Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (16A06094)(GU n.194 del 20-8-2016)
Oggetto e finalita' delle Linee Guida.
Come noto, la legge di stabilita' 2016 ha incluso anche le
imprese che esercitano attivita' sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, tra quelle soggette all'applicazione delle misure di gestione,
sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90.
Al fine di una puntuale attuazione delle modifiche legislative
sopra richiamate, si e' ritenuto opportuno, d'intesa con il Ministro
della salute, diramare nuove Linee Guida volte, in particolare, a
disciplinare, entro la cornice definita dal legislatore,
l'individuazione degli amministratori straordinari e degli esperti e
la determinazione dei relativi compensi.
1. Il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilita' 2016) ha modificato l'art. 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti
penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni
antimafia interdittive.
In particolare, la legge di stabilita' 2016 ha previsto che le
misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al
richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano
applicate anche alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
Pure in tale ipotesi, quindi, ove l'autorita' giudiziaria proceda
per i delitti di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale
e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il
Presidente dell'ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in
presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di
illeciti da parte di pubblici dipendenti - propone al Prefetto
competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa,
alternativamente:
di ordinare il rinnovamento degli organi sociali, mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione
dell'accordo contrattuale (art. 32, comma 1, lettera a);
di provvedere, direttamente, alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione dell'accordo
contrattuale (art. 32, comma 1, lettera b);
di provvedere alla misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa
(art. 32, comma 8).
Il Prefetto, valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto
dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli
organi sociali sostituendo il soggetto o i soggetti coinvolti nei
presunti illeciti.
Ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero
nei casi piu' gravi, il Prefetto provvede, d'intesa con il Ministro
della salute, alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero
comunque non superiore a tre, in possesso di curricula che evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione
sanitaria, come previsto al paragrafo 3 (art. 32, comma 2-bis). Il
decreto di nomina, adottato dal Prefetto, d'intesa con il Ministro,
stabilisce la durata della misura straordinaria in ragione delle
esigenze funzionali al servizio oggetto dell'accordo contrattuale.
Analogamente si procede nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente
necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione
dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la
tutela di diritti fondamentali. In tal caso, le misure sono disposte
di propria iniziativa dal Prefetto, che ne informa il Presidente
dell'ANAC e il decreto di nomina dei commissari e' adottato dal
Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute (art. 32, comma 10).
2. L'ambito di applicazione.
Come sopra anticipato, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha
esteso le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi
ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive, di cui
all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche agli
accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la
novella richiama espressamente la normativa di riordino della
disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo
statale di riferimento per la regolamentazione delle attivita'
sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito della programmazione di
competenza regionale.
Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e
amministrative tra Stato e regioni in materia di tutela della salute,
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce, infatti,
le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una
preliminare autorizzazione per la realizzazione di strutture e per
l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo
provvedimento di accreditamento istituzionale, che riconosce alle
strutture private gia' autorizzate lo status di potenziali erogatori
di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio sanitario
nazionale.
All'esito di tale percorso le regioni, direttamente o attraverso
le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula di
appositi «accordi contrattuali» per consentire ai soggetti privati
accreditati l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
con imputazione, totale o parziale, dei relativi oneri economici a
carico del Servizio sanitario nazionale. Detti accordi contrattuali
consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di definire,
con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantita' delle
prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale,
nonche' la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario
medesimo, nell'ambito dei livelli di spesa, determinati in
corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
Il richiamo agli «accordi contrattuali» di cui all'art.
8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va
ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente
generica, che attesta la volonta' del legislatore di ricomprendere
qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra regione e ASL e
strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla
legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero
massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie che le strutture accreditate sono
abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario
nazionale/regionale.
Tale interpretazione risponde all'esigenza di razionalizzazione e
controllo della spesa pubblica, laddove la finalita' di tutela del
diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi
di natura sanitaria e socio-sanitaria il carattere di
indifferibilita' e di urgenza, nonche' la necessita' della loro
protrazione.
L'esigenza primaria da tutelare e', infatti, la corretta
erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti
privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al
Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi
nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di
assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a carico del
servizio sanitario).
Ne consegue che, le misure straordinarie disciplinate dall'art.
