Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Idea. (16A08765)(GU n.301 del 27-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 60)
STATUTO DEL PARTITO IDEA
1. Denominazione, sede, e durata.
E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice
civile, un Partito politico denominato «IDEA - Identita' e azione -
Popolo e liberta'» in breve denominato «IDEA».
IDEA e' un Partito politico libero e democratico, organizzato su
base territoriale e fondato sui principi di democrazia, pari
opportunita', solidarieta', pluralismo, secondo lo spirito della
nostra Costituzione.
IDEA ha sede legale in Roma in piazza Madama n. 9. Possono essere
previste sedi secondarie in Italia e all'estero.
Il Partito politico e' costituito per una durata illimitata.
2. Simbolo.
Il simbolo e' cosi' descritto: «Cerchio contenente al centro la
parola "IDEA" scritta in stampatello grassetto maiuscolo con le
lettere "I", "D", "A" di colore giallo-arancio e la lettera "E" di
colore bianco. Sopra la parola "IDEA" vi e' la parola "popolo" in
stampatello maiuscolo in colore bianco e sotto la parola "IDEA" vi e'
la parola "liberta'" in stampatello maiuscolo in colore bianco, il
tutto su sfondo blu e circoscritto da un segno di circonferenza di
colore nero».
Il simbolo in versione grafica e' allegato al presente statuto e
ne costituisce parte integrante.
Il presidente di IDEA e' titolare del corrispondente marchio
registrato.
3. Principi ispiratori.
In conformita' alla propria denominazione ed al proprio
«Manifesto identitario», IDEA si ispira a principi liberali in
economia, europeisti ed occidentali in politica estera, laicamente
cristiani nei valori e nei temi etici.
IDEA, in particolare, si propone di:
a) perseguire finalita' di carattere socio-culturale, civico e
politico;
b) promuovere ed organizzare attivamente iniziative pubbliche;
c) favorire lo sviluppo di esperienze di democrazia diretta e
partecipata;
d) instaurare forme di collegamento e collaborazione con altri
enti pubblici e/o privati, inclusi partiti politici e movimenti
civici territoriali che non siano in contrasto con la natura e lo
scopo del Partito.
4. Gli iscritti.
Requisiti degli iscritti:
possono essere iscritti ad «IDEA» i cittadini italiani o
appartenenti all'unione europea e gli stranieri in regola con il
permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta';
l'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale;
l'iscritto accetta mediante l'atto stesso dell'iscrizione di
essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede
nazionale.
La qualita' di iscritto si perde nei seguenti casi:
recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC
alla direzione nazionale;
per decadenza a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al
Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento;
per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento
disciplinare.
La direzione nazionale emana un apposito regolamento contenente
le norme per l'attuazione delle adesioni ad IDEA. Il regolamento per
le adesioni disciplina le modalita' di iscrizione, gli importi delle
quote associative, le quote da versare da parte degli eletti e degli
amministratori iscritti ad IDEA.
Non possono aderire ad IDEA coloro che aderiscano ad associazioni
e movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con
quelle di IDEA.
La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica
decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi di IDEA e non
attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.
5. Diritti e doveri degli iscritti.
Ciascun iscritto ad IDEA ha diritto di:
partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo
alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo
indirizzo e della sua attuazione;
candidarsi, ovvero di poter essere designato o nominato a
cariche interne di IDEA secondo le norme dello statuto e le
disposizioni regolamentari;
conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere
accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni
livello territoriale;
vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione
dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in
particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni e del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014,
nonche' delle sue eventuali modificazioni;
ricorrere al collegio dei probiviri qualora si ritengano
violate le norme del presente statuto.
Ogni iscritto ad IDEA ha il dovere di:
osservare il presente statuto, i regolamenti e i deliberati
degli organi;
tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita'
politiche;
tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento
leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della
personalita' di ciascun iscritto;
aderire ai gruppi di IDEA nelle assemblee elettive di cui
faccia parte;
concorrere a sostenere l'attivita' di IDEA; in particolare, gli
eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di
versare la quota stabilita;
contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte
e all'iniziativa politica;
favorire l'ampliamento delle adesioni a IDEA;
avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.
6. Struttura organizzativa nazionale.
Sono organi nazionali di IDEA:
il congresso nazionale;
l'assemblea nazionale;
la direzione nazionale;
il presidente nazionale;
il tesoriere nazionale;
il collegio dei probiviri;
il collegio dei revisori dei conti.
7. Il congresso nazionale.
Partecipano al congresso nazionale i delegati eletti dagli
iscritti con metodo proporzionale dalle assemblee provinciali.
Partecipano comunque con voto consultivo, se non eletti dalle
assemblee provinciali, gli iscritti al Partito che siano
parlamentari, amministratori regionali, sindaci, amministratori dei
comuni superiori ai 15.000 abitanti, componenti della direzione
nazionale uscente, coordinatori regionali e coordinatori provinciali
in carica al momento della convocazione.
I delegati dagli iscritti sono eletti con metodo proporzionale
dalle assemblee provinciali, garantendo la presenza di eventuali
minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi, secondo
modalita' definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea
nazionale.
Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del Partito e ne
definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato in via
ordinaria ogni tre anni dall'assemblea nazionale che ne stabilisce il
luogo, la data, l'ordine del giorno e i necessari regolamenti. Esso
puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria dal presidente
su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'assemblea nazionale
in carica.
Il congresso nazionale, in particolare:
elegge il presidente nazionale;
elegge i componenti elettivi dell'assemblea nazionale,
garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo
della parita' tra i sessi, secondo modalita' definite da apposito
regolamento approvato dall'assemblea nazionale;
propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della
politica del Partito;
puo' modificare a maggioranza qualificata dei due terzi, lo
statuto, il simbolo e la denominazione del Partito.
Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare lo
statuto, il simbolo e la denominazione e' delegata all'assemblea
nazionale.
L'assemblea nazionale approva un regolamento per lo svolgimento
del congresso e determina il numero di delegati che devono essere
eletti dagli iscritti.
8. L'assemblea nazionale.
L'assemblea nazionale e' composta dal presidente nazionale e da
duecento membri eletti dal congresso nazionale con metodo
proporzionale garantendo la presenza di eventuali minoranze e
favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. Ne fanno parte
comunque di diritto, con voto consultivo, se non gia' eletti dal
congresso nazionale, il tesoriere nazionale, i parlamentari, i
consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, i
sindaci iscritti a IDEA e i capigruppo nei consigli comunali dei
comuni capoluogo di provincia e il responsabile nazionale dei
giovani.
L'assemblea nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno due
volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la
direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'assemblea
nazionale.
L'assemblea nazionale e' il massimo organo deliberativo tra un
congresso nazionale e il successivo; e' convocata e presieduta dal
presidente nazionale.
Il presidente convoca l'assemblea nazionale mediante
comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito
internet di IDEA, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il
luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.
L'assemblea nazionale e' validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto
al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le
deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti
espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Delle riunioni dell'assemblea nazionale sara' redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che sara' sottoscritto dal
presidente e dal segretario verbalizzante.
Gli avvisi di convocazione dell'assemblea nazionale, le relative
deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito
internet di IDEA.
L'assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facolta'
di avanzare proposte politiche nazionali.
Il presidente nazionale puo' cooptare nell'assemblea nazionale,
con voto consultivo, fino ad un massimo di venti esponenti della
societa' civile, espressione del mondo del lavoro, sociale, artistico
o sportivo.
L'assemblea nazionale:
svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica
nazionale;
puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare
lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi
dei presenti;
stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni
politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del
presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre
associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;
elegge con metodo proporzionale i componenti della direzione
nazionale;
elegge, su proposta del presidente nazionale, il tesoriere
nazionale;
elegge, su proposta del presidente nazionale, i revisori dei
conti;
elegge i probiviri;
delibera la convocazione del congresso nazionale stabilendo
luogo, data, ordine del giorno e i necessari regolamenti;
approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il rendiconto
preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di
esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita';
approva il regolamento per l'elezione dei membri della
direzione nazionale;
approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle
eventuali risorse alle articolazioni territoriali;
approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al
Partito;
approva il regolamento per le candidature;
approva il regolamento del collegio dei probiviri;
approva il regolamento per il trattamento dei dati personali;
decide l'eventuale revoca o decadenza del presidente nazionale
con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.
Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la
decadenza automatica dall'assemblea nazionale. Ogni sostituzione dei
componenti dell'assemblea nazionale tra un congresso e un altro e'
attribuita alla direzione nazionale.
L'assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni congresso
nazionale.
9. La direzione nazionale.
La direzione nazionale e' composta da massimo cinquanta membri
compreso il presidente nazionale, eletti dal assemblea nazionale con
metodo proporzionale secondo il relativo regolamento, garantendo la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi.
La direzione nazionale e' convocata e presieduta dal presidente
nazionale.
Sono, comunque, membri di diritto con voto consultivo, se non
gia' eletti dall'assemblea nazionale, i parlamentari, i coordinatori
regionali, il tesoriere nazionale, i presidenti di regione e i
sindaci di comune capoluogo iscritti ad IDEA, il responsabile
nazionale dei giovani.
La direzione nazionale attua le linee politiche del Partito in
conformita' agli orientamenti del congresso nazionale e
dell'assemblea nazionale, coadiuva il presidente nazionale nella
direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e'
consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare
rilievo.
La direzione nazionale e' convocata dal presidente almeno ogni
tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti. La direzione nazionale delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto, prevale
quello espresso dal presidente.
La direzione nazionale, in particolare:
approva i dati del tesseramento e il regolamento per la
campagna di adesione;
approva il regolamento per i congressi territoriali e per il
funzionamento delle assemblee territoriali;
approva le liste e le candidature per le elezioni politiche ed
europee garantendo il rispetto per eventuali minoranze interne;
ratifica le liste per le elezioni regionali;
determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta
dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli
eletti nelle assemblee rappresentative;
delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre
all'assemblea nazionale;
nomina la societa' di revisione contabile;
delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture
territoriali;
nomina, su proposta del presidente nazionale, i responsabili
dei settori.
La direzione nazionale puo' dar vita a proprie articolazioni
operative interne per meglio condurre la propria attivita'.
La direzione nazionale decade con la elezione di una nuova
assemblea nazionale; tre assenze ingiustificate consecutive
comportano l'automatica decadenza dall'organo. Eventuali sostituzioni
sono demandate al presidente nazionale.
10. Il presidente nazionale.
Il presidente nazionale e' eletto dal congresso nazionale.
Il presidente nazionale guida il Partito e attua la linea
politica e programmatica.
Il presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe
per la presentazione delle liste elettorali.
Il presidente nazionale puo' nominare responsabili di ufficio o
di settore con compiti esecutivi ovvero con deleghe specifiche.
Il presidente nazionale resta in carica tre anni. In particolare:
dirige e coordina l'attivita' del Partito;
convoca e presiede l'assemblea nazionale e la direzione
nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno;
guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del
Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze
politiche;
propone all'assemblea nazionale la nomina del tesoriere
nazionale e del collegio dei revisori dei conti.
Il presidente nazionale puo' essere revocato o dichiarato
decaduto dall'assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi.
Se il presidente nazionale cessa la carica prima del termine del
suo mandato, l'assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un
nuovo presidente che rimane in carica sino alla celebrazione del
congresso nazionale.
11. Il tesoriere nazionale e la rappresentanza legale.
Il tesoriere nazionale ha la responsabilita' della gestione delle
risorse economiche di IDEA. Il tesoriere nazionale e' inoltre
intestatario dei poteri di firma e ha la legale rappresentanza per
l'ordinaria amministrazione nonche' i poteri di disposizione dei
conti correnti bancari del Partito politico. Provvede all'esecuzione
delle riscossioni e dei pagamenti. Ha la rappresentanza legale e
giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, per ogni
attivita' e rapporto del Partito.
Su delega scritta del tesoriere nazionale, singoli iscritti
possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare
donazioni in nome e per conto di IDEA anche in caso di eventi e/o
iniziative coorganizzati da IDEA.
Il tesoriere nazionale e' eletto dall'assemblea nazionale su
proposta del presidente nazionale, dura in carica due anni e non puo'
essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre mandati
consecutivi.
Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi
dalla carica prima del termine, il presidente nazionale designa un
tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione
dell'assemblea nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.
Il tesoriere nazionale puo' essere revocato dall'assemblea
nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta
il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea
nazionale.
Il tesoriere nazionale, in particolare:
cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili,
amministrativi e sociali previsti dalla legge;
gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in
denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche
o da persone giuridiche;
compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi
rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto di
«IDEA»;
e' responsabile della gestione amministrativa, contabile,
finanziaria e patrimoniale del Partito;
agisce nel rispetto del principio di economicita' della
gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la
responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva;
e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge;
incassa crediti ed effettua pagamenti;
stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per
lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di
natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della
legge n. 96/2012;
recluta il personale, determinandone stato giuridico,
trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione
a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla
legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e
nelle forme previste dalla legge;
puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti
in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali
e giuslavoristici;
instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della
vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle
operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di
credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale
compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;
predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con
i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge
applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la
pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet del Partito.
A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il tesoriere
risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo quando
abbia agito con dolo o colpa grave.
Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e
territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa
e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere.
La mancata osservanza di tale disposizioni e' motivo di azione
disciplinare nei confronti dei singoli associati.
Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione della
direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione,
concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro
100.000,00.
Il tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali
con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e
il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a
tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di
trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla
legge. Il tesoriere e' l'organo competente a ricevere comunicazioni
della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali
irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.
12. Articolazione periferica e territoriale.
Sono organi territoriali di IDEA:
l'assemblea regionale;
la direzione regionale;
il coordinatore regionale;
l'assemblea provinciale;
il direttivo provinciale;
il coordinatore provinciale;
il circolo;
il coordinatore del circolo.
13. Gli organi regionali.
L'assemblea regionale e' il massimo organo deliberativo della
struttura regionale di IDEA, determina la linea politica del Partito
nella regione e, in conformita' alle linee guida espresse dagli
organi nazionali, elegge i membri elettivi della direzione regionale
e il coordinatore regionale, secondo il regolamento approvato dalla
direzione nazionale che disciplina le modalita' di convocazione, i
quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del
voto, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo
l'obiettivo della parita' tra i sessi.
L'assemblea regionale e' convocata in forma congressuale ogni due
anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso
nazionale.
L'assemblea regionale e' composta dagli iscritti a IDEA nella
regione.
Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale
disciplina l'attivita' dell'assemblea regionale, le sue funzioni, le
modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum
costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto.
La direzione regionale e' composta dal coordinatore regionale e
dai componenti eletti dall'assemblea regionale. Ne fanno comunque
parte di diritto con voto consultivo, se non eletti dall'assemblea
regionale, gli esponenti della direzione nazionale del Partito
iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i parlamentari
eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i sindaci
e i capigruppo dei comuni capoluogo di provincia.
La direzione regionale, in particolare:
attua nella regione la linea politica del Partito;
elegge il tesoriere regionale;
approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del
tesoriere regionale, il rendiconto di esercizio, le linee
programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel
rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della
direzione nazionale;
formula proposte agli organi nazionali del Partito;
approva il programma e le candidature al consiglio regionale e le
sottopone alla direzione nazionale per la successiva ratifica;
propone alla direzione nazionale le candidature al Parlamento
nazionale e al Parlamento europeo.
La direzione regionale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni.
La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore
regionale.
Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del
Partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di
coordinamento dell'attivita' degli organi del Partito regionale ed
impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella
regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi
statutari.
Il coordinatore regionale, in particolare:
convoca e presiede la direzione regionale, ed e' responsabile
dell'esecuzione dei suoi deliberati;
effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali;
cura i rapporti con i partiti, la societa' civile e con gli
organismi politici, sociali ed economici regionali.
Il coordinatore regionale puo' nominare un ufficio esecutivo
regionale, e al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche.
La durata in carica del coordinatore regionale non puo' superare
i due anni. Il coordinatore regionale puo' essere rieletto per un
secondo mandato consecutivo.
14. Gli organi provinciali.
L'assemblea provinciale e' composta da tutti gli iscritti a IDEA
nella provincia e definisce la linea politica provinciale.
Quando viene convocata in forma congressuale elegge il
coordinatore provinciale e i componenti del direttivo provinciale
secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale che
disciplina le modalita' di convocazione, i quorum costitutivi e
deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi.
Elegge i delegati al congresso nazionale secondo il relativo
regolamento.
Il direttivo provinciale attua la politica di IDEA nella
provincia, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea e degli
indirizzi degli organi regionali e nazionali. Predispone le proposte
di lista e di candidatura di competenza del territorio, garantendo la
parita' di accesso alle cariche elettive.
Il direttivo provinciale ha la stessa durata del coordinatore
provinciale.
Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica di IDEA
nella provincia. Promuove e coordina l'attivita' degli organi
provinciali. Convoca e presiede l'assemblea provinciale. Puo'
nominare un ufficio esecutivo provinciale, assegnando al suo interno
deleghe specifiche.
Il coordinatore provinciale dura in carica due anni e puo' essere
rieletto solo per un secondo mandato consecutivo.
La direzione nazionale puo' deliberare l'individuazione di aree
territoriali di estensione minore o maggiore delle province, ai fini
di una migliore organizzazione territoriale.
15. Il circolo.
Il circolo e' l'elemento territoriale di base in cui si articola
l'iniziativa politico-organizzativa di IDEA, e' il luogo primario di
aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del
Partito.
Il circolo puo' essere:
di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito
territoriale, quartiere, comune, unione comunale;
di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o
scolastici o di aree di interesse.
Ogni circolo deve eleggere al proprio interno, per la durata di
un anno, il proprio coordinatore.
Organi del circolo sono:
l'assemblea;
il coordinatore.
L'assemblea del circolo e' l'organo deliberativo ed e' composta
da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa
svolge le funzioni di indirizzo per l'attivita' politica nel
territorio o nell'area di responsabilita' ed attua le decisioni degli
organi provinciali, regionali e nazionali di IDEA.
In particolare l'assemblea decide, secondo le indicazioni di
massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche
ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali.
In caso di piu' circoli in uno stesso comune le decisioni,
riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla
riunione congiunta di tutte le assemblee del circoli di quel comune e
la riunione e' presieduta dal coordinatore del circolo piu' numeroso.
L'assemblea del circolo elegge, secondo il regolamento approvato
dalla direzione nazionale, il coordinatore.
L'assemblea deve essere convocata almeno ogni sessanta giorni e
comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita'.
Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale
disciplina l'attivita' dell'assemblea, le modalita' di convocazione,
i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di esercizio del
voto, in particolare per l'elezione del coordinatore, garantendo la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi.
Il coordinatore ha la rappresentanza politica nel territorio o
nell'ambito di competenza. Promuove, indirizza e coordina l'attivita'
del circolo. Convoca e presiede l'assemblea. Cura i rapporti con gli
organi politici e istituzionali. Puo' assegnare deleghe specifiche ai
componenti del circolo per un miglior funzionamento dello stesso.
16. Commissariamento e scioglimento delle strutture periferiche e
territoriali.
La direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su
proposta del presidente nazionale, commissariare gli organi
periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il
tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione
dell'organo commissariato.
La direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente
esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere
proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, al collegio dei probiviri.
Sono da considerarsi gravi motivi:
mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi
previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali;
mancata indizione del congresso e dell'assemblea nei termini
previsti dai relativi statuti e regolamenti;
inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al
proprio ruolo;
irregolarita' amministrative.
Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di
scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la
nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire
l'organo.
17. Finanziamento e patrimonio.
Le entrate di IDEA sono costituite:
dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti;
dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti
ad IDEA;
da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e
fisiche anche in beni e servizi;
dai contributi di legge;
da ogni altra entrata prevista dalla legge;
dai proventi derivanti da manifestazioni del Partito, feste di
Partito e da eventuali raccolte di fondi;
dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti a
stampa il simbolo del Partito;
dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di
micro-donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding, e in
generale attraverso internet;
dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione
di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o
giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa da
ogni altra entrata che concorrera' ad incrementare l'attivo sociale,
dal ricavato di qualsiasi tipo di attivita' promossa dal Partito
politico nel rispetto degli scopi associativi.
Il patrimonio e' costituito, oltre che dalle suddette entrate,
anche:
dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni
immobili del Partito politico;
dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e
personali, acquisiti dal Partito a seguito di atti tra vivi o mortis
causa;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio accantonate e destinate a questo scopo;
da eventuali erogazioni di contributi associativi e non,
donazioni e lasciti.
Il patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio
di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' previste
dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi
e delle sue attivita' istituzionali.
E' esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi,
riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del
Partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e
strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni
positive in favore dei giovani e della parita' di genere nella
partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni
livello - sono quelli di proporzionalita', programmazione,
economicita' ed equa ripartizione e vengono determinati dalla
assemblea nazionale con apposito regolamento.
Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di
autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle
direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di
relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al
tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto
dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento e
deferimento disciplinare.
18. Esercizi sociali e bilancio.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del
Partito politico sono affidate al tesoriere nazionale nel pieno
rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti
politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento
della gestione.
Il tesoriere nazionale deve redigere annualmente il bilancio o
rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze
lo richiedono. Al bilancio del Partito politico si applicano gli
stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di
capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno nel sito internet del
Partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il
rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione
del tesoriere e il verbale di approvazione del rendiconto di
esercizio relativo all'anno precedente da parte del collegio dei
revisori dei conti.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato
patrimoniale sono approvati dal assemblea nazionale rispettivamente
entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.
19. Revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti e' un organo di controllo
autonomo e indipendente eletto dall'assemblea nazionale, ed e'
composto da tre membri effettivi e due supplenti idonei allo scopo,
che rispettino pienamente i requisiti di professionalita' e di
onorabilita'.
Il collegio dei revisori dei conti provvede ad eleggere, nel
proprio ambito, il presidente.
I membri del collegio dei revisori dei conti restano in carica
per tre anni sociali e sono rieleggibili, da parte dell'assemblea
nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva.
Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione
amministrativa del Partito politico, da esercitare nelle forme
previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all'assemblea
nazionale una relazione relativa al rendiconto economico e
finanziario e ai bilanci redatti dal tesoriere nazionale.
Il collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e
di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione
economico-finanziaria e patrimoniale e, in particolare,
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e
contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.
20. Controllo contabile e finanziario e societa' di revisione.
Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a
una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla
CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,
successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La societa' di revisione e' nominata dalla direzione nazionale su
designazione del presidente nazionale.
La societa' di revisione certifica la regolare tenuta della
contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di
esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza
nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
21. Il collegio dei probiviri.
Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e
due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati
dall'assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica
tre anni.
I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre
cariche all'interno del Partito.
Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a
maggioranza.
Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
Il collegio dei probiviri:
garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della
democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare
attenzione alla democrazia di genere;
si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto
funzionamento degli organi nazionali;
si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali,
provinciali, regionali e nazionali;
adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello
statuto;
verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti
dal presente statuto;
decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con
il Partito;
espelle gli iscritti condannati per reati che comportino
incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del
Partito.
22. Misure disciplinari e procedure disciplinari.
Il collegio dei probiviri e' titolare delle applicazioni delle
seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche'
dei regolamenti:
richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata
per lievi trasgressioni;
sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri
morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta; essa non
puo' superare la durata di dodici mesi;
espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei
doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta.
I provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale.
Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri
in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
Il collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio.
Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con
lettera raccomandata gli addebiti.
E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del
principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della denuncia.
Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta, con raccomandata
A/R o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri
diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri.
Sulle decisioni del collegio dei probiviri e' ammesso reclamo
alla direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione
della decisione.
La direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del
reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento
impugnato.
Scaduti i termini le decisioni sono definitive.
23. Giurisdizione esclusiva.
Gli iscritti a IDEA, nonche' i rappresentanti di tutti gli organi
territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a
ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di
controversie riguardanti la propria attivita' nei confronti del
Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti
del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e
cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.
24. Elezioni e candidature. Incompatibilita'.
Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate
dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la
presenza di eventuali minoranze.
Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente
di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dal
direttivo regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale
per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale
eventuali minoranze.
Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali,
nonche' per le cariche di sindaco nei comuni superiori ai
quindicimila abitanti sono discusse e deliberate dal direttivo
provinciale, nei comuni inferiori ai quindicimila abitanti sono
discusse e deliberate dall'assemblea comunale interessata
all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica.
Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con
partiti non coalizzati con «IDEA» a livello nazionale, l'organo
territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla
direzione nazionale.
Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri
stabiliti dal presente statuto e da un regolamento approvato
dall'assemblea nazionale.
Il regolamento si attiene ai seguenti principi:
uguaglianza di tutti elettori;
rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati;
merito e competenza;
trasparenza nella procedura di selezione;
garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi;
rappresentanza delle eventuali minoranze interne.
Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere
interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di
pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una
delle seguenti condizioni:
sia stata emessa sentenza di condanna definitiva ovvero a
seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse
forme previste e di concussione o sia stata emessa sentenza di
condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati
inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o
conseguenze, carattere di particolare gravita';
sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione
personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni
espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti
divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa.
Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli
eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il
personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo
incarico.
25. Doveri degli eletti.
Gli eletti ad ogni livello devono:
conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito;
versare al Partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni
emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro
mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione
nazionale;
collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti di
IDEA per attuare
la linea politica del Partito.
26. Gruppi parlamentari e consiliari.
I gruppi parlamentari e consiliari di IDEA hanno piena autonomia
per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale,
favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.
Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e
straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico
corrispondente.
27. Le pari opportunita'.
IDEA promuove azioni concrete volte a favorire le pari
opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del Partito
ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la
partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art.
51 della Costituzione.
La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il
perseguimento di tale obiettivo.
28. I giovani.
IDEA riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalita' del
contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove attivamente la
formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la
partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte
le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese.
IDEA riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile,
dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti. Tale
organizzazione persegue i medesimi scopi del Partito con particolare
attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola,
dell'universita', del lavoro, dello sport e delle attivita' sociali e
di solidarieta'.
29. Trattamento dei dati personali.
IDEA garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale e
protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in
particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto
legislativo n. 196/2003 e delle direttive del Garante per la
protezione dei dati personali.
Un apposito regolamento approvato dalla assemblea nazionale, nel
rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati
personali, disciplina la composizione, la tenuta e le forme della
pubblicita' dell'anagrafe degli iscritti, e le modalita' di accesso
ai dati in essa contenuti da parte dei dirigenti di ciascun livello
territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati a
cariche istituzionali elettive.
30. Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione.
Lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito politico
IDEA possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi
dal congresso nazionale o con la stessa maggioranza dall'assemblea
nazionale nel periodo intercorrente tra un congresso nazionale e il
successivo.
31. Scioglimento e liquidazione.
Per deliberare lo scioglimento del Partito politico, l'assemblea
nazionale delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei
presenti.
Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo
scioglimento del Partito politico, l'assemblea nazionale stabilira'
le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune
residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione
degli associati di IDEA, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
32. Norme finali di coordinamento e di rinvio.
Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto,
si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti
in materia.
Potranno essere emanati dalla direzione nazionale ulteriori
appositi regolamenti quale parte integrante e sostanziale del
presente statuto.
NORME TRANSITORIE
I. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale, il
presidente e' dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico
ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per
l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle
ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della
commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di
IDEA al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio
2014.
II. La direzione nazionale, di intesa con il presidente
nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal
presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i
provvedimenti opportuni.
III. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale ogni
cooptazione negli organi nazionali e' affidata alla direzione
nazionale su proposta del presidente nazionale.
IV. Sino alla celebrazione delle prime assemblee regionali e
provinciali la nomina degli organi regionali e provinciali e'
affidata alla direzione nazionale su proposta del presidente
nazionale.
Si allega al presente atto sotto la lettera «B» il simbolo del
Partito «IDEA - Identita' e azione - Popolo e liberta'» in breve
denominato «IDEA» nella sua forma grafica.
(Omissis).
Parte di provvedimento in formato grafico