PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 2016 

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il
completamento delle iniziative  avviate  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni,  per
l'ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive  «Lazzaro
Spallanzani». (Ordinanza n. 364). (16A05712) 
(GU n.180 del 3-8-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del  citato
decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri n. 3873  del  28  aprile  2010,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile  n.  66  del  22  marzo  2013,  che  disciplina  il
completamento delle iniziative correlate ai lavori di  ammodernamento
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al  definitivo
superamento della situazione di criticita' in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  convertito  n.  59/2012,   con   cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le relazioni del responsabile unico del procedimento  del  15
marzo e del 4 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione del Segretariato generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  il  completamento  degli   interventi   finalizzati   alla
realizzazione dei laboratori ad alta sicurezza  BLS3  e  BLS4  presso
l'Istituto nazionale  malattie  infettive  «Lazzaro  Spallanzani»,  e
delle opere interconnesse di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22  marzo
2013 citata in premessa, ad integrazione  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate, si provvede, nel  limite  di  euro  841.891,83,  con  le
risorse disponibili sul capitolo 957 del Centro di responsabilita' 13
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  presenta   le
necessarie disponibilita'. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2016 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                       Curcio