32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l'impresa,
gia' in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantisca una determinata
quantita' di prestazioni sanitarie ed assistenziali in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si
operi nell'ambito degli accordi di cui al citato art. 8-quinquies,
sia nell'ambito dei servizi socio sanitari erogati sulla base di
accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali di
riferimento. Cio' anche allorquando l'accordo contrattuale non si sia
ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano di fatto espletate e
il servizio erogato.
2.1. Condotte illecite e eventi criminali per l'applicazione delle
misure straordinarie di gestione e sostegno.
L'art. 32, al comma 1, individua le ipotesi in cui il Presidente
dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito
di denunce di illeciti da parte di pubblici dipendenti - propone al
Prefetto competente l'applicazione di misure straordinarie di
gestione e sostegno all'impresa sanitaria coinvolta.
In particolare, il comma 1, prevede che le misure straordinarie
di gestione e sostegno possano applicarsi «nell'ipotesi in cui
l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli
317 codice penale, 318 codice penale, 319 codice penale, 319-bis
codice penale, 319-ter codice penale, 319-quater codice penale, 320
codice penale, 322 codice penale, 322-bis codice penale, 346-bis
codice penale, 353 c.p. e 353-bis codice penale, ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili [...] ad una impresa che
esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario
nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
La ratio dell'intervento legislativo appare perseguire
l'obiettivo di consentire che, in presenza di gravi fatti o di gravi
elementi sintomatici, che hanno, rispettivamente, o gia' determinato
ricadute penali o sono comunque suscettibili di palesare
significativi e gravi scostamenti rispetto agli standard di legalita'
e correttezza, l'esecuzione dell'accordo contrattuale per
l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
non venga oltremodo a soffrire di tale situazione.
Con riguardo alle circostanze suscettibili di dar luogo alle
misure di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, ed alle modalita' procedurali per l'adozione
delle cennate misure, si rimanda alle indicazioni gia' dettate dalle
Prime Linee Guida che, nella consapevolezza delle peculiarita' delle
fattispecie e delle varieta' delle prestazioni erogate dalle imprese
che esercitano attivita' sanitarie in base agli accordi contrattuali
di cui al richiamato art. 8-quinquies, appaiono applicabili alle
fattispecie in argomento.
In via generale, ad integrazione delle indicazioni gia' fornite
con le precedenti linee guida, appare opportuno che, nell'ambito del
procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l'adozione
di uno dei provvedimenti di cui all'art. 32, si proceda ad acquisire
un quadro di cognizione il piu' possibile completo, anche, ove
ritenuto opportuno, attraverso dirette e preventive interlocuzioni
con le OO.SS. di categoria, in specie quando vengano in rilievo
significative ricadute occupazionali.
3. I requisiti dei commissari.
L'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al comma 2,
prevede, in linea generale, che, in presenza dei presupposti indicati
dalla norma stessa, il Prefetto provveda alla nomina di
amministratori in possesso dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Riguardo alle ipotesi di imprese che esercitano attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale - in virtu'
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo n. 502 del 1992 - l'art. 32, al comma 2-bis, dispone che
gli amministratori sono nominati con decreto del Prefetto, d'intesa
con il Ministro della salute, e che la nomina e' conferita a soggetti
in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria.
In tale sede dovranno essere anche determinati i poteri inerenti
l'incarico da conferire al commissario.
Relativamente ai requisiti che devono possedere i «commissari»,
si rende necessario, in questa sede, fornire alcune precisazioni,
allo scopo di armonizzare le due disposizioni di legge sopra
richiamate.
Invero, nessun problema di carattere interpretativo si pone per
il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei «commissari»,
che restano quelli definiti dall'art. 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
giustizia, 10 aprile 2013, n. 60, adottato in attuazione dell'art.
39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Con riferimento viceversa ai requisiti di professionalita', si
evidenzia che l'art. 32 detta disposizioni specifiche per i
commissari nominati per la gestione delle imprese che svolgono
attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale. Il
comma 2-bis del medesimo articolo, difatti, prevede che i commissari
in parola devono essere «in possesso di curricula che evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione
sanitaria».
Ne consegue che, per la nomina dei «commissari» delle imprese
sanitarie, non si ritiene possibile fare riferimento ai requisiti di
professionalita' individuati ai sensi dell'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ma e' necessaria
l'individuazione di ulteriori e specifici requisiti professionali,
che evidenzino professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
Al riguardo, soccorre l'art. 11, comma 1, lettera p) della legge
n. 124 del 2015, il quale ha delegato il Governo ad adottare un
decreto legislativo avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del
conferimento degli incarichi di direttore generale degli enti e delle
aziende del Servizio sanitario nazionale. In attuazione dei principi
di delega, e' stato predisposto uno schema di decreto che definisce i
requisiti per l'iscrizione degli idonei all'incarico di direttore
generale in un apposito elenco nazionale (dal quale la Regione deve
obbligatoriamente attingere per il conferimento dei predetti
incarichi), nonche' la procedura di selezione degli aspiranti idonei
all'incarico, prevedendo un'apposita selezione per titoli.
Considerata la ratio del richiamato art. 32, nonche' le peculiari
competenze gestionali necessarie nel settore sanitario, appare
coerente con essi prevedere che i commissari di cui all'art. 32,
comma 2-bis, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di
onorabilita' e l'assenza di situazioni di conflitti d'interesse, sono
scelti di regola tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli
idonei all'incarico di direttore generale. La designazione del
commissario dal richiamato elenco garantisce, infatti, che siano
comunque soddisfatti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente
e sia nominato un soggetto con qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
Alla selezione per titoli per la formazione dell'elenco nazionale
saranno, difatti, ammessi i candidati, che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta', e che siano in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o
magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Sara' cura del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute
valutare l'opportunita', in specie nel caso di incarichi collegiali,
laddove la natura dell'attivita' da porre in essere renda utile il
ricorso a professionalita' che esprimano competenze diversificate, di
individuare i commissari anche al di fuori del predetto elenco, a
condizione tuttavia che questi, oltre ai prescritti requisiti di
onorabilita', comprovino il possesso di una consolidata
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
In via transitoria, nelle more dell'istituzione dell'elenco
nazionale, si provvedera' ad individuare i commissari tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti di onorabilita' e di una
consolidata professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
4. La determinazione del compenso.
Le Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016 prevedono che con il
presente atto siano fornite indicazioni per la corretta
determinazione del compenso dei commissari, da nominare ai sensi del
richiamato art. 32, commi 2-bis e 10, per la gestione delle imprese
che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario
nazionale. In particolare, con il presente atto, si forniscono
indicazioni in merito:
a) alle modalita' di determinazione del compenso dei commissari;
b) all'applicazione delle maggiorazioni al compenso;
c) alle modalita' di determinazione del compenso, qualora siano
nominati piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali).
4.1. Modalita' di determinazione del compenso dei commissari.
Ai fini della determinazione del compenso dei commissari, nei
casi di imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del
Servizio sanitario nazionale in base ai piu' volte richiamati accordi
contrattuali, si ritiene di dover fare riferimento, preliminarmente,
al valore globale del livello massimo di finanziamento a carico del
Servizio sanitario nazionale (1) (c.d. tetto di spesa), indicato nel
contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del citato decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, su cui parametrare, sulla
base di scaglioni decrescenti, il compenso base del commissario.
Il calcolo del compenso andra' rapportato ad un arco temporale
annuale, tenuto conto che il termine di un anno consente di
predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul
quale, attraverso l'applicazione di appositi scaglioni, calcolare
l'importo del compenso base del commissario.
Cio' ha reso necessario la definizione di una distinta griglia di
scaglioni per la determinazione del compenso degli amministratori
straordinari delle imprese sanitarie rispetto a quella definita con
le Terze Linee Guida, con lo scopo, anche in questo caso, di una
corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle
remunerazioni, avendo riguardo, tra l'altro, al contesto
particolarmente difficile e delicato - quale puo' essere quello di
un'impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da
tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso - in cui gli
stessi sono chiamati ad operare.
E' stata, cosi', elaborata la seguente tabella suddivisa in tre
colonne:
la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento, individuati
in relazione al valore annuale del livello massimo di finanziamento
indicato nel contratto (nella tabella sono indicati 13 scaglioni da
un minimo di euro 500.000 ad un massimo di oltre euro 500.000.000);
la seconda colonna riporta percentuali decrescenti, da applicare
sulla somma eccedente lo scaglione precedente (ad esempio, per gli
importi rientranti nel secondo scaglione, corrispondente ad un valore
annuale del livello massimo di finanziamento di euro 1.000.000, la
percentuale da applicarsi e' pari al 2% fino all'importo di euro
500.000 e pari a 0,6% per l'importo da euro 500.001 fino a euro
1.000.000);
la terza colonna indica il «compenso base» ottenuto applicando la
percentuale indicata nella seconda colonna al valore annuale del
livello massimo di finanziamento indicato nel contratto (prima
colonna).
Parte di provvedimento in formato grafico
Come per gli altri incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 90/2014, si e' ritenuto imprescindibile delimitare
il compenso all'interno di un «range», tra un limite minimo e un
limite massimo, adeguato alla complessita' degli incarichi e alla
natura delle prestazioni professionali richieste.
Sono stati cosi' stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro e un
tetto massimo di 120 mila euro lordi annui. Vale a dire che, qualora
l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare a valori
del compenso base piu' bassi del primo o piu' alti del secondo, tali
importi verrebbero ricondotti a dette soglie.
4.2. Rimborso delle spese.
All'importo del compenso, quantificato secondo le indicazioni
sopra riportate, andra' sommato il rimborso forfettario delle spese
generali, da determinarsi in misura pari ad una percentuale variabile
fino al 10% del compenso base.
Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del rimborso
forfettario delle spese generali si terra' conto degli oneri, anche
di natura non economica, sostenuti dai commissari per l'esecuzione
dell'incarico. All'importo cosi' determinato andra', infine, aggiunto
anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
incluse le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi per i
coadiutori eventualmente nominati dai commissari.
Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,
si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del
rimborso quello individuato dalla normativa vigente per le missioni
effettuate in Italia dal personale dirigente in servizio presso le
Amministrazioni dello Stato.
4.3. Applicazione delle maggiorazioni al compenso.
In linea con quanto stabilito dalle Terze Linee Guida del 19
gennaio 2016, al compenso base, come sopra determinato, puo' essere
applicata una maggiorazione percentuale non superiore al 50% in
relazione alla gravosita' dell'incarico, ferma restando la
possibilita', in casi di eccezionale complessita' dell'impegno, di un
aumento del compenso fino al 100%.
Affinche' possa essere disposto tale incremento devono ricorrere
almeno alcuni dei seguenti presupposti:
la complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
la specifica professionalita' ed esperienza richieste per
l'assunzione dell'incarico;
l'entita' e la durata della condotte illecite, che caratterizzano
il contesto aziendale;
l'elevato numero di dipendenti;
la molteplicita' dei luoghi di erogazione del servizio.
L'eventuale maggiorazione percentuale del compenso e' stabilita,
previe intese tra il Prefetto e il Ministro della salute, all'atto
della nomina del commissario.
In relazione alla necessita' di evitare una quantificazione delle
remunerazioni dei commissari non coerente con i principi e le regole
che presiedono ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
si e' ritenuto di stabilire, in via analogica, una soglia massima al
compenso, pari a euro 240.000 lordi annui, coincidente con l'importo
massimo degli emolumenti e delle retribuzioni da riconoscere, con
oneri a carico delle finanze pubbliche, a soggetti che intrattengono
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n.
201/2011.
Si evidenzia che, ai fini del rispetto di detta soglia, non
rileva il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, ne' di quelle forfettarie.
4.4. Modalita' di determinazione del compenso, qualora siano nominati
piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali).
Ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il
Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute, puo' nominare uno o
piu' commissari, in numero comunque non superiore a tre. Nel caso di
incarichi collegiali, la determinazione del compenso richiede alcuni
correttivi.
Il compenso base, infatti, in questo caso deve essere calcolato
apportando alla remunerazione del commissario, determinata con le
modalita' previste dal paragrafo 4.1, un aumento fino al 70%, e
dividendo il risultato per il numero dei commissari. Sul compenso
base, cosi' definito, potranno essere calcolate le maggiorazioni
facendo riferimento ai criteri e alle modalita' previste nel caso di
incarico conferito ad un solo commissario.
Relativamente al tema delle maggiorazioni occorre far rilevare
che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di un
aumento del compenso siano riferibili non alla totalita' dei
commissari, ma a uno solo o a due membri del collegio, l'incremento
dovra' essere operato solo nei riguardi di questi.
5. Determinazione dei compensi degli esperti.
Com'e' noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia
ad oggetto figure apicali, ma diverse dal titolare del potere di
amministrazione in senso tecnico, il Prefetto, d'intesa con il
Ministro della salute, puo' reputare sufficiente l'inserimento nella
struttura sanitaria di un «presidio», composto di esperti in numero
non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari
di legalita' e trasparenza (art. 32, comma 8, decreto-legge n.
90/2014, c.d. tutorship).
Gli esperti sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti
individuati al paragrafo 3 per gli amministratori, ovvero requisiti
di onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e requisiti
di professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
L'obiettivo perseguito dalla misura e' favorire una revisione del
modello di «governance» della societa'. La natura giuridica della
misura di sostegno - volta ad affiancare l'organo di amministrazione
delle societa', ma non a sostituirlo - comporta evidenti limiti alla
sua applicabilita' laddove l'impresa sia stata raggiunta da
un'informazione antimafia di tenore interdittivo.
Cio' posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, prevede che agli esperti spetti un compenso
«non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla
base delle tabelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14».
In questo contesto, in linea con quanto stabilito dalle Terze
Linee Guida del 19 gennaio 2016, si ritiene che, nonostante la
diversa estensione del perimetro di azione degli esperti rispetto a
quello dei commissari nominati dal Prefetto, potra' farsi riferimento
per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti alle
tabelle e alle modalita' di calcolo sopra descritte (computando anche
le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo cosi' ottenuto a una
percentuale non superiore al 50%.
Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale massima da
applicare al compenso degli esperti, si dovra' tener conto, in
particolare, della complessita' dell'incarico e dell'elevato numero
di dipendenti.
6. Incarichi e determinazione dei compensi dei coadiutori.
Gli incarichi dei coadiutori dovranno essere conferiti dal
commissario, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto, che ne
informa il Ministro della salute, per un periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile generalmente per non piu' di una volta (e comunque
per un periodo non superiore alla durata dell'accordo contrattuale di
cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), qualora permangano le ragioni che ne abbiano determinato la
nomina.
La nomina dei coadiutori ha carattere eventuale ed eccezionale,
tenuto conto che la possibilita', prevista dalla legge, di nominare
fino a tre commissari, consente in linea di massima di poter
assorbire compiutamente le competenze professionali richieste per
assicurare il completamento dell'esecuzione contrattuale.
La possibilita' di fare ricorso ai coadiutori da parte del
commissario sara' quindi ammessa ogni qualvolta emerga - sulla base
di oggettive circostanze, in considerazione, ad esempio, dell'alto
livello di specializzazione richiesto, ovvero di dimostrate, non
altrimenti superabili esigenze - la necessita' che l'opera del
commissario sia affiancata da quella di uno o piu' collaboratori di
comprovata professionalita' in relazione alla natura del contratto
per il quale e' stato conferito l'incarico.
Il compenso da riconoscere al coadiutore non potra' superare il
10% di quello stabilito per il commissario e dovra' essere comunque
rapportato all'effettivo periodo di durata dell'incarico del
coadiutore medesimo.
Ai fini della quantificazione del compenso, nel rispetto della
soglia sopra indicata, si dovra' tenere conto dei criteri che il
paragrafo 4.3 individua ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni
sull'onorario del commissario.
7. Modalita' di liquidazione dei compensi.
Resta fermo che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, gli oneri
relativi ai compensi spettanti ai commissari, quantificati secondo i
criteri evidenziati nei paragrafi precedenti, sono a carico
dell'impresa commissariata.
Il commissario potra' procedere alla liquidazione degli acconti
sul compenso allo stesso spettante, con cadenza non inferiore a tre
mesi. Con la stessa scansione temporale potranno essere autorizzate
anche le liquidazioni delle spese generali e degli emolumenti
spettanti ai coadiutori.
Al fine di procedere alla liquidazione del saldo del proprio
compenso, e comunque con cadenza almeno annuale, il commissario
dovra' presentare al Prefetto e al Ministro della salute una
relazione conclusiva sull'intera attivita' svolta, corredata da
documentazione attestante la regolare esecuzione della stessa, nella
quale dovra' essere dato atto del raggiungimento degli obiettivi
perseguiti. Il medesimo iter procedurale dovra' essere seguito per la
liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori.
Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo
fiscale e contributivo, al regime previsto dalla normativa vigente
relativamente alle figure professionali nominate.
8. Norma transitoria.
Le presenti linee guida si applicano ai provvedimenti di
commissariamento e/o di nomina di commissari, esperti o coadiutori
adottati successivamente alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e a quelli, adottati prima di tale data, per i
quali non sia stato quantificato il compenso.
Roma, 4 agosto 2016
Il presidente ANAC
Cantone
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della salute
Lorenzin
(1) Cfr. Articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.