MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 settembre 2016 

Chiusura dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai  contributi  in  relazione  a  finanziamenti  bancari  per
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da  parte  di
piccole  e  medie  imprese,  di  cui  all'art.  2,   comma   4,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (16A06634) 
(GU n.212 del 10-9-2016)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, al comma  1,  l'accesso  delle
micro, piccole e medie imprese a  finanziamenti  e  ai  contributi  a
tasso agevolato per gli investimenti, anche  mediante  operazioni  di
leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 8 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che determina l'importo massimo dei  finanziamenti  di  cui  al
comma 1 e autorizza la spesa  necessaria  a  far  fronte  agli  oneri
derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge  stabilita'  2015)  che  incrementa  l'importo   massimo   dei
finanziamenti di cui al comma 8  dell'art.  2  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69 e autorizza  la  spesa  necessaria  a  far  fronte
all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al  comma
4; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che  prevede  al
comma  1,  che  i  contributi  di  cui  all'art.  2,  comma  4,   del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole
e medie imprese che abbiano ottenuto il  finanziamento,  compreso  il
leasing finanziario, non necessariamente  a  valere  sul  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 2, del medesimo art. 8 che prevede che il decreto di
cui al comma 5 dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  69  del  2013  sia
integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di  accesso
e le modalita' di erogazione  dei  predetti  contributi,  nonche'  la
misura massima degli stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2016 che, in ottemperanza al predetto comma 2  dell'art.
8, detta la disciplina di  attuazione  della  misura,  stabilendo  le
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni; 
  Visto l'art. 8, comma 3 del decreto  interministeriale  25  gennaio
2016  che  prevede  che,  nel  caso  in  cui   le   risorse   residue
complessivamente disponibili non consentano l'integrale  accoglimento
di una richiesta di prenotazione, la stessa  e'  disposta  in  misura
parziale fino a  concorrenza  delle  residue  disponibilita',  ed  e'
utilizzata,  ai  fini  della  concessione  del  contributo,  in  modo
proporzionale al fabbisogno  di  ciascuna  delle  operazioni  oggetto
della richiesta di disponibilita' cui  la  prenotazione  parziale  si
riferisce; 
  Vista la circolare n.  26673  del  23  marzo  2016,  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande
per la concessione e l'erogazione del contributo di  cui  all'art.  6
del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che al  punto
11 disciplina  le  modalita'  di  chiusura  dello  sportello  per  la
presentazione delle domande; 
  Visto, in particolare, l'art. 13, comma  1,  del  predetto  decreto
interministeriale 25 gennaio 2016, che prevede  che  le  imprese,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del
1998, hanno accesso alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2,  comma
8, del decreto-legge n. 69/2013 e all'art. 1, comma 243, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto, altresi', il punto 11.1 della  circolare  n.  26673  del  23
marzo 2016, che prevede  che  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione  delle
domande  sono  comunicate  mediante  avviso  a  firma  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet
del Ministero www.mise.gov.it, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; 
  Considerato che il fabbisogno finanziario relativo  alla  richiesta
di prenotazione di contributo presentata  alle  ore  14:59:20  del  2
settembre 2016 da ICCREA BANCAIMPRESA SPA, identificata con il codice
16NS090214485894,  eccede  l'ammontare  delle   risorse   finanziarie
residue disponibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, e'  disposta,  a  partire  dal  3  settembre  2016,  la
chiusura dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  domande  delle
imprese presentate a partire dalla predetta data  di  chiusura  dello
sportello sono considerate irricevibili. 
  2. Qualora,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data  di
chiusura dello sportello di cui al comma 1,  si  rendano  disponibili
ulteriori risorse derivanti, secondo  quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 5,  del  decreto  interministeriale,  25  gennaio  2016,  dalla
riduzione degli importi di finanziamento deliberati  dalle  banche  o
intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse  prenotate
in sede  di  richiesta  di  verifica  di  disponibilita',  ovvero  da
eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese  beneficiarie,
dette  risorse   possono   essere   utilizzate   esclusivamente   per
incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale
e,  successivamente,  rispettando  l'ordine  di  presentazione  delle
richieste  all'interno  della  medesima  trasmissione  mensile,   per
soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive
di copertura. 
  3. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute  nel  mese
di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse  di  cui
al comma 2, acquisiscono  priorita'  di  prenotazione  rispetto  alla
eventuale riapertura dello sportello. 
  4. In caso di riapertura dello  sportello,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 3, le domande delle imprese presentate alle  banche
o intermediari in data antecedente alla data di cui al comma 1 e  non
incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata  dalle
medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo
economico, sono inserite dalle stesse in una specifica  richiesta  di
prenotazione, mantenendo i diritti e le  condizioni  derivanti  dalla
data di presentazione originaria. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2016 
 
                                       Il direttore generale: Sappino