AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ximaract». (16A08413) 
(GU n.285 del 6-12-2016)

 
           Determina AAM/AIC n. 1935 del 21 novembre 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
XIMARACT, nelle forme  e  confezioni:  «50  milligrammi  polvere  per
soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro, «50 milligrammi polvere
per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in  vetro,  «50  milligrammi
polvere per soluzione  iniettabile»  25  flaconcini  in  vetro,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb - IOM S.p.a., viale  Martesana  n.
12,  cap.  20090,  Vimodrone  (MI),   Italia,   codice   fiscale   n.
07393830158. 
    Confezioni: 
    «50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile»  1  flaconcino
in vetro - A.I.C. n. 044417018 (in base 10) 1BCHZU (in base 32); 
    «50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile» 10  flaconcini
in vetro - A.I.C. n. 044417020 (in base 10) 1BCHZW (in base 32); 
    «50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile» 25  flaconcini
in vetro - A.I.C. n. 044417032 (in base 10) 1BCHJ08 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni dalla data  di  fabbricazione.
Dopo  la  ricostituzione:  il   prodotto   deve   essere   utilizzato
immediatamente. 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  non  conservare  a
temperatura superiore a 25°C. 
    Conservare il flacone all'interno dell'astuccio per proteggere il
medicinale dalla luce. 
    Da un punto di vista microbiologico, a  meno  che  il  metodo  di
apertura/ricostituzione/diluizione    precluda    il    rischio    di
contaminazione   microbica,   il   prodotto   deve    essere    usato
immediatamente.  Se   non   usato   immediatamente,   il   tempo   di
conservazione  in  uso   e   le   condizioni   sono   responsabilita'
dell'utente. 
    Composizione: ogni flacone contiene: 
      Principio attivo: cefuroxima sodica corrispondente a 50  mg  di
cefuroxima. 
    Eccipienti: non presenti. 
    Produttore del principio attivo: Glaxo Wellcome Operations, North
Lonsdale Road, Ulverston, Cumbria, LA12 9DR, Regno Unito  (cefuroxima
sodica). 
    Produttore del  prodotto  finito:  GlaxoSmithKline  Manufacturing
S.p.a.,  via  Alessandro  Fleming  n.   2,   37135   Verona,   Italia
(produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo  e
rilascio dei lotti). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      profilassi  antibiotica  di  endoftalmite  postoperatoria  dopo
chirurgia della cataratta (vedere paragrafo 5.1 del  Riassunto  delle
Caratteristiche del prodotto). 
    Occorre prendere in considerazione le  raccomandazioni  ufficiali
sull'impiego appropriato  degli  agenti  antibatterici,  comprese  le
linee  guida  per   la   profilassi   antibiotica   nella   chirurgia
dell'occhio. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
    «50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile»  1  flaconcino
in vetro - A.I.C. n. 044417018. 
    Classe di rimborsabilita': 
    apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
      «50  milligrammi  polvere   per   soluzione   iniettabile»   10
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044417020. 
    Classe di rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
       «50  milligrammi  polvere  per   soluzione   iniettabile»   25
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044417032. 
    Classe di rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      «50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino
in  vetro  -  A.I.C.  n.  044417018  USPL:  medicinali   soggetti   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   da
specialisti identificati, secondo le  disposizioni  delle  Regioni  e
delle  Province  Autonome  -  ad  uso  esclusivo  dello   specialista
oculista. 
      «50  milligrammi  polvere   per   soluzione   iniettabile»   10
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044417020 USPL: medicinali soggetti a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   da
specialisti identificati, secondo le  disposizioni  delle  Regioni  e
delle  Province  Autonome  -  ad  uso  esclusivo  dello   specialista
oculista. 
      «50  milligrammi  polvere   per   soluzione   iniettabile»   25
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044417032 USPL: medicinali soggetti a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   da
specialisti identificati, secondo le  disposizioni  delle  Regioni  e
delle  Province  Autonome  -  ad  uso  esclusivo  dello   specialista
oculista. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  Fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  Titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  Foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.