N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2015

Ordinanza  del  1°  dicembre  2015   della   Commissione   tributaria
provinciale di Novara sul ricorso proposto da Fabris Valentino contro
Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Novara. 
 
Imposte e tasse - Regime fiscale degli immobili di interesse  storico
  o  artistico  -  Riconduzione   alla   tassazione   ordinaria   dei
  fabbricati, con riduzione forfetaria del reddito  locativo  elevata
  al 35 per cento. 
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 («Disposizioni urgenti in materia
  di semplificazioni tributarie, di efficientamento  e  potenziamento
  delle procedure di accertamento»), convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  art.  4,  commi  5-quater  e
  5-sexies, lett. a) [quest'ultimo modificativo dell'art.  37,  comma
  4-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Approvazione del testo
  unico delle imposte sui redditi»)]. 
(GU n.8 del 24-2-2016 )
 
     LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - SEZIONE 3 
 
    Riunita con l'intervento dei sig.ri: 
        Martelli Luigi - Presidente e Relatore; 
        Bolognesi Mauro - Giudice; 
        Mietto Massimo - Giudice; 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n.   394/2014
depositato il 29 settembre 2014; 
    Avverso SIL Rifiuto IRPEF-Add.Reg. 2013; 
    Avverso SIL Rifiuto IRPEF-Altro 2013; 
    Contro: Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara; 
    Proposto dal ricorrente: Fabris Valentino,  Via  Castelconturbia,
10 - 28010 Agrate Conturbia (NO); 
    Difeso da: Camanna Gianluca, Via Monte Rosa,  6  -  28100  Novara
(NO). 
 
            Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso 
 
    Il  ricorrente  Fabris  Valentino  impugna  il   rifiuto   tacito
dell'Agenzia  delle  Entrate,  Direzione   Provinciale   di   Novara,
all'stanza di rimborso dei versamenti effettuati a titolo di IRPEF  e
addizionale     per     l'anno     d'imposta     2013      lamentando
l'incostituzionalita'  della  disciplina  impositiva  relativa   agli
immobili di interesse storico e artistico ex legge n. 1089/1939, oggi
d.lgs. n. 42/2004, cosi' come applicata  all'immobile  di  proprieta'
dello stesso sito in Verona, come modificata dalla legge  n.  44/2012
di conversione del d.l. n. 16/2012, che ha ricondotto alla tassazione
ordinaria degli immobili  di  interesse  storico  ed  artistico  alla
tassazione ordinaria ex art. 37, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986. 
    Resiste l'Ufficio sostenendo, in punto diritto al  rimborso,  che
il diniego e' pacificamente avvenuto in applicazione di una norma  di
legge in vigore per  il  periodo  d'imposta  considerato  e  che,  al
riguardo,  ne'  l'Ufficio  ne'  questa  CTP   possono   disporne   la
disapplicazione o concedere un rimborso contra legem. 
    All'udienza del 5 maggio 2015, questa Commissione, preso atto che
per analogo ricorso dello stesso ricorrente relativo alla  annualita'
precedente (annualita'  2012)  questa  la  sezione  sesta  di  questa
Commissione aveva sospeso il giudizio rinviando  a  nuovo  in  attesa
della sentenza della Corte costituzionale,  provvedeva  a  sospendere
anche il presente giudizio (annualita' 2013). 
    La Corte costituzionale con sentenza n. 145/2015  del  10  giugno
2015  dichiarava   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dalla parte ricorrente. 
    Con propria memoria illustrativa depositata  in  data  21  luglio
2015 parte ricorrente  insiste  chiedendo  a  questa  Commissione  di
rimettere gli atti alla Corte costituzionale per sollevare  questione
di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3-9,  comma
secondo - 53, dell'articolo 4, commi 5-quater, 5-sexies, lettera  a),
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26  aprile
2012, n. 44. 
    Letti gli atti,  sentite  le  parti  come  da  separato  Processo
Verbale di Seduta, udito il  Relatore  dott.  Luigi  Martelli  questo
Collegio 
 
                               Osserva 
 
    La Commissione Tributaria di Novara con  Ordinanza  n.  502/06/14
del 30 settembre 2014 rinviava gli  atti  alla  Corte  costituzionale
ritenendo non manifestamente infondata la questione  di  legittimita'
costituzionale della legge n. 44 del 26 aprile 2012,  di  conversione
con modificazioni del d.l. 2 marzo 2012, n. 6, nella parte in cui  ha
inserito all'art. 4 di quest'ultimo  i  commi  5-quater,  5-sexies  e
5-septies,  in  riferimento  all'art.  77,   secondo   comma,   della
Costituzione,  per  difetto  di  omogeneita',  e  quindi   di   nesso
funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle di cui  ai
commi medesimi. 
    Ed  e'  proprio  su  tale  questione  sollevata  dalla   predetta
Ordinanza  della  CTP  di  Novara  che  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarata non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
eccepita. 
    Senonche',  parte  ricorrente  evidenzia,  con  propria   memoria
illustrativa, come dall'esame puntuale del dispositivo della suddetta
sentenza della Corte costituzionale assumano particolare rilevanza le
altre  eccezioni,  pure  sollevate   nel   ricorso   principale,   di
incostituzionalita' del d.l. n. 16/2012 per  contrasto  dell'art.  4,
commi  5-quater,  5-sexies  e  5-septies  con  gli   articoli   della
Costituzione: 
        3: «Tutti i cittadini hanno  pari  dignita'  sociale  e  sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di  razza,  di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni  personali
e sociali. 
    E' compito della Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico  e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la   liberta'   e
l'eguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona umana e l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 
        9, comma 2: la Repubblica  ...  «Tutela  il  paesaggio  e  il
patrimonio storico e artistico della Nazione». 
        53: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese  pubbliche  in
ragione della loro capacita' contributiva. 
    Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'». 
    Dalla lettura delle  considerazioni  di  diritto  espresse  dalla
Corte risulta infatti che la stessa abbia rilevato come: 
        punto 2: «... occorre evidenziare  come  le  norme  censurate
abbiano sostituito il regime  fiscale  degli  immobili  di  interesse
storico o artistico previsto dall'art. 11, comma 2,  della  legge  n.
413/1991 (...) secondo cui "In ogni caso, il reddito  degli  immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi  dell'art.  3
della legge n. 1089/1939, e successive modificazioni  e  integrazioni
(ora in base all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, recante  "Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge  n.
137/2002), e' determinato mediante l'applicazione della minore tra le
tariffe d'estimo previste per  le  abitazioni  della  zona  censuaria
nella quale e' collocato il fabbricato. 
    Sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 per  tutti
gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi  dell'art.  10
del d.lgs. n. 42 del 2004 - ... -  il  regime  d'imposizione  fiscale
risultava completamente scollegato dal valore  locativo  o  fondiario
dell'immobile, ... 
    L'art. 4 del d.l. n. 16 del 2012 -  come  integrato  in  sede  di
conversione -  ha  ridisegnato  il  peculiare  regime  fiscale  degli
immobili vincolati. Tale disposizione, abrogando l'art. 11, comma  2,
del d.lgs. n. 413 del 1991 (art. 4, comma 5- quater), ha eliminato la
possibilita' di determinare il reddito imponibile secondo il criterio
della rendita  figurativa,  in  cui  era  irrilevante  il  canone  di
locazione, ed ha al contempo statuito con riferimento  agli  immobili
di interesse storico o artistico non posseduti in regime di impresa e
locati (art. 4, comma 5-sexies, lettera a)) ipotesi che  si  attaglia
al caso oggetto del giudizio principale - che il  reddito  imponibile
ai fini IRPEF  sia  rappresentato  dal  maggiore  fra  il  canone  di
locazione ridotto del trentacinque per cento e la  rendita  catastale
rivalutata  del  cinque  percento  calcolata  applicando  la  tariffa
d'estimo propria dell'immobile. 
    In  tal  modo,  dal  periodo  d'imposta  2012  (art.   4,   comma
5-septies),  il  beneficio  fiscale  accordato  risulta  notevolmente
ridimensionato e, rispetto al regime degli immobili non vincolati, la
differenza si rinviene solo nella maggiore riduzione forfettaria  del
canone di raffronto, ordinariamente stabilita nel quindici per cento,
portato al cinque per cento dal 2013. 
    Alla luce della ricostruzione normativa che  precede,  si  evince
come le norme censurate abbiano sostituito il regime fiscale speciale
antecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di  interesse
storico o artistico con uno meramente agevolato». 
    Da quanto sopra, parte ricorrente sostiene come la  Corte  stessa
avrebbe sottolineato l'inadeguatezza della tassazione  ai  sensi  del
citato comma 5-sexies  degli  immobili  vincolati,  in  raffronto  al
peculiare regime fiscale precedente di cui all'art. 11, comma 2,  del
d.lgs. n. 413/1991, rispetto al quale era stata sollevata a suo tempo
questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art.  53
della Costituzione, questione giudicata  dalla  Corte  manifestamente
infondata, proprio in considerazione "dell'obiettiva  difficolta'  di
ricavare per gli immobili di cui si tratta dal  reddito  locativo  il
reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e
conservazione  di  tali  beni"  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
346/2003). 
    Con la stessa sentenza n. 346/2003,  inoltre,  la  Corte  avrebbe
anche "... escluso la comparabilita' della disciplina  fiscale  degli
immobili di interesse storico o  artistico  con  quella  degli  altri
immobili ... in considerazione del complesso di vincoli  ed  obblighi
gravanti per legge sulla proprieta' di siffatti beni  quale  riflesso
della  tutela  costituzionale  loro  garantita  dall'art.  9,   comma
secondo, della Costituzione». 
    Alla luce di quanto sopra questo Collegio giudica le eccezioni di
parte meritevoli di accoglimento. Di fatto: 
        1)  Il  Trattato  sull'Unione  europea,  Carta  dei   Diritti
Fondamentali dell'Unione europea, (art. 3, comma 3) stabilisce che: 
          «L'Europa vigila sulla salvaguardia e  sullo  sviluppo  del
Patrimonio Culturale Europeo». 
        2)  La  Convenzione  per  la  salvaguardia   del   Patrimonio
architettonico d'Europa (Granada  1985)  che  all'art.  6,  comma  2,
prescrive di: 
          «...   ricorrere   all'occorrenza,   a    misure    fiscali
suscettibili di favorire la tutela di questo patrimonio». 
        3) La Costituzione della  Repubblica  italiana  espressamente
prevede (Art. 9, comma 2) che: 
          la Repubblica ... «Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico e artistico della Nazione». 
        4) il d.lgs. n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137» (premettendo che «In attuazione dell'art. 9 della  Costituzione,
la  Repubblica  tutela  e   valorizza   il   patrimonio   culturale»)
espressamente statuisce: 
          Fra i «principi» (art. 1, punto 5): 
    «I  privati  proprietari,  possessori   o   detentori   di   beni
appartenenti al patrimonio culturale  sono  tenuti  a  garantirne  la
conservazione». 
        Fra gli obblighi conservativi (art. 30, punto 3): 
          «I privati proprietari,  possessori  o  detentori  di  beni
culturali sono tenuti a gestirne la conservazione». 
    Ne consegue  che,  per  effetto  dei  suddetti  principi  supremi
fissati sia dalle prescrizioni dell'Unione europea  che  dalla  Carta
Costituzionale italiana e dalle leggi ordinarie in vigore: 
        a) Il patrimonio  storico  e  artistico  della  Nazione  deve
essere tutelato; 
        b) Che la Repubblica italiana si pone carico  di  tutelare  e
valorizzare il patrimonio culturale; 
        c) Che, per quanto, concerne lo Stato Italiano,  tale  tutela
viene delegata in quanto posta  a  carico  dei  privati  proprietari,
possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale e
che, l'inadempienza di  tale  obbligo  comporta  la  possibilita'  di
incorrere  nelle  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  733  c.p.  per
deterioramento del patrimonio storico o artistico; 
        d)  Che  la  tutela  puo'  essere  attuata  facendo  ricorso,
all'occorrenza, a misure fiscali suscettibili di favorire  la  tutela
di questo patrimonio. 
    Orbene, al Giudice Fiscale non resta che  valutare  se  la  nuova
normativa fiscale introdotta col chiaro intento (cosi' come  premesso
dalla Relazione Tecnica relativa alla novellata  disciplina  allegata
al disegno di legge -- Atto Senato n. 3184 -  XVI  legislatura  (vedi
allegato 6 del ricorso principale)) di provvedere  alla  «Abrogazione
del comma 2, art. 11, legge n. 413 del 1991, al  fine  di  ricondurre
gli  immobili  di  interesse  storico  o  artistico  alla  tassazione
prevista per gli altri immobili»  col  fine  di  perseguire  il  solo
recupero di gettito di cassa, stante che nella  stessa  relazione  si
evidenzia come per effetto della nuova formazione siano  recuperabili
(per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014) gettiti di maggiore IRPEF
