N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2015
Ordinanza del 17 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi riuniti proposti da DHL Express (Italy) srl ed altri contro Autorita' di Regolazione dei trasporti ed altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Attribuzione all'Autorita' di regolazione dei trasporti (ART) del potere di determinare, a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, un contributo in misura non superiore dell'uno per mille del fatturato. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 37, comma 6, lett. b).(GU n.8 del 24-2-2016 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi numero di registro generale 796, 805, 834, 863, 954, 955, 956, 957 del 2015: r.g. 796/2015 proposto da DHL Express (Italy) S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.a., DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., Giorgio Gori S.r.l., Eurodifarm S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Catricala', G. Cesare Rizza e Marco Zotta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24; r.g. 805/2015 proposto da United Parcel Service Italia S.r.l., UPS Healthcare Italia S.r.l. e UPS SCS (Italy) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Sutti, Alessandro Boso Caretta, Ilaria Gobbato, Toti S. Musumeci e Chiara Carpignano, con domicilio eletto presso l'avv.to Toti S. Musumeci in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 14; r.g. 834/2015 proposto da CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, FEDIT - Federazione Italiana Trasportatori, ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali, TRASPORTOUNITO - FIAP, JAS - Jet Air Service S.p.a., Rhenus Logistics S.p.a., ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, FERCAM S.p.a., Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi - LEGACOOP SERVIZI, CFT - Societa' Cooperativa, TRANSCOOP - Societa' Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso l'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24; r.g. 863/2015 proposto da Venezia Terminal Passeggeri S.p.a., La Spezia Container Terminal S.p.a., Medcenter Container Terminal S.p.a., Porto Industriale Cagliari S.p.a., ASSITERMINAL - Associazione Italiana Terminalisti Portuali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Dondero, Stefano Malinconico, Davide Maresca e Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Federico Videtta in Torino, Via Cernaia, 30; r.g. 954/2015 proposto da Aviapartner S.p.a. e Aviapartner Handling S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; r.g. 955/2015 proposto da GH Catania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; r.g. 956/2015 proposto da Aviation Services S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; r.g. 957/2015 proposto da ALISUD - GESAC HANDLING - SERVISAIR 2 - Societa' consortile a responsabilita' limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; contro Autorita' di Regolarzione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale e' domiciliato in corso Stati Uniti, 45; Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore; Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore; per l'annullamento quanto al ricorso n. 796 del 2015: della delibera 23 gennaio 2014, n. 10, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, recante Determinazione in prima attuazione della aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalita' di riscossione e comunicazione all'Autorita' dei dati relativi; del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di approvazione della delibera citata, ai fini della sua esecutivita', non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della lettera standard datata 19 marzo 2014 (n. prot. U248/2014), oggetto: contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, la Lettera standard 19 marzo 2014, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, e ricevuta rispettivamente in data 21 marzo 2013 da DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. e in data 24 marzo 2014 da DHL Express (Italy) s.r.l. e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.; nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in particolare, ove occorra: (i) della determinazione 17 gennaio 2014, n. 9, del Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, recante Definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014, anch'essa notificata alle Ricorrenti in allegato alla Lettera standard 19 marzo 2014; (ii) della determinazione del Segretario generale 10 aprile 2014, n. 24, avente ad oggetto Ulteriori istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014; (iii) della lettera datata 11 aprile 2014, n. prot. U324, inviata per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti alle Ricorrenti, oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita'; della delibera ART 27 novembre 2014, n. 78, recante Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2015; la Delibera, pubblicata sul sito dell'ART in data ignota e comunicata alle Ricorrenti con lettera standard datata 17 aprile 2015 (n. prot. 2015/1735, oggetto: contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti la «Lettera standard); del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 di approvazione della Delibera ai fini della sua esecutivita', trasmesso all'ART in data 9 aprile 2015 e pubblicato sul sito dell'ART in data ignota (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); della determina 16 aprile 2015, n. 24, del Segretario generate dell'ART, recante Definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2015 (la Determina); della Lettera standard, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata; nonche' di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso, ai precedenti; quanto al ricorso n. 805 del 2015: della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 10/2014 del 23 gennaio 2014 concernente la determinazione in prima attuazione dell'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari, modalita' di riscossione e comunicazione dei dati relativi, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 qui parimenti impugnato; nonche', per quanto occorrer possa: a) delle note dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti nn. U 133/2013 e U 67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014 - non note -; c) della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto n. 1963 del 27 gennaio 2014 - non nota -; d) del parere espresso in merito dal Ministero dell'economia e della finanza con nota del Capo di Gabinetto n. 3358 del 7 febbraio 2014 con cui si rappresenta di non avere osservazioni da formulare - non noto -; e) della determinazione del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 912014 avente ad oggetto definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014; f) della determinazione del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 24/2014 avente ad oggetto ulteriori istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014; della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di Regolazione di Trasporti per l'anno 2015, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 (trasmesso il 9 aprile 2015 per le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorita' il 10 aprile 2015 con n. 1510); del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 che ha approvato la delibera 78/2014; nonche', per quanto occorrer possa, a) delle note del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto protocollo n. 647 del 14 gennaio 2015 e 4039 del 24 febbraio 2015 - non note - con le quali sono stati chiesti all'Autorita' di Regolazione dei Trasporti chiarimenti in merito alla menzionata delibera n. 78/2014; b) delle note dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti protocollo 2015/263 del 28 gennaio 2015 e 2015/1053 del 16 marzo - non note - con cui l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla menzionata delibera n. 78/2014; c) della nota del Ministero dell'economia e delle finanze-Capo di Gabinetto protocollo 6776 del 30 marzo 2015 - non nota - con la quale sono stati trasmessi i pareri del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generate della Stato; d) dei pareri - non noti - di cui al precedente punto c); e) della determina del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 24/2015 avente ad oggetto definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorche' non conosciuto; quanto al ricorso n. 834 del 2015: della nota dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti 17 aprile 2015 recante il prot. n. 2015/1735 inviata a ciascuna delle imprese ricorrenti e delle altre imprese associate alle organizzazioni ricorrenti e pervenuta loro nei giorni successivi avente ad oggetto il contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti con la quale si comunicavano gli atti sotto indicati e le istruzioni e informazioni relative al versamento del preteso contributo; della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014 concernente la misura di modalita' del versamento del contributo dovuto all'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015 recante l'approvazione della predetta deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014; della determina dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti 16 aprile 2015 n. 24 avente ad oggetto Definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso tra cui occorrendo, i seguenti atti richiamati nei sopra indicati provvedimenti ma di contenuto non conosciuto: le note del Ministero economia e finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 647 del 14 gennaio 2015 e prot. n. 4039 del 24 febbraio 2015; le note dell'ART prot. 2015/263 del 28 gennaio 2015 e prot. 2015/1053 del 16 marzo 2015; la nota Ministero economia e finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 6776 del 30 marzo 2015 e i citati pareri del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria, tutti citati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015; quanto al ricorso n. 863 del 2015: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 con cui ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e' stata approvata ai fini dell'esecutivita', la deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014 dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti; della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n. 78/2014 del 27 novembre 2014 concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015, come integrata dalla determina del Segretario generale A.R.T. n. 24 del 16 aprile 2015, nella sua interezza e, comunque, laddove assoggetta al contributo di funzionamento per l'anno 2015 anche le imprese esercenti l'attivita' di terminalisti portuali; di tutte le successive comunicazioni trasmesse dall'A.R.T. Ufficio Affari Generali, Amministrazione e Personale alle odierne ricorrenti aventi ad oggetto Contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti del 17 aprile 2015 prot. 2015/1736 inviata a Venezia Terminal Passeggeri; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Medcenter Container Terminal; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a La Spezia Container Terminal; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Porto Industriale Cagliari SPA - CICT Cagliari International Container Terminal; di tutti gli atti antecedenti, successivi a comunque connessi, ivi compresa la Determina del Segretario Generale n. 24 del 16 aprile 2015; quanto al ricorso n. 954 del 2015: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015 di approvazione della Deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; nonche' dei provvedimenti dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuti dalle ricorrenti il 27 aprile 2015), aventi ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; quanto al ricorso n. 955 del 2015: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 27 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; quanto al ricorso n. 956 del 2015: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' del versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; quanto al ricorso n. 957 del 2015: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' del versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; della predetta deliberazione dell'ART n. 78 del 2014; della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Le ricorrenti sono societa' che esercitano attivita' connesse con il trasporto (servizi di magazzinaggio, distribuzione, logistica, consulenza per la catena di distribuzione, trasporto merci per via aerea terrestre e marittima, trasporto espresso, spedizione, brokeraggio doganale, gestione di terminal portuali, handling aeroportuale, corriere espresso), ovvero sono associazioni di categoria rappresentative di detti settori. Con diversi provvedimenti, indirizzati a ciascuna delle societa' ricorrenti, l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) ha chiesto, per quanto di rispettiva competenza, il versamento del contributo dovuto all'Autorita' medesima per gli anni 2014 e 2015, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014, di approvazione della delibera ART n. 10/2014, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015, di approvazione della successiva delibera ART n. 78/2014. Le ricorrenti hanno impugnato, con diverse tipologie di censure, i singoli provvedimenti di sollecitazione del contributo, nonche' le due presupposte delibere dell'ART e i rispettivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione. La problematica centrale del contenzioso, comune a tutti i ricorsi, consiste nella difficolta' di individuare i soggetti tenuti al contributo ai sensi della normativa vigente; tutte le ricorrenti sostengono infatti di non essere tra gli obbligati al versamento del contributo, in quanto non appartenenti alla categoria dei «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati» i quali, in base all'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sono tenuti al versamento in favore dell'ART di un «contributo in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio». Talune parti ricorrenti hanno avanzato dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011 medesimo; la questione e' stata inoltre sottoposta d'ufficio a tutte le parti all'udienza di discussione. Recita l'art. 37 comma 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, per quanto qui di interesse: «Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti (ndr sic) dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato». Quanto alle attivita' cui e' finalizzato il finanziamento la norma richiama il comma 3, il quale disciplina non le competenze/attivita' dell'ART bensi' i poteri di cui la medesima dispone nell'ambito delle proprie competenze; per comprendere le competenze occorre leggere il precedente comma 2, a sua volta richiamato dal comma 3. Esso intesta all'ART poteri regolatori in materia di «trasporti e accesso alle relative infrastrutture». A tale formula segue una analitica elencazione di compiti, per lo piu' attinenti all'accesso alle infrastrutture di trasporto e agli oneri di servizio pubblico. Quanto alla perimetrazione dell'attivita' dell'ART (operazione indispensabile per individuare i «soggetti regolati» e quindi obbligati al pagamento del contributo) il comma 1 dell'art. 37, nella versione attualmente in vigore, pur collocando in linea di principio l'ART «nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481» attribuisce alla medesima competenza «nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione». In tale comma la vocazione dell'ART risulta dunque generalista nell'ambito della materia del trasporto, e tale da potenzialmente interessare l'intero settore, non ulteriormente qualificato con riferimento agli oneri di servizio pubblico; la norma evoca anzi una non meglio definita «disciplina europea dei trasporti». La versione originaria del comma 1 del decreto-legge recitava: «Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.» Gia' in sede di conversione il dettato normativo cessava di fare riferimento a specifici settori dei trasporti con l'introduzione della piu' ampia formula «disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture». La norma continuava, in ogni caso, a focalizzare il proprio interesse sulla liberalizzazione del settore. Tra i criteri direttivi per l'emanazione dei regolamenti vi era l'intestazione, ad una delle gia' esistenti Autorita' Indipendenti aventi le funzioni piu' affini a quelle oggetto di nuova regolazione, di una serie di competenze in buona parte coincidenti con l'elencazione di cui ancora all'odierno comma 2 dell'art. 37. Pertanto l'originaria vocazione dell'ART (neppure concepita come distinta Autorita' Indipendente) era, in coerenza con la ancor oggi vigente rubrica dell'articolo, principalmente la «liberalizzazione del settore dei trasporti», con specifico riguardo ai settori del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, cioe' a tipologie di trasporto per definizione vincolate a servizi di rete, a presupposte concessioni amministrative, o ancora ad oneri di servizio pubblico. Il comma 1 dell'art. 37, come detto, e' stato tuttavia piu' volte modificato prima che l'Autorita' entrasse in funzione, in particolare dall'art. 36, comma 1, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e cio' senza che la disciplina del contributo venisse mai adeguata o chiarita. All'esito delle modifiche, oltre ad essere stata individuata una autonoma Autorita' dei Trasporti, la vocazione dell'ente pare significativamente ampliata, in quanto riferita da un lato al generico concetto di «trasporti» (dal quale non si vede come escludere tout court, come preteso dai ricorrenti, i trasporti terrestri), e dall'altro alla «disciplina europea» dei medesimi. Quest'ultimo parametro non puo' che essere letto alla luce del Titolo VI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 90-100) il quale, oltre a contemplare tutte le tipologie di trasporto (ferroviario, stradale, per via aerea e marittima), individua nei trasporti non solo un mercato in cui promuovere la concorrenza ma anche uno strumento di complessiva coesione dell'Unione e degli ulteriori mercati, evocando, ad esempio, aspetti di sicurezza e mobilita' di carattere generale. Sulla scorta dei Trattati la politica europea dei trasporti si e' infatti sviluppata attraverso numerosi Libri Bianchi e Libri Verdi non solo sulla direttrice concorrenziale ma anche con prese di posizione riferite agli elevati rischi di fallimento del mercato stesso (una volta creato) in un settore che presenta fisiologiche barriere naturali e amministrative all'ingresso e si presta a distorsioni, sui connessi profili di sicurezza, sulle ricadute ambientali, sulla necessita' di favorire l'intermodalita' dei trasporti, sui costi sociali e le esternalita' negative proprie di questi servizi (ad esempio in termini di inquinamento, congestione delle pur «limitate» vie di comunicazione, sfruttamento di infrastrutture). Gia' nel «Libro Bianco. Pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM (1998) 466 def. del 22 luglio 1998» la Commissione Europea utilizzava, ad esempio, il concetto di «costo marginale sociale dei trasporti»; nella COM(2008) 435 def. dell'8 luglio 2008 vengono suggerite politiche di internalizzazione di questi costi per evitare che restino a solo carico della collettivita'. D'altro canto sia la politica europea dei trasporti che la disciplina dell'ART pongono attenzione alla tutela del consumatore/utente finale, tutela che evidentemente meglio si realizza se la filiera viene presa in considerazione nel suo complesso. Pare in definitiva indiscutibile che, ancorche' la rubrica dell'art. 1 sia rimasta immutata con riferimento alle esigenze di «liberalizzazione», la scelta del legislatore, al momento della istituzione di una autonoma Autorita', sia stata quella di una piu' ampia vocazione della medesima, coerentemente con la creazione di un soggetto distinto da preesistenti Autorita' Indipendenti; limitarne le competenze a profili specificatamente concorrenziali ne avrebbe reso le funzioni per lo piu' sovrapponibili a quelle dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. Siffatta evoluzione normativa sconta, tuttavia, il mancato adeguamento, in termini di specificita' ed individuazione dei soggetti destinatari, delle disposizioni inerenti il contributo. E' infatti ovvio che, se pure appare coerente con la moderna politica europea dei trasporti una attenzione al settore nel suo complesso a tutela di rilevantissimi interessi (dei consumatori, ambientali, economici), le cui esigenze di regolazione trascendono i tradizionali confini della concorrenza o del servizio pubblico, l'imposizione di forme di contribuzione coattiva soggiace a specifici vincoli costituzionali in termini di riserva di legge (ancorche' relativa), tassativita', progressivita' e prevedibilita' del carico fiscale. Paiono dunque al collegio rilevanti e non manifestamente infondati i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, con particolare riferimento alla violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione. Quanto alla rilevanza della questione ai fini del decidere essa e' indubbia, posto che l'intero contenzioso si fonda proprio sulla difficolta' di individuare, sulla scorta delle contestate disposizioni e delle loro possibili alternative interpretazioni, l'esatta platea dei destinatari del contributo. L'obiettiva sussistenza di un problema di carattere normativo e' stata stigmatizzata anche nel secondo Rapporto Annuale presentato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti al Parlamento, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in cui si legge testualmente: «La materia dell'autofinanziamento e' oggetto di ricorsi, in particolare in merito al perimetro dei soggetti tenuti al versamento del contributo all'autofinanziamento dell'Autorita'. La situazione richiede interventi legislativi urgenti al fine di assicurare la certezza delle fonti di finanziamento delle attivita'». Quanto alla non manifesta infondatezza preliminarmente il contributo non puo' che essere inquadrato quale imposizione fiscale o prestazione patrimoniale imposta a carico dei destinatari. Risulta infatti al proposito pertinente la pronuncia della Corte costituzionale n. 256 del 2007, la quale ha avuto ad oggetto l'art. 1 comma 67 della legge n. 266/2005. Quest'ultimo, con riferimento all'allora Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC) recita: «L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza». Nella citata pronuncia la Corte costituzionale, dirimendo un conflitto tra Stato e Regioni, ha osservato che la disciplina del contributo era riconducibile alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui presentava i principali requisiti. In particolare, si legge nella pronuncia, «si tratta di una contribuzione - imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attivita' dell'ente - alle spese necessarie e consentire l'esercizio della sua attivita' istituzionale, che si caratterizza per la doverosita' della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa e il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il primo requisito e' soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi e in difetto di rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo in quanto e' connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorita'; il terzo in quanto l'entita' di detta contribuzione e' determinata con una percentuale rispetto ai ricavi delle imprese regolate». Nel caso di specie il contributo viene imposto a carico dei gestori dei «servizi regolati» (con le gia' evidenziate ambiguita' che l'evoluzione normativa ha apportato al concetto) in termini generali ed e' strumentale al finanziamento della spesa pubblica sottesa all'operativita' dell'Autorita'; esso e' del tutto avulso da rapporti di corrispettivita' con specifici servizi, sicche' resta anche non pertinente la giurisprudenza invocata da talune delle ricorrenti in materia di «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni radiotelevisive», con riferimento all'art. 6 comma 1 lettera b) e comma 2 della legge n. 249/97 nonche' all'art. 2 comma 38 della legge n. 431/95. In quest'ultimo specifico ambito, infatti, presidiato da una puntuale normativa comunitaria (ben differente dell'evocazione del complessivo «diritto europeo dei