Modifica del decreto 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari». (16A08503)(GU n.287 del 9-12-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio nn.
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o
modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure
transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il
decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale, concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale e la composizione della
Sezione consultiva dei fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante
«Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e
successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione
di prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del
dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per
la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;
Tenuto conto che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al
sopra citato decreto, a nome delle imprese Adama Italia S.r.l. e
Adama Irvita N.V, riregistrati con il decreto dirigenziale 28 ottobre
2016 hanno ottenuto una modifica di composizione;
Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del
citato decreto 28 ottobre 2016 e' stata riportata la frase relativa
alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da
commercializzare solo per i prodotti fitosanitari Klartan 20 EW n.
reg. 7555, Mawrik 20 EW n. reg. 9800, Mavrik 240 EW n. reg. 14210,
Mavrik Casa Giardino n. reg. 11997, Mavrik EW n. reg. 14190;
Ritenuto di dover modificare il decreto 28 ottobre 2016 nella parte
relativa allo smaltimento delle scorte eliminando la frase relativa
alla rietichettatura e ritenendo valida per tutti i prodotti
fitosanitari la frase: «Lo smaltimento delle scorte di prodotti
fitosanitari gia' immesse sul mercato alla data del presente decreto,
e' consentito secondo le seguenti modalita':
6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che
riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a
quella del presente provvedimento.»;
Rilevato che nell'allegato al sopracitato decreto per il prodotto
fitosanitario Tau Al 240 EW n. reg. 7864 sono state erroneamente
omesse le estensioni alle colture di indivia e lattughino,
l'estensione dello stabilimento di produzione Kollant S.r.l. -
Vigonovo (VE), e l'eliminazione dello stabilimento di produzione
Inagra Investigaciones Agricolas S.A.- Sueca, CTRA. Mareny Blau S/
(Spagna);
Rilevato inoltre che nell'allegato al decreto stesso del 28 ottobre
2016 per il prodotto fitosanitario Megic 240 n. reg. 12023 sono state
erroneamente omesse le estensioni alle colture di indivia e
lattughino oltre che la variazione della ragione sociale del
distributore da Gowan Italia S.p.A a Gowan Italia S.r.l.;
Ritenuto altresi' di dover inserire le modifiche autorizzate sopra
citate per i prodotti fitosanitari sopraelencati e inseriti nella
tabella allegata al decreto 28 ottobre 2016;
Decreta:
Il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione di
prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del
dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per
la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari», viene
cosi' modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte,
si elimina la frase relativa alla rietichettatura e si applica a
tutti i prodotti fitosanitari la frase:
«Lo smaltimento delle scorte gia' immesse sul mercato alla data
del presente decreto, e' consentito secondo le seguenti modalita':
6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare
dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o
distributori autorizzati;
12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che
riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a
quella del presente provvedimento.»
Inoltre viene cosi' modificata la tabella inserita nell'allegato al
decreto sopra citato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.
Roma, 8 novembre 2016
Il direttore generale: Ruocco