di € 15,6 milioni ed IRES di € 43,2 milioni (totali €  58,8  milioni,
ad eccezione per l'anno 2012 in cui si prevede il  solo  acconto,  al
99%, per cui si prevedono € 58,2 milioni di  maggiore  incasso),  sia
comunque conforme alle norme costituzionali vigenti. 
    Dalla suddetta relazione  tecnica,  inoltre,  risulta  del  tutto
evidente  come  il  solo  giudizio  espresso  risulta  essere  quello
formulato  in  funzione  del  quantum   di   maggiore   contribuzione
ottenibile con la norma in via di approvazione e non di  quale  possa
essere l'impatto circa  la  salvaguardia  del  raggiunto  equilibrio,
attraverso la  norma  fino  ad  allora  in  vigore,  fra  la  debenza
tributaria e il ristoro dei costi sostenuti dai privati per la tutela
del beni vincolati, che l'art. 9, comma 2, della Costituzione pone  a
carico della Repubblica. 
    A giudizio di questo Collegio infatti, il comma  2  dell'art.  11
della legge n. 413/1991 aveva individuato un corretto equilibrio  fra
la debenza tributaria connessa agli immobili  vincolati  e  la  parte
eccedente rappresentata  dalla  parte  del  bene  oggetto  di  tutela
costituzionalmente garantita e connessa ai maggiori  oneri  necessari
alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. 
    In tale modo veniva attribuito: 
        a) All'una (debenza tributaria)  il  riferimento  al  reddito
degli immobili determinato mediante l'applicazione della  minore  tra
le tariffe d'estimo relative  alla  zona  censuaria  nella  quale  e'
collocato il fabbricato; 
        b) All'altra (parte rappresentata dal  patrimonio  artistico)
l'esenzione dall'imposta stante i vincoli e gli oneri posti a  carico
del possessore del bene per la tutela e conservazione dello stesso. 
    Proprio in considerazione «dell'obiettiva difficolta' di ricavare
per gli immobili di cui si tratta dal  reddito  locativo  il  reddito
effettivo, per  la  forte  incidenza  dei  costi  di  manutenzione  e
conservazione di tali beni» la Corte costituzionale con  sentenza  n.
346/2003  aveva   considerato   manifestamente   infondata   l'allora
eccezione di incostituzionalita' del regime fiscale fissato dall'art.
11, comma 2 del d.lgs. n. 413/1991. 
    A maggior ragione, i commi 5-quater e 5  sexies,  sostituendo  il
regime fiscale speciale riservato agli  immobili  vincolati  con  uno
meramente agevolato (riconducendolo, cioe' nel campo  della  semplice
agevolazione), di fatto elimina la  distinzione  sostanziale  fra  la
categoria  degli  immobili   di   interesse   storico   o   artistico
(rappresentativa di  forze  contributive  necessariamente  minori)  e
quella degli altri  immobili,  determinando  con  cio'  una  evidente
violazione dell'art. 9, comma  2,  della  Costituzione  ponendosi  in
contrasto con il principio di tutela a carico della Repubblica  della
tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione. 
    Inoltre, a giudizio di questo Collegio, la semplice  agevolazione
fiscale, che estende agli immobili vincolati locati il criterio della
riduzione forfettaria del canone  locativo,  in  ragione  delle  sole
esigenze manutentive (art. 37, comma 4-bis,  TUIR  917/1986),  omette
irragionevolmente di prevedere adeguate misure compensative a  fronte
«della forte incidenza dei costi di conservazione e  restauro  e  dei
pesanti oneri e vincoli limitanti la libera  disponibilita'  di  tali
beni» (Sentenza Corte costituzionale n. 446/2003), con la conseguente
violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  quale  effetto   della
evidente disparita' di trattamento, in  contrasto  con  il  principio
dell'uguaglianza  ivi   sancito,   nonche'   l'ulteriore   violazione
dell'art. 53 della Costituzione, per violazione del  principio  della
capacita' contributiva, in quanto la tassazione del 65%  del  reddito
locativo  non  trova  la   sua   causa   giustificativa   in   indici
concretamente rivelatori di reddito imponibile, non essendo collegata
ad una concreta attitudine del presupposto d'imposta  alla  effettiva
produzione del reddito. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La  CTP  di  Novara,  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente
infondata, nei termini e per i motivi sopra illustrati, la  questione
di legittimita' costituzionale della legge n. 44 del 26 aprile  2012,
di conversione con modificazioni del D.L. 2 marzo 2012, n.  6,  nella
parte in cui ha inserito all'art. 4 di quest'ultimo i commi 5-quater,
5-sexies, lettera a) in riferimento agli artt. 3, 9  comma  2,  e  53
della Costituzione. 
    Sospende il giudizio e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. 
 
        Cosi' deciso in Novara il 10 novembre 2015 
 
                 Il Presidente e Relatore: Martelli