trasporti»), la disposizione puo' essere ritenuta specifica perche' si inserisce su un mercato ben piu' agevole da circoscrivere; la giurisprudenza nazionale e comunitaria, inoltre, hanno ricostruito il contributo quale sostanziale corrispettivo di specifiche attivita' regolatorie ed amministrative, aspetto che, per le ragioni gia' esposte, non si evince nella disposizione in esame. In definitiva ritiene il collegio che il contributo non possa che ascriversi alle prestazioni patrimoniali imposte di carattere generale; pacificamente, poi, «la denominazione della prestazione non e' rilevante poiche' il criterio decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della Costituzione e' che si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto d'autorita'» (Corte costituzionale n. 4/1957). Cosi' inquadrata la fattispecie, ne consegue la necessita' di valutare se la scarna disposizione di legge che la disciplina rispetti i parametri dettati dall'art. 23 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di riserva di legge e, in subordine, se l'ampia e indiscriminata potenziale platea di obbligati non comporti, a fronte di una unitaria disposizione, possibili contrasti con l'art. 3 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale la riserva relativa di legge in materia impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa quanto al presupposto, alla base imponibile, ai soggetti passivi, all'aliquota, nonche' alla determinazione della c.d. «quota di prelievo» (Corte costituzionale n. 350/2007). Nel caso di specie paiono al collegio porsi dubbi di rispetto di siffatti principi con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti incisi e della «quota di prelievo», oltre che, in subordine, e come detto, con riferimento all'art. 3 per la parificazione di posizioni tra loro estremamente difformi. La norma presenta infatti significative peculiarita' (in termini di genericita') rispetto a quanto prescritto dall'art. 38 comma 2 legge n. 431/95, riferito alle tradizionali Autorita' regolatorie in materia di pubblici servizi (AEEG e AGcom), nel cui generale «contesto» la stessa ART e' stata istituita. La pur similare disposizione del 1995 si distingue per i seguenti significativi aspetti. 1. L'individuazione, oltre che di un massimo percentuale di ricavi suscettibili di costituire la base imponibile a carico degli obbligati, anche di un tetto complessivo di oneri e costi (suddivisi tra finanziamento pubblico e privato) imputabili all'istituzione e al funzionamento dell'Autorita'. Nel caso di interesse, invece, la legge indica la percentuale massima di fatturato suscettibile di prelievo a carico di ciascun obbligato, fissa un tetto alla sola quota di finanziamenti pubblici ma non stabilisce un limite di costi globali destinati all'ART. Ne' pare soddisfacente sostenere che tale limite si ricaverebbe, implicitamente, da quanto necessario per la gestione della struttura dell'ART poiche', trattandosi di Autorita' Indipendente che presenta spiccata autonoma organizzativa e gestionale, la stessa Autorita', oltre a fissare il contributo, individua anche le proprie stesse esigenze organizzative; essa potrebbe quindi scegliere di applicare sempre l'aliquota massima, contestualmente autodeterminando la propria struttura in tal senso, senza che sia rinvenibile nella legge una predeterminazione del tetto di spesa (pubblica) ad essa spettante. Per tale profilo non pare quindi sostanzialmente rispettata la riserva di legge quanto alla predeterminazione della «quota di prelievo». 2. La disposizione del 1995 individua la percentuale del contributo con riferimento ai «ricavi», mentre la norma in analisi utilizza il piu' opinabile concetto di «fatturato»; potrebbe quindi mettersi in dubbio la sufficiente determinazione della base imponibile; 3. La disposizione in tema di servizi di pubblica utilita', infine, e' indirizzata ad Autorita' quali la AEEG e la AgCom, che regolano mercati (energia, telecomunicazioni) caratterizzati da elevata specificita' e specializzazione degli attori. Il mercato dei trasporti e loro «accessori», per contro, cosi' genericamente richiamato dal legislatore come elemento di individuazione dei soggetti incisi dall'imposizione (come per altro palesato dalla natura disparata delle attivita' svolte degli odierni ricorrenti), pur presentando esigenze di regolazione complessiva ed organica ormai pacificamente riconosciute anche a livello europeo, pare al collegio richiedere un maggior rigore normativo nella definizione della platea dei destinatari del contributo e della sua struttura In ogni caso la parificazione di siffatta indefinita platea entra in conflitto con l'art. 3 della costituzione. Si consideri quanto avvenuto con le delibere impugnate; nell'apparente e non rigorosa cornice normativa sono stati individuati come omogenei destinatari del contributo soggetti che, pur parte del mercato dei trasporti, e non certo impermeabili ad esigenze di regolazione, sono in posizione assolutamente difforme tra loro (le esigenze di regolazione rispetto ad un gestore di rete o a un concessionario di servizio pubblico, piuttosto che rispetto ad un mero prestatore di servizi di trasporto su strada sono ovviamente di diversa entita' e natura); la stessa Autorita' ha individuato una sorta di soglia «de minimis» di fatturato imponibile (non evincibile in alcun modo nella legge, con il risultato di poter essere elevata o abbassata ad libitum) soluzione che, benche' ragionevole, induce, con modalita' sostanzialmente arbitrarie, notevoli effetti in termini di maggiore o minore suddivisione del carico impositivo su platee piu' o meno ampie di destinatari. Con la soluzione adottata, ad esempio, risultano di fatto esentati dal contributo soggetti, come i taxisti, espressamente menzionati nella legge tra la platea dei soggetti regolati. A cio' si aggiunga che i soggetti incisi sono, a vario titolo, imprenditori del mercato dei trasporti; l'imprevedibilita' degli oneri impositivi si traduce allora anche in una potenziale violazione della loro libera iniziativa economica, che trova tutela nell'art. 41 della Costituzione. Nella pronuncia Corte costituzionale 10/2015, evidenziato che ben puo' il legislatore individuare specifici settori di mercato da assoggettare ad altrettanto specifica tassazione, in ragione delle peculiari caratteristiche degli stessi (quali barriere all'ingresso e anelasticita' della domanda che possono garantire parziali rendite di posizione), ha precisato che tanto e' possibile nei limiti in cui si traduca in una coerente, proporzionale e ragionevole struttura dell'imposta. Nel senso dell'illegittimita' costituzionale di norme impositive che hanno parificato fattispecie tra loro difformi si e' pronunciata la sentenza Corte costituzionale n. 83/2015 (nel presente caso la parificazione cade sui soggetti, nella pronuncia della Corte la parificazione riguardava gli «oggetti»). La stessa pronuncia ha censurato la normativa ivi analizzata sia per la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei a limitare la discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della normativa, sia in quanto non prevedeva alcuna forma procedurale partecipativa; quest'ultima possibilita', infatti, e' stata talvolta indicata dalla giurisprudenza costituzionale come possibile correttivo alla elasticita' delle prescrizioni legislative (in tal senso le sentenze della Corte costituzionale n. 180/96, 157/96, 182/94) idonea a garantire il rispetto dei parametri dell'art. 23, pur a fronte di un apparente deficit di tassativita' della norma primaria. Siffatto correttivo non e' presente nel caso di specie, restando quindi intatti i gia' prospettati dubbi di compatibilita' della norma con l'art. 23 della Costituzione. Innanzitutto la normativa speciale non prevede una partecipazione nella fase di elaborazione del regolamento che disciplina il contributo. I provvedimenti impugnati, per il loro carattere generale, neppure soggiacciono ai principi di partecipazione ai sensi dell'art 13 della legge n. 241/90. Ancora, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del decreto-legge n. 201/2011, l'ART esercita le proprie competenze in applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni organizzative e di funzionamento dettate dalla legge n. 481/1995; quest'ultima all'art. 2 richiama specifiche disposizioni in materia di procedimento amministrativo (ad esempio in tema di responsabile del procedimento, garanzia del contraddittorio, conoscibilita' degli atti istruttori) ma nessuna forma partecipativa, coerentemente con la natura dell'atto, e' prevista con riferimento alla delibera sui contributi, e tanto, come visto, sia nella disciplina del decreto-legge n. 201/2011, che in quella dalla legge n. 481/95. In fatto e' pacifico che, per la prima delle delibere oggetto di impugnativa, nessuna forma di partecipazione sia stata attivata; l'ART afferma di aver, per contro, proceduto ad ampie consultazioni degli interessati per l'adozione della delibera n. 78/2014 (circostanza contestata dai ricorrenti), evidenziando comunque la difficolta' di coinvolgere un numero cosi' elevato e indefinito di soggetti. Premesso che l'indeterminatezza dei destinatari dell'imposizione, secondo la stessa difesa dell'ART, si e' quindi tradotta anche in indeterminatezza dei potenziali soggetti destinatari di eventuali garanzie partecipative, la difficolta' di concretizzare la partecipazione in fattispecie di questa natura coincide con la ratio legis di esclusione della partecipazione per la predisposizione di atti di carattere generale. Fermo quindi che il dettato normativo non impone forme di partecipazione procedimentale, lo sforzo che la stessa ART ha asseritamente condotto per realizzarle, in un contesto di indeterminatezza della fattispecie normativa, non sembra al collegio idoneo in alcun modo a soddisfare il parametro costituzionale. Il collegio ritiene poi che la peculiarita' del soggetto destinatario del contributo porrebbe, ove quest'ultimo fosse determinato con la collaborazione dei soggetti incisi, anche un problema di rispetto dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita'/neutralita' della stessa. La problematica si colloca infatti in un delicato crocevia di valori e potrebbe rendere preferibile una piu' rigorosa lettura della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte in siffatto ambito, con ulteriore rafforzamento dei dubbi di legittimita' costituzionale gia' espressi. Fisiologicamente le Autorita' Indipendenti sono prive di legittimazione politica, a differenza della maggior parte dei soggetti ordinariamente deputati all'emanazione delle fonti secondarie integrative; questi ultimi di norma, ancorche' non espressione dello Stato-Comunita', sono soggetti a responsabilita' politica, che rende giustificata la loro sostanziale compartecipazione al potere impositivo; tale giustificazione ovviamente non si attaglia alle Autorita' Indipendenti. A cio' si aggiunga che, benche' l'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge preveda che il regolamento in materia di contributo sia «sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», si legge nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle impugnate delibere che, per non influenzare il contenzioso pendente e nelle more dello stesso, «tenuto conto dell'autonomia della decisione riconosciuta all'Autorita' di Regolazione dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni», le delibere vengono approvate pur presenti la criticita' in termini di individuazione dei soggetti obbligati. La scelta governativa e' quindi stata quella di valorizzare l'indipendenza dell'Autorita'. Ancora la legittimita' dell'integrazione della riserva di legge da parte di fonti secondarie viene, come visto, giustificata dal giudice delle leggi anche quando ragionevolmente circoscritta dalla previsione di meccanismi partecipativi a favore dei destinatari dell'imposizione. La soluzione parrebbe coerente con la presente fattispecie, poiche' e' comunemente condiviso l'assunto per cui proprio le garanzie partecipative sarebbero le piu' idonee, in materia di Autorita' Indipendenti, a fornire giustificazione agli ampi poteri regolatori e decisionali alle medesime riconosciuti in assenza di legittimazione e responsabilita' politica. Tuttavia, la' dove si tratti di determinare puntualmente le fonti di finanziamento dell'Autorita' (la cui autonomia finanziaria e' garanzia stessa di indipendenza), le esigenze di neutralita' e indipendenza ben possono entrare in conflitto con interventi partecipativi significativi da parte dei destinatari della regolazione. Non si vede infatti come possa contestualmente predicarsi la necessita' di un parziale distacco dell'ente dai meccanismi tradizionali della finanza pubblica, per garantirne l'autonomia rispetto al potere politico, e richiedere poi una necessaria ed incisiva partecipazione (se non al fine di acquisire meri dati tecnici, si pensi alla determinazione dei «fatturati rilevanti»), dei destinatari del contributo; l'esigenza di autonomia e neutralita' si pone, infatti, parallelamente sia rispetto al potere politico che, e tanto piu', rispetto ai poteri economici destinatari della regolazione. In tale contesto e' evidente che, quanto piu' la riserva relativa di legge in materia di contributo obbligatorio sara' rigorosamente interpretata, con necessaria determinazione di criteri effettivi e chiari, tanto maggiore sara' la garanzia di indipendenza della stessa Autorita'. Per quest'ultimo profilo, che incide su aspetti strettamente organizzativi dell'Autorita', si ritiene pertanto che il difetto di tassativita' della norma ponga anche un dubbio di compatibilita' con l'art. 97 della Costituzione, alla luce delle esigenze di imparzialita' che la peculiare posizione dell'Autorita' traduce nel piu' pregnante concetto di neutralita'. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, il tribunale amministrativo regionale Piemonte solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, nella parte in cui attribuisce all'ART un potere di determinazione di una prestazione patrimoniale imposta senza individuare i necessari presupposti dell'imposizione, per violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione. Resta confermata la sospensione degli atti come gia' disposta con ordinanza n. 346/2015 di questo TAR. Il presente giudizio resta sospeso fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 ed 80 del c.p.a. e 295 c.p.c.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Primo Referendario Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore Il Presidente: Salamone L'Estensore: Malanetto