risulti emessa  carta  di
circolazione a nome di un soggetto esercente la predetta attivita' di
autotrasporto di cose per il  quale  sia  stata  presentata  -  anche
attraverso una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile  -
domanda di riduzione compensata dei pedaggi, ne'  tale  nome  risulti
nelle «note descrittive» in ragione di usufrutto, vendita  con  patto
di riservato dominio o locazione finanziaria, ai sensi  dell'art.  93
cds; 
  Ritenuto indispensabile, per il buon esito dei controlli  predetti,
prevedere - dopo l'inserimento  delle  domande  e  prima  della  loro
definizione con la firma digitale - un sub  procedimento  informatico
di  verifica  dei  dati  relativi  ai  suddetti  veicoli,  inteso  ad
acquisire,  dai   soggetti   che   hanno   presentato   la   domanda,
l'informazione relativa all'eventuale disponibilita' dei  piu'  volte
citati veicoli ad un titolo diverso da quelli  contemplati  ai  sensi
dell'art. 93 cds, ovvero detenuti nelle  more  degli  adempimenti  da
parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione
della carta di circolazione; 
  Considerato  che  l'espletamento  di  tale   subprocedimento   deve
avvenire  in  tempi  compatibili  con   la   tempestiva   conclusione
dell'intera   procedura   di   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015; 
  Considerato, quindi, che anche con riferimento alla predetta fase 2
occorre ridefinire i termini e  le  modalita'  per  la  presentazione
delle domande e della relativa documentazione, 
a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del
15 giugno 2016; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente  riaperti
i termini di prenotazione delle domande di riduzione  compensata  dei
pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015  a  far  data
dalle ore 9,00 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le  ore  14,00
del 5 agosto 2016. 
    1.1  Le  prenotazioni  dovranno  essere   effettuate   compilando
apposito file excel acquisibile dall' appendice del manuale d'uso che
e'           rinvenibile            all'indirizzo            internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e
successivamente, fermo restando il predetto termine delle  ore  14,00
del   5   agosto   2016,   inviate   con   al   seguente    indirizzo
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it,  con  PEC  dal  seguente  oggetto:
«Prenotazione della  domanda  di  riduzione  compensata  dei  pedaggi
autostradali 2015 ai sensi della delibera n. 7/2016». 
    1.2 I dati cosi' acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti
nel sistema al fine di consentire, successivamente, la  presentazione
della domanda secondo le modalita' di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della
presente delibera. Il sistema consentira' di  presentare  la  domanda
solo dopo che questo Comitato  centrale  avra'  comunicato,  con  pec
dall'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della
prenotazione. 
  2. Il paragrafo 13 lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del  15
maggio 2016 e' cosi' modificato: 
    «b) fase 2: presentazione della domanda, finalizzata: 
      - all'abbinamento dei codici cliente con i codici  supporto  di
rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal  fine
utilizzati; 
      - alla verifica, con riferimento  a  ciascun  veicolo  indicato
nella domanda, della corrispondenza  tra  targa  e  classe  ecologica
dichiarata, nonche'  dell'esistenza  di  una  carta  di  circolazione
emessa in favore di un soggetto esercente attivita' di  autotrasporto
di cose in conto proprio e in conto terzi, a  titolo  di  proprieta',
usufrutto,  vendita  con  patto  di  riservato  dominio  o  locazione
finanziaria; 
      - all'acquisizione, presso il soggetto  che  ha  presentato  la
domanda,  della  dichiarazione  relativa  all'essere  il  veicolo  in
disponibilita' presso un'impresa esercente autotrasporto di  cose  in
conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla
carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more  degli  adempimenti
da  parte  degli  uffici   della   motorizzazione   civile   relativi
all'emissione della carta di circolazione.». 
  3. Al penultimo capoverso della  deliberazione  n.  6/2016  del  15
maggio  2016,  erroneamente  rinumerato  come  paragrafo  16,  e   da
intendersi come paragrafo 17,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) fase 2 (valida per tutti  coloro  che,  a  qualunque  titolo,
abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21  luglio  e
fino  alle  ore   14,00   del   9   settembre   2016,   limitatamente
all'abbinamento  dei  codici  cliente  con  i  codici   supporto   di
rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli  a
tal fine utilizzati. In tale sede  sara'  possibile  evidenziare  con
apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli immatricolati  in
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.  A  conclusione  di  tali
operazioni non deve essere apposta la firma digitale.  Per  espletare
questa attivita' il sistema mette a disposizione un file  in  formato
access  che  permettera'  di  inserire   in   modo   strutturato   le
informazioni  prima  descritte;  in  questa  prima   fase   l'analoga
funzionalita' di inserimento puntuale on-line e' disabilitata. 
    3.1  A  far  data  dal  24  agosto  2016  il   sistema   rendera'
progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato  la
domanda una lista indicante: 
    - eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate; 
    - i numeri di targa di veicoli  immatricolati  in  Italia  per  i
quali non e' stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della
motorizzazione una carta di circolazione intestata all'impresa o alla
cooperativa, al consorzio o alla societa' consortile  ovvero,  infine
ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti  raggruppamenti,  per
le quali sia stata presentata domanda. 
  La  lista  sopra  descritta  sara'  resa   disponibile   attraverso
opportuna funzionalita'; inoltre il sistema offrira' la  possibilita'
di scaricare le medesime informazioni in formato excel. 
    3.2 Il soggetto che ha presentato la domanda dovra' provvedere a: 
    - correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure
a 
    - indicare se il veicolo afferisce comunque  al  parco  veicolare
dell'impresa o della cooperativa,  del  consorzio  o  della  societa'
consortile - o di una  delle  imprese  riconducibili  ad  alcuno  dei
predetti raggruppamenti - ad un titolo  diverso  da  quelli  previsti
dall'art. 93 cds ovvero, infine, se il veicolo e' detenuto nelle more
degli adempimenti da parte degli uffici della  motorizzazione  civile
relativi all'emissione della carta di circolazione. 
  A tal fine si dovra' operare tanto nel file precedentemente inviato
quanto attraverso la funzionalita'  riportata  al  punto  3.1,  nella
quale verra' offerta la possibilita'  di  gestire  tali  segnalazioni
attraverso  un'interfaccia  in  cui  l'utente  dovra'   indicare   la
motivazione specifica per cui  un  dato  veicolo  afferisce,  per  le
ragioni  suddette,  al   parco   veicolare   dell'impresa   o   della
cooperativa, del consorzio o della societa'  consortile -  o  di  una
delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti. 
  Terminate le operazioni di cui al punto  3.2,  il  file  aggiornato
dovra' essere restituito al sistema informatico del Portale dell'Albo
tramite apposita funzione, ancora non firmato digitalmente. 
  Il sistema verifichera' quindi il file restituito e, se  del  caso,
potra'  segnalare  la  necessita'   di   ulteriori   correzioni   e/o
informazioni, con le medesime modalita' di cui al punto  3.2.  Si  fa
presente che eventuali segnalazioni non accettate  e  valorizzate  ai
sensi della procedura indicata sub punto 3.2  in  tale  fase  saranno
scartate e dunque non saranno  riproposte.  Durante  questa  fase  di
scambio di file ancora non dovra' essere apposta la firma digitale. 
  La predetta procedura terminera', entro e non oltre la data del  22
settembre 2016, con la restituzione da parte del sistema  informatico
dell'Albo di un file che non presenta piu' segnalazioni. 
  Tale file dovra' essere firmato digitalmente, secondo le  modalita'
di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016  del  15  giugno
2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal
diritto. 
  4. Entro la data del 23  agosto  2016  il  manuale  d'uso,  che  e'
rinvenibile                  all'indirizzo                   internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
sara'  aggiornato  con  le  istruzioni  coerenti  con  le   modifiche
procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera. 
  5. La presente delibera,  assunta  per  motivi  di  urgenza,  sara'
sottoposta a ratifica da parte  del  Comitato  centrale  nella  prima
seduta utile. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 22 luglio 2016 
 
                                             Il presidente: Di Matteo