N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2015

Ordinanza del 29 settembre 2015 del Tribunale di Napoli - sez. misure
di prevenzione nel procedimento relativo a B.C. ed altre. 
 
Processo  penale  -  Sospensione  del  procedimento  per  incapacita'
  dell'imputato - Revoca dell'ordinanza di sospensione - Procedimento
  di prevenzione - Mancata previsione della revoca dell'ordinanza  di
  sospensione nella ipotesi di irreversibile incapacita'  processuale
  del proposto, esclusivamente ai fini dell'adozione delle  possibili
  misure di prevenzione patrimoniali. 
- Codice di procedura penale, art. 72, comma 2. 
(GU n.4 del 27-1-2016 )
 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
                    SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 
 
    Il Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: 
        Dott. Eugenia Del Balzo, Presidente; 
        Dott. Giovanni Vinciguerra, Giudice Relatore; 
        Dott. Alessandra Cantone, Giudice. 
    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo a: 
        B. ... C. ..., nato ad ..., il ...,  interdetto,  in  persona
del tutore provvisorio B. ... S. ... difeso di fiducia  dall'Avv.  R.
Serpe e S. Sorrentino; 
        e quali terzi intestatari B. ... S. ... nata a  ...  il  ...,
difesa di fiducia dall'Avv. F. Mezza; 
        B. ... A. ... nata a ... il ... difesa di  fiducia  dall'Avv.
F. Mezza; 
        B. ... D. ... nata a l' ... difesa di  fiducia  dall'Avv.  F.
Mezza. 
    Osserva con i decreti n. 3/2011 del 17-21/2/2011 e n. 27/2011 del
17-27/06/2011, sulle proposte avanzate dal PM DDA di Napoli  in  data
21 dicembre  2010  e  dal  Questore  di  Napoli  il  31  maggio  2011
successivamente riunite,  ai  sensi  dell'art.  2-ter  legge  5757/65
questo Tribunale sottoponeva a sequestro di prevenzione svariati beni
mobili ed immobili intestati a B. ... C...., (proposto anche  per  la
misura di  prevenzione  personale  cd.  antimafia),  alla  moglie  B.
... S.... (nata il ... il ... ), alle figlie B. ... A. ...  (nata  il
...) e B. ... D. .... (nata l' ...). 
    Dopo l'esecuzione dei sequestri e la separata procedura  ex  art.
547 cpc, fissata la prima udienza di trattazione per la confisca al 7
dicembre 2011, immediatamente si costituivano in giudizio il proposto
e  le  terze  intestatarie  deducendo   la   assoluta   «incapacita'»
processuale di B. ... C. ... stanti le sue condizioni di salute. 
    All'udienza del 28 febbraio 2012 percio' la difesa  produceva  la
sentenza del Gup Tribunale di Napoli del  17  maggio  2011  che  quel
difetto  assoluto  di  imputabilita'  assumeva   a   fondamento   del
proscioglimento per non aver commesso il fatto. 
    I fatti-reato di cui all'art. 416-bis c.p., capo 1 e reato di cui
all'art. 132, comma 1, decreto legislativo 1° settembre 1993  n.  385
come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.   415/1996,   7 legge
n. 203/91, capo 67, erano li' contestati dal 2004 in poi, laddove  le
condizioni di salute dell'imputato si erano  compromesse  dall'evento
occorsogli nel maggio 2003. 
    Questo Tribunale quindi conferiva incarico peritale per accertare
capacita' di intendere e di volere e capacita' processuale di B. ...,
C. ... 
    Dopo l'udienza del 13 giugno 2012, il 17 luglio  2012  la  difesa
produceva  altresi'  le  sentenza  del  Tribunale   di   Napoli   del
27.1-26/6/2012 che aveva  dichiarato  interdetto  B.  ...  C.  ...  -
nominandogli «tutore provvisorio» la moglie B. ... S. ... 
    Effettuate conseguentemente le nuove notifiche, dopo  le  udienze
del 23 ottobre 2012, del 4 dicembre 2012 - che vedeva costituirsi nel
procedimento anche la tutrice la cui difesa depositava  un'articolata
memoria difensiva - del 5 febbraio  2013,  dopo  aver  concesso  alle
parti un ampio termine per  articolare  le  proprie  richieste,  l'11
giugno 2013 il Tribunale sospendeva il procedimento ex art.  70  c.p.
stante la assoluta incapacita' processuale del proposto. 
    Il 21 gennaio 2014  veniva  disposta  ancora  una  perizia  sulle
condizioni di salute del proposto ed il  perito  ne  riferiva  il  25
novembre 2014; cosi' anche successivamente il 10 febbraio 2015. 
    Il 28 aprile 2015, dopo una nuova Memoria  difensiva,  la  difesa
allegava la sentenza del Gip Tribunale Napoli resa il  2  marzo  2015
nel procedimento n. 41423/06 RGNR che vedeva B. ..., C. imputato  con
altri per le minacce rivolte alla collaboratrice di giustizia B. ...,
A. ... (la sorella). 
    Quest'oggi, dopo le memorie difensive  depositate  dai  difensori
del proposto l'1 ed  il  3  luglio  2015,  il  Tribunale  solleva  la
questione di Costituzionalita' come di seguito precisato. 
    Nel caso di specie ad ogni  valutazione  va  premesso  il  quadro
delle condizioni di salute di B. ... C. ... per  come  accertato  dal
perito nominato dal Tribunale: colpito il 20 maggio 2003  da  arresto
cardio-respiratorio da overdose di cocaina, da allora risulta affetto
da «esiti di encefalopatia acuta anossica  ischemica  con  gravassimo
deficit  cognitivo   ed   associati   disturbi   del   comportamento,
parkinsoniano  secondario  prevalentemente   acinetico,   tetraparesi
spatica ed aprassia ideo-motoria .....  condizione  patologica  (che,
ndr) priva completamente B.C.  della  capacita'  di  intendere  e  di
volere» (cfr. perizia del 12 febbraio 2012). 
    Tale  quadro  negli  anni  si  e'  pure  «aggravato  rispetto  ai
precedenti controlli» (cfr. perizia del 19 giugno 2014) tanto che  il
perito prof.  Crisci,  innanzi  al  Tribunale,  nell'udienza  del  10
febbraio 2015, dopo aver premesso  la  sua  conoscenza  del  paziente
visitato negli anni quattro volte, ha affermate): «questo quadro allo
stato  delle  conoscenze  attuali   (scientifiche,   ndr),   non   e'
assolutamente reversibile .... e non c'e' alcuna possibilita' che  il
sig. B. ... faccia ritorno ad un quadro di normalita'». 
    Del resto il Tribunale Civile  di  Napoli  con  la  sopra  citata
sentenza prodotta  dalla  difesa  ha,  nel  giugno  2012,  dichiarato
l'interdizione di B. ... C. ... nominandogli  tutore  provvisorio  la
moglie B. ... S. ... 
    Di  tale  nomina  gli  effetti  ben  possono  riverberarsi  nella
presente procedura, nella quale altrimenti si sarebbe proceduto  alla
nomina di un curatore speciale ex art. 71 comma 2 c.p.p.;  tanto  che
alla donna e' avvenuta la notifica dell'avviso per l'integrazione del
contraddittorio ai fini della introduzione della presente procedura. 
    Di  tutta  evidenza  percio'  risulta  la  assoluta   incapacita'
processuale di B. ... C. ... peraltro da far risalire  certamente  al
20 maggio 2003, cioe' al momento della overdose da cocaina alla quale
e'  conseguito  il  gravissimo  stato  attuale  del  soggetto.   Tali
condizioni di salute appaiono tanto gravi  quanto,  alla  luce  della
attuali   conoscenze   scientifiche   in    materia,    assolutamente
irreversibili. 
    Queste sono state infatti le  conclusioni  cui  e'  pervenuto  il
perito del Tribunale, soggetto che gia' conosceva il proposto  per  i
precedenti  accertamenti  svolti  in   altri   procedimenti   penali;
conclusioni che appaiono oltremodo convincenti e  condivisibili,  ne'
in alcun modo contestate dalle parti. 
    Cio' premesso  vanno  ribadite  le  conseguenti  valutazioni,  in
diritto, operate da questo Tribunale. 
    In   primis    quella    sulla    «capacita'    processuale»    e
sull'applicazione delle relative  norme  codicistiche,  rappresentate
dagli artt. 70 e ss. cpp.. 
    Queste norme, poste a presidio dell'inviolabile diritto di difesa
dello «imputato», ben possono ed anzi  debbono  trovare  applicazione
anche con riferimento al «proposto» nell'ambito del procedimento  per
l'applicazione delle Misure di Prevenzione.  Infatti  la  natura  del
giudizio di prevenzione e la sua incidenza sulla  liberta'  personale
del proposto impongono la verifica dello stato mentale della  persona
(art. 70 cpp). Conseguentemente, nell'ipotesi di accertata infermita'
totale,  ai  sensi  del  successivo  art.  71  cpp,  va  disposta  la
sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia;  con
le periodiche revisioni delle condizioni di salute  attraverso  nuove
indagini peritali previste dalla stessa norma. 
    Favorevolmente  alla  piena  applicabilita'  delle  norme   sulla
capacita' processuale dell'imputato anche in sede di Prevenzione,  si
sono espresse la migliore dottrina e la stessa  giurisprudenza  (cfr.
F. Menditto in Le misure di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
Giuffre' 2012, pag. 158), anche quella di legittimita', ancorche' con
decisioni risalenti (ord. nn. 1348/69 e 1547/73). Di contro le uniche
pronunce diverse (sull'inapplicabilita' della sospensione ex art.  70
e ss. c.p.p. al procedimento di esecuzione, Cass. sez. I n. 22749/del
9 marzo 2007 e sez. I. n. 1868 del  9  aprile  1993),  sono  entrambe
relative alle Misure di Sicurezza e quindi in quel  peculiare  ambito
vanno collocate. 
    Cio' premesso, con riferimento alle condizioni di  salute  di  B.
... C. ..., va considerato che il protrarsi sulla  sua  salute  degli
eventi del 23 marzo 2003 certamente fa  Venir  Meno  in  radice  ogni
possibilita' di  ritenere  attuale  la  sua  eventuale  pericolosita'
sociale.  Quindi  la  sua   eventuale   pericolosita',   cosi'   come
prospettata nelle proposte in esame, non puo' piu' configurarsi in un
soggetto del tutto privo della capacita' di intendere e di volere,  e
dunque di ogni potesta' cognitiva e volitiva. Percio' deve certamente
escludersi uno dei  requisiti  essenziali  per  l'applicazione  della
misura di prevenzione personale ex art. 2 legge 5757/65. 
    Tuttavia, ad oltre 12 anni dall'overdose  da  cocaina,  non  puo'
trascurarsi  oggi  il  dato  della  sua  perdurante  e,  soprattutto,
irreversibile incapacita' processuale. 
    Da cio' appare piu' che concreto il pericolo  di  una  permanente
stasi processuale, tendenzialmente senza un termine definito, che  lo
trasformerebbe in una sorta di «eterno» proposto. 
    Il  quadro  e'  affatto  analogo   a   quello   esaminato   nella
recentissima pronuncia della  Corte  costituzionale  (la  n.  45)  di
incostituzionalita' della norma del codice penale (art. 157 c.p.) che
non prevede il decorso della prescrizione in relazione all'ipotesi di
reati  attribuiti  ad   un   soggetto   al   momento   del   giudizio
irreversibilmente incapace. 
    Nella recente memoria la difesa  ha  invocato  l'applicazione  di
tale sentenza, ed una sorta di decorrenza dei termini per la confisca
anche per la  misura  di  prevenzione  patrimoniale.  Pure  e'  stata
denunciata dalla difesa  la  evidente  disparita'  di  trattamento  a
sfavore del proposto rispetto all'imputato nel caso di  irreversibile
incapacita'  di  entrambi:  mentre   il   secondo   beneficia   della
prescrizione il primo no, sicche' i beni risulterebbero sequestrati a
tempo indeterminato. Quindi all'impossibilita' di applicare la misura
personale, stante la oggi del tinto insussistente  pericolosita'  del
B, ..., per la difesa andrebbe  rigettata  la  proposta  tout  court,
anche per la parte  patrimoniale,  con  restituzione  dei  beni  agli
aventi diritto che anch'essi, quali terzi  intestatari,  nell'attuale
sospensione del procedimento a tempo indeterminato vedrebbero leso il
proprio diritto all'esame delle rispettive posizioni procedurali. 
    Orbene questo Tribunale, tenuto conto  delle  peculiarita'  delle
Misure  di  Prevenzione,  personali  e  patrimoniali,  nonche'  della
relativa procedura,  pur  condividendo  complessivamente  le  censure
sugli  inconvenienti   conseguenti   all'applicazione   delle   norme
codicistiche al caso di specie  con  la  stasi  processuale  a  tempo
indeterminato  ed   il   conseguente   protrarsi   sempre   a   tempo
indeterminato del  sequestro  non  puo'  condividere  le  conclusioni
difensive sui rimedi attuabili. 
    Affermata infatti l'operativita' della sospensione  dell'art.  71
c.p.p., diversamente da quanto invocato dalla difesa,  nel  caso  in 
esame non appare  possibile  alcuna  analogia  con  la  «sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a  procedere»;  queste,  mai  previste
dalla  legislazione  in  materia  di  misure  di  prevenzione,  hanno
evidentemente ragione di  essere  solo  nel  procedimento  penale  di
cognizione ed innanzi alla contestazione di ipotesi di reato. 
    Senza diffondersi in questa  sede  sulla  natura  del  Misure  di
Prevenzione in generale e' sufficiente qui ricordare la loro valenza,
appunto,   «preventiva»    pacificamente    riconosciuta    sia    in
giurisprudenza  che  in  dottrina.  Quanto   poi   a   quelle   ccdd.
patrimoniali, queste assolvono piu'  direttamente  alla  funzione  di
«impedire un uso illecito e pericoloso per la societa' di beni la cui
provenienza legittima non e'  stata  dimostrata»  (CEDU,  sentenza  5
luglio 2001, caso Arcuri). 
    Del  tutto  coerente  a  tale  funzione  e'  l'obiettivo  di  non
consentire o legittimare la formazione di patrimoni illeciti. In tale
direzione  opera  la  ed  applicazione  disgiunta  della  misura   di
prevenzione patrimoniale, introdotta dal legislatore  a  partire  dal
2008. Con la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  21/12  quella
normativa ha gia' superato il vaglio di costituzionalita', quanto  al
rispetto del diritto di difesa e  del  contraddittorio.  In  essa  il
Giudice delle leggi prende atto della  netta  scissione  operata  dal
legislatore del rapporto tra procedimento di prevenzione personale  e
patrimoniale  rimarcando,   nel   contempo,   la   peculiarita'   del
procedimento di prevenzione rispetto a quello penale almeno sotto  un
duplice   aspetto:   l'accertamento   del   fatto-reato,   che   deve
necessariamente  avvenire  nel  processo  penale  per   condurre   ad
un'affermazione di  penale  responsabilita'  (derivando  dalla  morte
dell'imputato l'estinzione del reato), ben puo' costituire costituire
oggetto di accertamento in sede diversa da quella penale  in  assenza
dell'autore, nel procedimento di prevenzione, ma anche,  ad  esempio,
nell'accertamento incidentale del reato da parte del  giudice  civile
qualora la natura penale del fatto  illecito  venga  in  rilievo  nel
giudizio risarcitorio ad esso conseguente; 
    la finalita' del procedimento di prevenzione  per  l'applicazione
della confisca, che «comprende  ma  eccede  quella  delle  misure  di
prevenzione consistendo nel  sottrarre  definitivamente  il  bene  al
circuito economico di origine, per  inserirlo  in  altro  esente  dai
condizionamenti criminali che caratterizzano il primo e,  dall'altro,
a differenza delle misure di prevenzione in senso proprio, va  al  di
la'  dell'esigenza  di  prevenzione  nei   confronti   dei   soggetti
pericolosi determinati e sorregge dunque la  misura  anche  oltre  la
permanenza in vita del soggetto pericoloso» (richiamo  testuale  alla
sentenza della Corte Cost. n. 335/96). 
    Che il principio della applicazione  disgiunta  valga  anche  con
riferimento a condotte poste in essere prima  della  sua  entrata  in
vigore ed anche per proposte avanzate prima  dell'entrata  in  vigore
della nuova normativa discende dai principi processuali  generali  ed
era stato gia' riconosciuto dalla S.C. (sentenza n.  8761/11),  prima
che le SS.UU. della Corte di Cassazione con la  sentenza  n.  18/2014
del 26 febbario 2014 ne affermassero espressamente la retroattivita'. 
    Dal che si desume con maggior  evidenza  l'importante  scopo  cui
assolvono  le  Misure  di  prevenzione  patrimoniali:  il   contrasto
dell'illecita acquisizione ed accumulazione di beni. 
    Tale obiettivo, quindi, appare di tutta evidenza  anche  in  quei
casi in cui la proposta personale non puo' essere irrogata ma  si  e'
in presenza di  persona  che  e'  stata  pericolosa  in  passato,  ed
attraverso quella pericolosita' ha  potuto  illecitamente  accumulare
beni. 
    Pertanto,  oggi,  se  deve   indubbiamente   ritenersi   preclusa
l'adozione e l'applicazione della Misura di Prevenzione Personale nei
confronti di B. ... C. ... - a causa delle sue attuali condizioni  di
salute, non altrettanto  deve  dirsi  in  relazione  alla  Misura  di
prevenzione cd. patrimoniale. 
    Per questa, e  limitatamente  ai  suoi  fini  applicativi,  vanno
invece effettuate tutte le opportune valutazioni del caso. 
    Tale modus procedenti non era certamente possibile nel precedente
sistema, imperniato sulla cd. accessorieta' della misura patrimoniale
rispetto a quella personale. 
    Ma   sulla   falsariga   della   precedente   giurisprudenza   il
legislatore, prima nel  2008-2009  (con  l'art.  2-bis,  comma  6-bis
introdotto  dal  decreto-legge  92/08,  conv.  in  legge  n.  125/08,
modificato dalla l. n. 94/09), poi piu' di  recente  con  il  decreto
legislativo n. 159/2011,  ha  espressamente  previsto  vari  casi  di
applicazione cd. disgiunta della misura di  prevenzione,  sanzionando
cosi'  quello  che  costituisce  indubbiamente  un  principio-cardine
dell'attuale  sistema.   (1)   Accertati   i   relativi   presupposti
(disponibilita'  e  provenienza  illecita  dei   beni),   la   misura
patrimoniale della confisca, previo  sequestro  dei  beni,  ben  puo'
essere applicala indipendentemente dalla  misura  personale  in  ogni
ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che e'  stata
pericolosa, non puo' farsi luogo alla misura personale  si  pensi  al
soggetto che e' stato a lungo  pericoloso,  ma  non  lo  e'  piu'  al
momento della decisione del Tribunale. 
    Tutti  casi,  questi,  in  cui  resta  inalterata  l'esigenza  si
applicare  la  misura   patrimoniale   per   contrastare   l'illecita
accumulazione derivante dalla pericolosita' manifestata. 
    Da  cio'  la  possibilita'  e  la   conseguente   necessita'   di
ipotizzare,  esclusivamente  ai  fini  della  Misura  di  prevenzione
patrimoniale della confisca, il vaglio  della  pericolosita'  sociale
del soggetto  e  delle  connesse  relazioni  di  questa  con  il  suo
patrimonio. 
    Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la decisione  sulle  due
proposte in esame, esclusivamente per la parte inerente  la  confisca
di  beni,  presupponga  in  via  pregiudiziale  la  soluzione   della
questione  relativa  alla  eventuale  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 72 comma 2 c.p.p.. La norma prevede quei casi  in  cui  «La
sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell'imputato ne  consente  la  cosciente  partecipazione  al
procedimento ovvero  che  nei  confronti  dell'imputato  deve  essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere». 
    Ebbene a tali ipotesi potrebbe assimilarsi  quella  della  revoca
nell'ambito del procedimento di prevenzione in caso di  irreversibile
incapacita'  processuale  del  proposto,   esclusivamente   ai   fini
dell'adozione delle possibili misure di prevenzione patrimoniali. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 comuni 2
del c.p.p. si profila per violazione degli artt. 3  (uguaglianza  dei
cittadini davanti alla legge) e 24  (inviolabilita'  del  diritto  di
difesa) della Costituzione nell'ipotesi in  cui,  come  nel  caso  di
specie, il procedimento di prevenzione e' sospeso sine die,  con  dei
beni in sequestro  ed  il  proposto,  incapace  irreversibilmente  di
partecipare  al  procedimento;  quindi  del  tutto  privo  di  tutela
giuridica, neanche attraverso la figura  di  quel  curatore  speciale
previsto dall'ordinamento in sua rappresentanza. 
    La questione a parere del Collegio e'  ammissibile  perche'  allo
stato, stante la inapplicabilita' alla vicenda in esame della «revoca
dell'ordinanza di sospensione» di cui all'art. 72 c.p.p., si viene  a
determinare una irreversibile stasi del procedimento  di  prevenzione
anche riguardo a quegli aspetti che, come visto prima, non richiedono
necessariamente la «attuale pericolosita' social» del soggetto. 
    La questione e' rilevante in quanto una  eventuale  dichiarazione
di incostituzionalita' consentirebbe al Tribunale  di  riattivare  il
procedimento esclusivamente per vaglio della pregressa  pericolosita'
del proposto e per la incidenza di  essa  sul  patrimonio  accumulato
negli anni  ai  fini  della  confisca  o  restituzione  dei  beni  in
sequestro. 
    Il  presente  procedimento  non  puo'  quindi   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della  predetta  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    La  questione  e'  da  ritenersi,  inoltre,  non   manifestamente
infondata  in   relazione   all'art.   3   della   Costituzione   per
irragionevole disparita' di trattamento normativo  tra  «imputato»  e
«proposto» nella medesima  condizione  di  irreversibile  incapacita'
processuale. 
    Osserva il Collegio che il principio dell'eguale dignita' sociale
dei cittadini si  persegue  non  solo  attraverso  l'uguaglianza  dei
cittadini di fronte alla legge ma, in quanto clausola generale che si
oppone all'istituzione di regimi privilegiati, anche con l'obbligo di
rimuovere gli ostacoli che  in  concreto  impediscono  a  determinate
categorie di cittadini l'effettivo godimento dei loro diritti. 
    In  via  generale,  quindi,   l'attuazione   del   principio   di
uguaglianza si esplica sia attraverso la previsione di norme che  non
introducano arbitrarie distinzioni tra situazioni  analoghe  sia  con
norme che non disciplinino in  modo  conforme  situazioni  del  tutto
differenti. 
    Sotto tale profilo, pertanta', oltre al principio di  eguaglianza
si e' affermato anche quello  di  ragionevolezza:  il  Giudice  delle
leggi, infatti, proprio al fine di analizzare la  razionalita'  della
normativa impugnata ha in varie pronunce  valutato  sia  la  coerenza
intrinseca  della  norma  censurata  sia  quella   esterna   rispetto
all'insieme dell'ordinamento (vedi sentenze n. 253/2004 e n. 143/2005
nonche' n. 291/2013 con le quali sono state  accolte  le  censure  di
costituzionalita' sollevate  dai  Tribunali  remittenti  proprio  sul
principio della irragionevole disparita' di trattamento di situazioni
analoghe). 
    Le valutazioni  di  legittimita'  costituzionale  concernenti  il
rispetto del principio di eguaglianza hanno  comportato,  quindi,  un
confronto  tra  la  normativa  impugnata  e  una  o  piu'  discipline
analoghe, al fine di accertare  se  le  scelte  normative  differenti
fossero cosi poco ragionevoli da doversi ritenere  costituzionalmente
illegittime. 
    Si e' ritenuto, inoltre, che il canone della  ragionevolezza  sia
espressione della esigenza di una coerenza  interna  dell'ordinamento
giuridico a salvaguardia della  uguaglianza  dei  cittadini,  con  la
conseguenza  che  l'esame  della  disciplina  positiva  deve   essere
condotto alla luce della ratio  legis,  assunta,  da  una  parte,  in
relazione all'assetto normativa nel suo complesso e,  dall'altra,  in
rapporto al proprio specifico contesto applicativo. 
    Per queste ragioni, qualora si riscontri una  contraddizione  tra
le diverse prescrizioni normative all'interno di un  medesimo  testo,
oppure qualora  sia  ravvisabile  un'antinomia  tra  la  disposizione
impugnata e il particolare  settore  dell'ordinamento  nel  quale  la
disciplina si colloca, puo' ravvisarsi una  violazione  del  precetto
costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza e logicita'. 
    La censura di incostituzionalita' va valutata anche in  relazione
all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, atteso che  la  sopra
menzionata disparita' di trattamento costituisce,  senza  dubbio,  un
vulnus del diritto di difesa del proposto irreversibilmente  incapace
di  partecipare  al  procedimento  di  prevenzione,  al  quale  viene
preclusa  ogni  possibilita'  di'  far  valere  le  proprie   ragioni
attraverso il curatore speciale per dimostrare la lecita  provenienza
dei beni in sequestro. 
    L'art. 24 della Costituzione  sancisce  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale  che  la  Corte  ha  giu'   annoverato   tra   quelli
inviolabili dell'uomo ex  art.  2  della  Costituzione  (sentenza  n.
98/1965),   da   ascrivere   nel   novero   dei   «principi   supremi
dell'ordinamento costituzionale». 
    Occorre quindi garantire che gli strumenti  processuali  previsti
dall'ordinamento  per  la  tutela  in  giudizio  dei  diritti   siano
concretamente idonei a garantire l'effettivita' del diritto di difesa
(Cfr. Corte cost. n. 20/2009; n. 182/2008; nn. 180-181-182,  282/2007
e n. 419/2000). 
    Invero la previsione normativa in esame Costituisce  un  ostacolo
all'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale  non  solo  per  il
proposto ma anche per i ccdd. terzi intestatati dei beni in sequestro
perche' ritenuti nella sua disponibilita'. 
    Ricorrono quindi tutti i presupposti per sollevare  d'ufficio  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  72  comma  2  del
codice di procedura penale per violazione degli artt. 3  e  24  della
Costituzione, nella parte in cui  non  prevede,  tra  le  ipotesi  di
«revoca  dell'ordinanza  di  sospensione»  quella,  nell'ambito   del
procedimento di prevenzione, per il caso di irreversibile incapacita'
processuale del proposto, esclusivamente ai fini dell'adozione  delle
possibili misure di prevenzione patrimoniali. 
    Va  altresi'  rilevato  che,  quell'attuale   quadro   normativo,
all'eventuale    accoglimento    della    suddetta    questione    di
costituzionalita'  conseguirebbe  la  possibilita'  di   pronunciare,
previa istruttoria camerale, su quei beni per cui vi e'  sequestro  e
pende istanza di confisca. 
    La decisione sulle predette istanze va pertanto sospesa in attesa
della decisione della Corte costituzionale. 

(1) Art. 18 (Applicazione delle misure di' prevenzione  patrimoniali.
    Mode del proposto)  1.  Le  misure  di  prevenzione  personali  e
    patrimoniali possono essere richieste e applicate  disgiuntamente
    e, per le misure di prevenzione  patrimoniali,  indipendentemente
    dalla pericolosita' sociale del soggetto  preposto  per  la  loro
    applicazione  al  momento  della  richiesta   della   misura   di
    prevenzione. 2. Le misure  di  prevenzione  patrimoniali  possono
    essere disposte nube in caso di morte del soggetto  proposto  per
    la loro applicazione. In tal caso il  procedimento  prosegue  nei
    confronti degli eredi  o  comunque  degli  aventi  causa.  3.  Il
    procedimento di prevenzione  patrimoniale  puo'  essere  iniziato
    anche in caso di morte  del  soggetto  nei  confronti  del  quale
    potrebbe essere disposta la confisca: in tal caso la richiesta di
    applicazione della misura di prevenzione puo' essere proposta nei
    riguardi dei successori a titolo universale o  particolare  entro
    il termine di cinque armi dal  decesso.  4.  Il  procedimento  di
    prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato o proseguito  anche
    in caso di assenza, residenza o dimora all'estero  della  persona
    alla quale potrebbe  applicarsi  la  misura  di  prevenzione,  su
    proposta dei soggetti di cui all'art. 17 competenti per il  luogo
    di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni  che  si
    ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o
    ne  costituiscano  il  reimpiego.  5.   Agli   stessi   fini   il
    procedimento puo'  essere  iniziato  o  proseguito  allorche'  la
    persona e sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o  alla
    liberta' vigilata. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Solleva d'ufficio la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 72 comma 2 del codice di procedura penale  nella  parte  in
cui  non  prevede,  tra  le  ipotesi  di  «revoca  dell'ordinanza  di
sospensione» quella, nell'ambito del procedimento di prevenzione, per
il  caso  di  irreversibile  incapacita'  processuale  del  proposto,
esclusivamente  ai  fini  dell'adozione  delle  possibili  misure  di
prevenzione patrimoniali, per violazione degli artt.  3  e  24  della
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. 
    Sospende  la  decisione  sulle  proposte  sopra   indicate   sino
all'esito del giudizio di costituzionalita'. 
    Deposita la presente ordinanza in udienza e ne da'  lettura  alle
parti. 
    Dispone che la medesima ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del consiglio dei Ministri e  comunicata  al  Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
      Napoli, 29 settembre 2015 
 
                  Il Presidente: Eugenia del Balzo 
 
 
              Il Giudice Relatore: Giovanni Vinciguerra 
 
 
                   Il Giudice: Alessandra Cantone