PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 novembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Abruzzo nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio
e marzo 2015 nel territorio  della  Regione  Abruzzo.  (Ordinanza  n.
416). (16A08391) 
(GU n.285 del 6-12-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  aprile  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei mesi di febbraio  e  marzo  2015  nel  territorio  della  regione
Abruzzo e la delibera dei Consiglio dei ministri del 6 novembre  2015
con la quale il predetto stato di emergenza e' stato  prorogato  fino
al 23 aprile 2016; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 256 del 26 maggio 2015 e n. 336 dell'11 aprile 2016; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della citata legge  n.  225/1992,
con cui  consentire  la  prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
in atto; 
  Viste le note della Regione  Abruzzo  prot.  n.  RA/140009  del  20
giugno 2016, prot. n. RA/158261 del 7 luglio 2016, prot. RA/22997 del
24 agosto 2016, prot. 31387/16/UDC del 6 settembre 2016  e  prot.  n.
42515 del 17 settembre 2016; 
  Vista la nota 158066 del 26 ottobre 2016  dell'Autorita'  Nazionale
Anticorruzione; 
  D'intesa con la Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dott.  Antonio  Iovino,
dirigente della regione Abruzzo, e'  individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato a  porre  in  essere,  entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,   le   attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al superamento del  contesto  critico  in  rassegna,  ivi
compreso l'eventuale proseguimento delle misure  di  assistenza  alla
popolazione  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione n. 256 del 26 maggio 2015,  nei  limiti
delle risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al
successivo comma 5. Il predetto dirigente  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1 comma 1,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione  Abruzzo,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono  sulla   base   di   apposita   convenzione,   nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  dirigente  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5955 aperta  ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  256  del  26
maggio 2015, che viene al medesimo intestata  fino  al  30  settembre
2017, salvo proroga da disporsi  con  apposito  provvedimento  previa
relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della
contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato  e
con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, dirigente  di
cui al comma 2, puo' predisporre un Piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Abruzzo  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si
provvede, sulla base di apposita motivazione e per un periodo di  sei
mesi dalla data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei  ministri
del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
comunitario, in deroga  agli  articoli  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 indicati all'art. 4 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 256  del  26  maggio  2015  e
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207 per le parti  necessarie  all'applicazione  del  decreto
legislativo n. 163/2006, in quanto applicabili. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 novembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio