N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 marzo 2016

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria   l'8
marzo 2016 (della Regione Puglia). 
 
Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi  -
  Conferimento da parte del Ministero dello sviluppo  economico  alla
  Societa'  Petroceltic  Italia  S.r.l.  del  permesso   di   ricerca
  «B.R274.EL» ricadente nella «zona B» del mar  Adriatico  -  Mancato
  coinvolgimento nel relativo procedimento della Regione  Puglia,  in
  forma  di  intesa  o,  in  subordine,  di  parere  -  Richiesta  di
  autorimessione   di   questione   incidentale    di    legittimita'
  costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma,  della
  legge n. 9 del 1991. 
- Decreto del Ministero dello sviluppo  economico  22  dicembre  2015
  ("Conferimento del permesso di ricerca  «B.R274.EL»  alla  Societa'
  Petroceltic Italia S.r.l."). 
(GU n.16 del 20-4-2016 )
     Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione  Puglia,  in
persona del  Presidente  pro-tempore  della  Giunta  regionale  dott.
Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione  della  Giunta
regionale n.  154  del  23  febbraio  2016,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  prof.  Marcello  Cecchetti  del  Foro  di  Firenze   (pec:
marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it)   ed    elettivamente
domiciliato  presso  lo  studio  di  quest'ultimo  in  Roma,   Piazza
Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto, 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro-tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato,
e per esso al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il  potere  di
adottare  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  22
dicembre 2015, di conferimento del permesso  di  ricerca  «B.R274.EL»
alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l., pubblicato  al  n.  176  del
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n.  12  del
31 dicembre 2015, in quanto lesivo delle attribuzioni  costituzionali
della Regione Puglia riconosciute dagli articoli 117, terzo comma,  e
118,  primo  comma,  della  Costituzione,  come  interpretati   dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  303  del
2003. 
I. - Premessa.  La  vicenda  da  cui  trae  origine  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015  di  conferimento
del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic  Italia
S.r.l. 
    In data 31 ottobre 2006 la Societa' Petroceltic  Elsa  S.r.l.  ha
presentato  tre  istanze  finalizzate  al  rilascio  di   altrettanti
permessi di ricerca di idrocarburi  liquidi  e  gassosi  (denominati,
rispettivamente,   «d494B.R-.EL»,    «d497B.R-.EL»,    «d498B.R-.EL»)
ricadenti nella «zona B» del Mar Adriatico. 
    In relazione a tali istanze la Commissione per gli Idrocarburi  e
le Risorse minerarie  (CIRM)  si  e'  espressa  favorevolmente  nella
seduta del 7 maggio 2008. 
    Quindi, in data 29 novembre 2010, la Societa' (che  nel  2009  ha
cambiato denominazione  sociale  in  Petroceltic  Italia  S.r.l.)  ha
chiesto  la  riperimetrazione  e  l'unificazione  delle  aree  e  dei
programmi di lavoro afferenti alle tre originarie istanze di permesso
di ricerca, ed e' stata invitata, nel gennaio 2011, a  consegnare  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilita'
ambientale. 
    Sull'istanza   («d494B.R-.EL»)   ottenuta   dall'accorpamento   e
riperimetrazione  delle  tre  precedenti  istanze  si  e'  nuovamente
pronunciata in senso favorevole la Commissione per gli Idrocarburi  e
le Risorse minerarie (CIRM) nel febbraio 2011. 
    L'anno seguente si sono espresse al riguardo anche  la  Provincia
di Campobasso, la quale si e'  pronunciata  favorevolmente  solo  con
riguardo alla prima e alla seconda fase del programma dei  lavori,  e
la Regione  Molise,  che  con  delibera  della  Giunta  regionale  ha
espresso parere sfavorevole, in quanto ha  rilevato  la  mancanza  di
dati  sufficienti  per   poter   valutare   il   potenziale   impatto
sull'ecosistema marino del programma dei lavori. 
    Tali pareri sono stati tenuti in  considerazione  ai  fini  della
successiva valutazione  formulata  dal  Ministero  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  in
ordine all'impatto ambientale dell'istanza «d494B.R-.EL»: valutazione
che  ha  avuto  comunque  esito  positivo   (decr.   Prot.   n.   DVA
DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012). 
    A questo punto del procedimento, con nota del 18 ottobre 2012, il
Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  comunicato  alla  Societa'
proponente la determinazione di accogliere l'istanza «d494B.R-.EL»  e
ha invitato, al  contempo,  quest'ultima  a  presentare  copia  della
predetta istanza, nonche' ogni altro  documento  ritenuto  utile  per
l'adozione degli atti di rispettiva competenza. 
    A seguire sono  intervenuti  i  nulla-osta  al  conferimento  del
permesso di ricerca da parte del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali -  Dipartimento  delle  politiche  competitive
della qualita' agroalimentare e  della  pesca  -  Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura (nota prot. n. 0030960  del
13 novembre 2012), da parte della  Capitaneria  di  porto  di  Ortona
(nota prot. n. 06.04.02/25620 del 14 dicembre 2012), da  parte  della
Capitaneria di porto di Termoli (nota prot. n. 03.03.24/23473 del  21
dicembre  2012),  e,   infine,   da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti (nota prot. 0002235 del 21 febbraio 2013),
mentre il  Comune  di  Termoli  ha  espresso  parere  non  favorevole
all'istanza «d494B.R-.EL». 
    Il procedimento si e', poi, concluso con il decreto del Ministero
dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n.  176  del
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n.  12  del
31 dicembre 2015, con il  quale  e'  stato  conferito  alla  Societa'
Petroceltic Italia S.r.l.  il  permesso  di  ricerca  di  idrocarburi
liquidi e gassosi («B.R274.EL») ricadente nel  Mar  Adriatico  ("zona
B") e, piu' precisamente, nell'area marina come delimitata  ai  sensi
delle previsioni dell'art. 2 e delle coordinate  geografiche  di  cui
alla tabella allegata al decreto medesimo. 
II. - La normativa rilevante per il caso di specie. 
    II.1. -  Come  e'  agevole  evincere  dalla  ricostruzione  della
vicenda in  esame,  il  procedimento  relativo  al  conferimento  del
permesso di ricerca  «B.R274.EL»  alla  Societa'  Petroceltic  si  e'
svolto per la sua quasi totalita' prima dell'entrata  in  vigore  del
decreto-legge  n.  133   del   2014   (convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), il quale, come e'  noto,
e' intervenuto in materia  introducendo  e  disciplinando  il  titolo
concessorio unico per le attivita' di ricerca  e  coltivazione  degli
idrocarburi liquidi e gassosi. Il procedimento per  il  rilascio  del
permesso di ricerca, infatti,  ha  avuto  inizio  nel  2006,  ed  e',
pertanto, ricaduto nell'ambito della disciplina dettata, per quel che
qui interessa, dalla legge n. 9 del 1991,  dalla  legge  n.  239  del
2004, nonche' dal d.lgs. n. 152 del 2006. 
    II.2. -  Quanto  al  primo  degli  atti  normativi  citati,  esso
all'art. 5, comma 1, dispone che «Il permesso di ricerca e' esclusivo
ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento
o  di  Bolzano  territorialmente  interessata  e  previa  domanda  da
presentare   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche  che  dimostrino  la
necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si impegnino
a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative  adeguate
alle  attivita'  previste,  nel  rispetto  degli  impegni   contratti
dall'Italia  in  sede  di  accordi  internazionali  per   la   tutela
dell'ambiente marino», e all'art.  6  ribadisce  nuovamente  che  «Il
permesso  di  ricerca  e'  accordato   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato
tecnico per gli idrocarburi  e  la  geotermia,  e  la  regione  o  la
provincia  autonoma  di  Trento   o   di   Bolzano   territorialmente
interessata  di  concerto,  per  le  rispettive  competenze,  con  il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile  per
quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da  svolgere
nell'ambito del demanio marittimo,  del  mare  territoriale  e  della
piattaforma continentale» (comma 1). 
    II.3. - Quindi, la legge n. 239 del 2004, all'art.  1,  comma  7,
indica - tra le funzioni che devono essere  esercitate  dallo  Stato,
«anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» -
«le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, ivi  comprese  le  funzioni  di  polizia  mineraria»,  e
specifica che tali determinazioni devono  essere  adottate,  «per  la
terraferma, di intesa con le regioni interessate» (lett. n). Al comma
8-bis viene, poi, disciplinata la procedura  attivabile  in  caso  di
mancato raggiungimento delle intese richieste ai precedenti commi 7 e
8 (oggi, a seguito dell'art. 1, comma 242, della  legge  n.  208  del
2015, concernente le sole funzioni di cui al comma 8). 
    II.4. -  Peraltro,  occorre  aggiungere  che  alle  norme  finora
richiamate hanno dato attuazione diversi decreti ministeriali che  si
sono avvicendati prima dell'adozione del d.m. 25 marzo 2015  (d.m.  6
agosto  1991,  d.m.  26  aprile  2010  e  d.m.  4  marzo  2011).   In
particolare, tanto il d.m. 26 aprile 2010, quanto  il  d.m.  4  marzo
2011, ormai entrambi abrogati, contenevano previsioni  relative  alla
necessita' di acquisire un'intesa  con  la  Regione  territorialmente
interessata dal permesso  di  ricerca,  qualora  quest'ultimo  avesse
riguardato attivita' da svolgersi sulla terraferma (art. 1, comma  3,
d.m. 26 aprile 2010, e art. 3, comma 1, d.m. 4 marzo 2011). 
    In  sostanza,   secondo   il   quadro   normativo   tratteggiato,
nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi  di
ricerca di idrocarburi e' necessario sentire le  Regioni  interessate
qualora le attivita' da svolgere  secondo  il  programma  dei  lavori
siano localizzate in mare (articoli 5, comma 1, e 6, comma  1,  legge
n. 9 del 1991), mentre e' fatto obbligo  di  acquisire  l'intesa  con
tali Regioni laddove le medesime attivita' riguardino  la  terraferma
(art. 1, comma 7, lett. n), legge n. 239 del 2004). 
    II.5. - Infine, in  riferimento  al  caso  di  specie,  viene  in
rilievo l'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, il  quale,  prima
dell'intervento del d.l. n. 83 del 2012, cosi' stabiliva: «Ai fini di
tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  all'interno  del  perimetro
delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di
tutela ambientale, in virtu'  di  leggi  nazionali,  regionali  o  in
attuazione di atti  e  convenzioni  internazionali  sono  vietate  le
attivita' di ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e  9
della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto  e'  altresi'  stabilito
nelle zone di mare poste entro dodici  miglia  marine  dal  perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per
i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro  cinque
miglia dalle linee di base delle acque  territoriali  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale.  Per  la  baia  storica  del  Golfo  di
Taranto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi  liquidi
e' stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa». 
    Quindi, come accennato, il d.l. n. 83 del 2012 ha  modificato  la
disposizione  citata  trasformandone  il  testo  come  riportato   di
seguito:  «Ai  fini  di  tutela  dell'ambiente   e   dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e  costiere  a  qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtu'  di  leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
dell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree  marine  e  costiere  protette,  fatti  salvi   i   procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  29
giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e  concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai  fini  della  esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e  coltivazione  da  autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali  relative  proroghe  e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti  e  connessi.
Le predette attivita' sono  autorizzate  previa  sottoposizione  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui  agli  articoli
21 e seguenti del presente decreto,  sentito  il  parere  degli  enti
locali posti in un raggio  di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e
costiere interessate dalle attivita' di cui al primo  periodo,  fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies, della legge 23
agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali
da  esso  stabiliti,   dagli   uffici   territoriali   di   vigilanza
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse,
che trasmettono copia  delle  relative  autorizzazioni  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare». 
    Da ultimo, e' opportuno precisare che, sebbene la modifica de qua
non incida ratione temporis sul procedimento in esame,  sull'art.  6,
comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 e' intervenuta la legge  n.  208
del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), la quale ha  sostituito  il
secondo e il terzo periodo della disposizione citata con i  seguenti:
«Il divieto e' altresi' stabilito nelle  zone  di  mare  poste  entro
dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro  costiero
nazionale e dal  perimetro  esterno  delle  suddette  aree  marine  e
costiere protette. I titoli abilitativi gia'  rilasciati  sono  fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto  degli
standard di sicurezza  e  di  salvaguardia  ambientale.  Sono  sempre
assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela
dell'ambiente,   nonche'   le   operazioni   finali   di   ripristino
ambientale». 
    Dunque, tralasciando l'ultima modifica intervenuta per mano della
legge n. 208 del 2015, l'art. 6, comma 17, a seguito dell'entrata  in
vigore del d.l. n. 83 del 2012,  ha  consentito  che  sfuggissero  al
divieto relativo alle attivita' di ricerca, di  prospezione,  nonche'
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di cui  agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,  «nelle  zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree marine e costiere protette», i procedimenti concessori in corso,
tra i quali, pertanto, anche quello relativo al caso  di  specie,  il
quale - come si evince dalle coordinate geografiche dei vertici della
superficie oggetto del permesso di ricerca riportati nell'allegato al
decreto ministeriale di conferimento che qui si contesta  -  concerne
un'area collocata, almeno in parte,  entro  le  dodici  miglia  dalla
costa delle isole Tremiti. 
    II.6.  -  Tale  scenario  normativo  e'  sostanzialmente  rimasto
invariato anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 133  del
2014, e delle relative norme di attuazione contenute nel decreto  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  25  marzo  2015  (che  si   e'
sostituito al disciplinare-tipo di cui al citato d.m. 4 marzo 2011) e
nel decreto del  Direttore  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche  15  luglio   2015,   entrambi   applicabili   anche   ai
procedimenti concessori/autorizzatori in corso alla  rispettiva  data
di entrata in vigore (compreso quello in esame, che e' stato definito
nel dicembre 2015): ci si  riferisce,  in  particolare,  all'art.  3,
comma 4, d.m. 25 marzo 2015,  a  mente  del  quale  «Il  permesso  di
ricerca e' conferito con decreto del Ministero,  sentita  la  Sezione
UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato  disposto  6,
comma 4, della legge n. 9 /1991 e dell'art. 8, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per  i  titoli
in terraferma, con la regione  interessata,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 7, lettera n) della legge n.  239/2004,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto direttoriale di  cui  all'art.  19,  comma  6»,
nonche' all'art. 9, comma 1, del decreto direttoriale 15 luglio 2015,
secondo il quale il permesso di ricerca di cui alla l. n. 9 del  1991
e' conferito dal Ministero dello sviluppo economico «d'intesa, per  i
titoli in terraferma, con la Regione interessata». 
 
                                 *** 
 
    Il decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  indicato  in
epigrafe lede le attribuzioni costituzionali spettanti  alla  Regione
Puglia per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
III. - Non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015  di  conferimento
del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic  Italia
S.r.l. 
Lesione delle attribuzioni amministrative della Regione Puglia  nelle
materie  della  «Produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia»  e  del  «Governo  del   territorio»   (di   competenza
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma,  Cost.),
che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta'  ex
art. 118, primo comma, Cost. 
Sopravvenuta illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1,
e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, per violazione degli articoli 117,
terzo comma, e 118,  primo  comma,  Cost.,  come  interpretati  dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  303  del
2003. 
    III.1. - Dal quadro normativo delineato nel paragrafo  precedente
discende con tutta evidenza che  la  procedura  di  conferimento  del
permesso di ricerca  alla  Societa'  Petroceltic  Italia  S.r.l.  per
attivita' da svolgersi nella "zona B" del Mar Adriatico (e non  sulla
terraferma) avrebbe  dovuto  svolgersi  almeno  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge  n.
9 del 1991, a norma dei quali e'  necessario  che  siano  sentite  le
Regioni territorialmente  interessate  dalle  predette  attivita'  di
ricerca di idrocarburi liquidi e  gassosi.  Come  risulta  da  quanto
esposto in narrativa, le prescrizioni della legge n. 9 del 1991,  per
quel che riguarda la Regione Puglia, non sono  state  adempiute,  non
essendo stato acquisito il relativo parere regionale. Piu' avanti  si
mostrera', peraltro, che la posizione costituzionale  della  Regione,
cosi' come deriva dalla riforma operata dalla legge cost.  n.  3  del
2001, e' tale da far ritenere necessario non soltanto  il  menzionato
parere, ma anche l'acquisizione dell'intesa. 
    Prima di procedere  ad  illustrare  questo  punto,  tuttavia,  e'
necessario  procedere   all'esatta   individuazione   delle   Regioni
territorialmente interessate  dall'istanza  di  permesso  di  ricerca
presentata  dalla  Societa'  Petroceltic,  soprattutto  al  fine   di
dimostrare l'interesse attuale e  concreto  della  Regione  Puglia  a
impugnare  il  decreto  da  cui  origina  il  presente  conflitto  di
attribuzione,  e  la  conseguente  ammissibilita'   di   quest'ultimo
innanzitutto sotto il profilo soggettivo. 
    III.2. - Al riguardo, occorre rilevare che il perimetro dell'area
alla quale  afferisce  tale  permesso  e'  individuato  nello  stesso
decreto di conferimento del permesso medesimo e, in particolare,  nel
relativo allegato: nello specifico si tratta di un'area  situata  nel
Mar Adriatico (tra la costa molisana e le isole Tremiti),  una  parte
della quale e' posta a meno di dodici miglia dalla  costa  di  queste
ultime (le quali - come e' noto - rientrano nella Provincia  pugliese
di Foggia) e con  maggiore  precisione  a  10,4  miglia  dalla  costa
dell'isola di San Domino, a 11,7 miglia dalla costa dell'isola di San
Nicola, e a 11,6 miglia dalla costa dell'isola di Capraia (sul  punto
l'odierna ricorrente si riserva fin da ora di produrre  la  specifica
documentazione dalla  quale  emerge  inequivocabilmente  la  predetta
collocazione geografica dell'area di  ricerca).  Di  conseguenza,  le
Regioni  interessate  dal  procedimento  volto  al  conferimento  del
permesso di ricerca sono indubbiamente sia la  Regione  Molise,  sia,
per quel che qui piu' strettamente interessa, la Regione Puglia. 
    Quanto detto rende piu' che tangibile l'attualita' e  concretezza
dell'interesse della Regione Puglia in riferimento al procedimento di
rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi nell'area di  cui  si
e' detto, e, conseguentemente, anche il  suo  interesse  a  ricorrere
nella presente sede avverso l'atto che il  Ministero  dello  sviluppo
economico ha adottato a conclusione del procedimento in questione. 
    III.3. - Tuttavia, come si evince chiaramente dalla ricostruzione
della vicenda svolta al par. I, sulla base di quanto riportato  nello
stesso decreto che origina il presente conflitto, a differenza  della
Regione Molise,  la  Regione  Puglia  non  e'  stata  in  alcun  modo
coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del  permesso
di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Cio' ha  determinato
una evidente violazione delle attribuzioni  costituzionali  spettanti
all'odierna ricorrente. 
    A ben vedere, infatti, la funzione di conferimento  del  permesso
di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non e'  che  una
funzione amministrativa  ascrivibile  alle  materie  di  legislazione
concorrente  "produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia" e "governo del territorio" di cui all'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  avocata  in  sussidiarieta'  a  livello
statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost.: di  conseguenza,
secondo   l'interpretazione   consolidata   che   la   giurisprudenza
costituzionale  offre  del  "meccanismo  ascensionale"   della   c.d.
"chiamata in sussidiarieta'" di funzioni amministrative ricadenti  in
ambiti  di  legislazione  concorrente  o  residuale   regionale,   la
disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni dovrebbe prevedere
moduli collaborativi "forti", ovvero  le  intese  (cfr.,  per  tutte,
Corte cost sent. n.  303  del  2003,  par.  2.2  del  Considerato  in
diritto: «I principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono con
il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e
possono   giustificarne   una   deroga   solo   se   la   valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affitta
da  irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto   di
costituzionalita', e sia oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli articoli 117  e
118, primo comma,  sia  desumibile  anche  il  principio  dell'intesa
consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta'»,  la
quale  assume  «una  valenza  squisitamente  procedimentale,  poiche'
l'esigenza di esercizio unitario che consente  di  attrarre,  insieme
alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare
a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in  presenza
di una disciplina che prefiguri un iter in  cui  assumano  il  dovuto
risalto le attivita' concertative  e  di  coordinamento  orizzontale,
ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al  principio
di lealta'». Tale sentenza, come e'  noto,  ha  inaugurato  un  ampio
filone giurisprudenziale sviluppatosi fino ai  giorni  nostri  ed  e'
stata richiamata, da ultimo, nella sentenza n. 7 del 2016, par. 2 del
Considerato in diritto). 
    Nel caso che qui ci occupa, invece, non e' stato  compiuto  alcun
passaggio collaborativo con la Regione Puglia: in particolare, non e'
stata richiesta alcuna intesa,  in  violazione  degli  articoli  117,
terzo comma, e 118,  primo  comma,  della  Costituzione,  cosi'  come
interpretati dalla evocata giurisprudenza costituzionale in  tema  di
"chiamata in sussidiarieta'" di funzioni  amministrative  ascrivibili
ad ambiti materiali affidati alla competenza legislativa regionale di
tipo concorrente o residuale, essendo mancata peraltro anche la  mera
acquisizione del parere della Regione in  ordine  alla  procedura  di
conferimento del permesso di ricerca,  come  sarebbe  stato  comunque
necessario ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n.
9 del 1991. 
    In  definitiva,  alla  luce  di  quanto  detto,  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, con il quale  e'
stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l.  il  permesso
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi  («B.R274.EL»)  ricadente
nel  Mar  Adriatico  ("zona  B"),  e'  stato  adottato  senza   alcun
coinvolgimento della  Regione  Puglia  nell'ambito  del  procedimento
volto al rilascio del citato permesso, e  cio'  non  solo  in  palese
spregio degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991,
ma anche - e soprattutto - in aperta  violazione  delle  attribuzioni
costituzionali regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e
118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza
di questa Ecc.ma Corte. 
    III.4.  -  Da  quanto  osservato  sin  qui,  peraltro,   discende
pianamente   l'illegittimita'   costituzionale   (sopravvenuta    con
l'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001) delle due  norme
legislative applicabili al caso di specie in tema  di  collaborazione
Stato-Regioni, ovvero i richiamati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1,
della legge n. 9 del 1991, per violazione degli articoli  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' la sicura  pregiudizialita'
della relativa questione di legittimita' costituzionale rispetto alla
pronuncia concernente il petitum del presente ricorso. 
    Infatti, come si e' avuto modo di evidenziare  nelle  pagine  che
precedono,  le  indicate  norme  legislative,  in  riferimento   alle
funzioni amministrative relative  al  conferimento  del  permesso  di
ricerca di idrocarburi e allocate al livello statale,  non  prevedono
l'acquisizione   dell'intesa   con   la   Regione    territorialmente
interessata, limitandosi piuttosto a ritenere  necessaria,  ma  anche
sufficiente, l'acquisizione del parere della medesima, nonostante che
la giurisprudenza costituzionale, in casi simili, richieda proprio la
"massima" forma di coinvolgimento regionale, ossia l'intesa. 
