PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 dicembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate  a  consentire  il
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  nei  giorni  13  e  14
settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova.
(Ordinanza n. 421). (16A08535) 
(GU n.287 del 9-12-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2015
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il  territorio  della
Provincia di Genova e successivamente prorogato con delibera  del  10
maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  299  del  17  novembre  2015  recante:  «Interventi  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito  il
territorio della Provincia di Genova.»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota  del  2  novembre
2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  direttore   del
Dipartimento territorio della Regione Liguria  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
299 del 17 novembre 2015, provvede entro dieci  giorni  dall'adozione
del presente provvedimento a trasferire al direttore di cui al  comma
2 tutta la documentazione amministrativa e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015, che viene allo  stesso
intestata fino al 31 ottobre 2018,  salvo  proroga  da  disporsi  con
successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la
necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
di cui al comma 2 puo' predisporre un piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Liguria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio