MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2016 

Rettifica del termine temporale previsto dall'art. 3,  comma  4,  del
decreto 9  giugno  2016,  recante  le  disposizioni  sulle  modalita'
operative di erogazione dei contributi a favore delle  iniziative  di
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (16A08329) 
(GU n.279 del 29-11-2016)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2016,  n.  208  recante  modalita'  per  l'erogazione  dei
contributi a favore delle iniziative di formazione professionale  nel
settore dell'autotrasporto, ed in particolare l'art. 3,  comma  4,  a
norma del quale «La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, entro il 31 luglio 2017,  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita'»; 
  Considerato che  il  termine  del  31  luglio  2017,  previsto  dal
predetto art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016 per la
verifica    dei    requisiti    di    ammissibilita'     da     parte
dell'Amministrazione, risulta successivo al 1° dicembre 2016, data in
cui l'attivita' formativa deve essere avviata, come indicato all'art.
1, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016; 
  Considerato,  dunque,  che  il   termine   31   luglio   2017   non
consentirebbe alle  imprese  di  autotrasporto  e  agli  istituti  di
formazione di conoscere  l'esito  della  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' prima dell'avvio dell'attivita' formativa  prevista  a
partire dal 1° dicembre 2016; 
  Ritenuto, quindi, di dover procedere con la rettifica del  suddetto
mero errore materiale, fissando al 30 novembre 2016 la data entro cui
si conclude la verifica dei  requisiti  di  ammissibilita'  da  parte
della commissione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto n.  208  del
2016; 
  Considerato, inoltre, che nessuno dei termini previsti dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno  2016,  n.
208 risulta scaduto; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
  Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale  e
l'intermodalita' n. 17972 del 13 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine del 31 luglio 2017 previsto dall'art. 3, comma 4  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  9  giugno
2016, n. 208, quale data entro cui la Commissione istituita ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, verifica  i  requisiti  di  ammissibilita'  delle
imprese richiedenti il beneficio, viene  anticipato  al  30  novembre
2016. Rimangono invariati gli altri termini  temporali  indicati  nel
decreto ministeriale n. 208 del 2016. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio