AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Jaydess». (16A08454) 
(GU n.284 del 5-12-2016)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 1942 del 22 novembre 2016 
 
    E' autorizzato il seguente grouping  di  variazioni:  C.1.11.b  -
aggiornamento del  Risk  Management  Plan,  versione  3.0.  C.1.13  -
modifica del paragrafo 4.8 del riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto relativamente al medicinale «JAYDESS», nelle seguenti  forme
e confezioni: 
    042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino»  1  blister
Pteg/Pe 
    042522021 - «13,5 mg sistema  a  rilascio  intrauterino»  5  ×  1
blister Petg/Pe 
    Procedura SE/H/1186/001/II/008/G 
    Titolare AIC: Bayer S.P.A. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'articolo 1, comma 5, determinazione n. 371 del  14  aprile  2014,
non recanti le modifiche autorizzate,  possono  essere  mantenuti  in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.