PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 settembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Veneto  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi  l'8  luglio  2015  nel
territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Provincia di Venezia
e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno ed il giorno 4  agosto
2015 nel territorio dei Comuni  di  San  Vito  di  Cadore,  Borca  di
Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di
Belluno. (Ordinanza n. 395). (16A07061) 
(GU n.231 del 3-10-2016)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015  con
la quale lo stato di emergenza dichiarato con delibera del  Consiglio
dei Ministri del 17 luglio 2015 e' stato  esteso  al  territorio  dei
comuni di San Vito di Cadore, Borca di  Cadore,  Vodo  di  Cadore  ed
Auronzo interessati dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del
giorno 4 agosto 2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'8  gennaio  2016
con la quale il predetto stato d'emergenza  e'  stato  prorogato  per
ulteriori centottanta giorni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  dipartimento  della  Protezione
civile n. 274 del 30 luglio 2015, n. 278 del 17 agosto 2015 e n.  291
del 15 ottobre 2015, con le quali sono state adottate misure  urgenti
per fronteggiare lo stato di emergenza sopra indicato; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  D'intesa con la regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Veneto  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore della Struttura
di Progetto Gestione post - emergenze connesse ad  eventi  calamitosi
dell'Area  Tutela  Sviluppo  del  Territorio  e'  individuato   quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere,  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al superamento del  contesto  critico  in  rassegna,  ivi
compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione
ed, in particolare, ai nuclei familiari sfollati,  nei  limiti  della
somma di euro 20.603,48 disponibile sulla  contabilita'  speciale  di
cui al comma 5 ed a tal fine gia' destinata e, comunque, non oltre la
scadenza dell'operativita' della stessa contabilita'  speciale.  Egli
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  regione  Veneto,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5971, aperta ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  274  del  30
luglio 2015, che viene al medesimo  intestata  fino  al  31  dicembre
2017, salvo proroga da disporsi  con  apposito  provvedimento  previa
relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della
contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato  e
con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Veneto ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2016 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                      Curcio