    Si e'  gia'  ricordato,  in  proposito,  che  in  relazione  alle
fattispecie nelle quali vengono attribuite al centro, in forza  della
c.d. "chiamata in sussidiarieta'", funzioni amministrative  ricadenti
- come nel  caso  che  qui  ci  occupa  -  in  ambiti  di  competenza
legislativa concorrente, questa Ecc.ma Corte  ha  affermato  in  piu'
occasioni (da ultimo nella sentenza n. 7 del 2016) che il legislatore
statale deve  prevedere  che  nell'ambito  dell'iter  procedurale  di
esercizio delle  medesime  sia  acquisita  l'intesa  con  la  Regione
interessata. 
    Gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991,
dunque, non contemplando tale modulo collaborativo, si  pongono  oggi
in palese contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e  118,  primo
comma,   della   Costituzione,   cosi'   come   interpretati    dalla
giurisprudenza  costituzionale:  e  tale  vizio   di   illegittimita'
costituzionale ridonda evidentemente in una  concreta  lesione  delle
attribuzioni legislative e amministrative che le citate  disposizioni
costituzionali garantiscono  in  favore  della  Regione  Puglia,  dal
momento che - giova  ribadirlo  -  nell'ambito  del  procedimento  di
conferimento  del  permesso  di  ricerca  «B.R274.EL»  alla  Societa'
Petroceltic Italia S.r.l. non e' stata ne' richiesta, ne' tanto  meno
acquisita, alcuna intesa con la Regione odierna ricorrente. 
    Quanto appena detto induce inevitabilmente a  sollecitare  questa
Corte a fare uso del proprio potere di autorimessione delle questioni
di legittimita'  costituzionale,  con  particolare  riferimento  agli
articoli 5, comma 1,  e  6,  comma  1,  legge  n.  9  del  1991,  per
violazione dei parametri costituzionali evocati. 
    Si  tratta,   infatti,   di   una   questione   di   legittimita'
costituzionale non manifestamente infondata  e  certamente  rilevante
per la definizione del presente giudizio. 
    III.4.1. - Quanto al  primo  profilo,  alle  considerazioni  gia'
svolte nelle pagine che precedono occorre aggiungere  che  anche  ove
l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991  si
provassero a interpretare congiuntamente all'art. 1, comma  7,  lett.
n), della legge n. 239 del  2004  (il  quale  prevede  l'acquisizione
dell'intesa  con  la  Regione  territorialmente  interessata   quando
vengano  in  rilievo  «le  determinazioni  inerenti  la  prospezione,
ricerca   e   coltivazione   di   idrocarburi»   sulla   terraferma),
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni  della  legge  del
1991 permarrebbe comunque, poiche'  esse  continuerebbero  ad  essere
pienamente  applicabili  alle  attivita'  che  non   ricadono   sulla
terraferma, e che dunque non rientrano  nell'ambito  di  operativita'
della legge n. 239 del 2004. 
    III.4.2. - Quanto, invece,  alla  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale sopra prospettata per la definizione  del
presente giudizio per conflitto di attribuzione, essa discende  dalla
semplice considerazione che gli articoli 5, comma 1, e  6,  comma  1,
della legge n. 9 del 1991 sono pienamente applicabili al procedimento
dal quale origina il decreto del Ministero dello  sviluppo  economico
che qui si  contesta  e,  pertanto,  vengono  senz'altro  in  rilievo
nell'ambito del presente conflitto di attribuzione, come si  e'  gia'
ampiamente   argomentato   nei   paragrafi   precedenti   (cfr.,   in
particolare,  quanto  detto  al  par.  II).   Di   conseguenza,   una
declaratoria di illegittimita' costituzionale  di  tali  disposizioni
comporterebbe  inevitabilmente  l'accertamento  della  lesione  della
sfera delle attribuzioni  regionali  garantite  dagli  articoli  117,
terzo comma, e 118, primo comma,  Cost.,  in  ragione  della  mancata
acquisizione,  nell'ambito  del  procedimento  di  conferimento   del
permesso di ricerca di cui qui si discute, dell'intesa con la Regione
Puglia e non semplicemente in ragione del fatto che la  medesima  non
e' stata sentita: di qui la necessita' che nell'ambito  di  un  nuovo
eventuale procedimento volto al  rilascio  del  permesso  di  ricerca
chiesto dalla Petroceltic Italia S.r.l. debba necessariamente  essere
raggiunta la  predetta  intesa  con  la  Regione  Puglia  e  non  sia
sufficiente il mero parere di quest'ultima. 
    III.4.3. - Peraltro, l'istanza rivolta a questa Ecc.ma  Corte  di
sollevare  incidentalmente  davanti  a  se  stessa,  nell'ambito  del
presente conflitto di attribuzioni, la questione di costituzionalita'
poc'anzi prospettata non potrebbe in alcun modo  essere  intesa  come
tentativo di aggiramento dei termini che la  legge  n.  87  del  1953
prevede ai fini dell'impugnativa regionale di una  o  piu'  norme  di
legge statale: cio' in quanto, nel caso di  specie,  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1,  della  legge
n. 9 del 1991 e' evidentemente sopravvenuta a seguito  della  riforma
del Titolo V della Parte II della  Costituzione  di  cui  alla  legge
cost. n. 3 del  2001,  la  quale  non  solo  ha  apportato  rilevanti
modifiche  -  tra  gli  altri  -  agli  articoli  117  e  118   della
Costituzione,  ma,  su  un  piano  piu'  generale,  ha  rivoluzionato
l'assetto dei rapporti Stato-Regioni, inducendo questa stessa Corte a
elaborare  lo  statuto  costituzionale  della   c.d.   "chiamata   in
sussidiarieta'"  di  funzioni  amministrative  in  ambiti   materiali
riconducibili alla legislazione concorrente o residuale regionale  di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost., offrendo l'interpretazione  del
principio di leale collaborazione di cui si e' dato conto piu' sopra. 
IV. - In via subordinata rispetto alle censure proposte nel par. III:
Non spettanza allo Stato  del  potere  di  adottare  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015  di  conferimento
del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic  Italia
S.r.l. per violazione degli articoli 117, terzo comma, e  118,  primo
comma, Cost., in quanto il  predetto  decreto  lede  le  attribuzioni
amministrative  della  Regione  Puglia  in  materia  di  «Produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di  «Governo  del
territorio» (di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art.
117, terzo comma, Cost.), che alla medesima spettano in base all'art.
118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto  affermato
dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303  del
2003. 
Violazione degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge  n.  9  del
1991, con  conseguente  lesione  delle  sopra  indicate  attribuzioni
costituzionali spettanti alla Regione Puglia.  
    IV.1. - Come si e' gia' avuto modo di evidenziare,  la  procedura
di conferimento del permesso di  ricerca  alla  Societa'  Petroceltic
Italia S.r.l. per attivita' da  svolgersi  nella  "zona  B"  del  Mar
Adriatico  (e  non  sulla  terraferma)  avrebbe   senz'altro   dovuto
svolgersi in conformita' alle prescrizioni di  cui  agli  articoli  5
comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991. Tali  disposizioni,  come
gia' piu' volte ricordato, prevedono che  siano  sentite  le  Regioni
territorialmente interessate dalle predette attivita' di  ricerca  di
idrocarburi liquidi e gassosi. 
    Risulta tuttavia in modo piano dalla ricostruzione della  vicenda
svolta al par. I -  sulla  base  di  quanto  riportato  nello  stesso
decreto che origina il presente conflitto - che, a  differenza  della
Regione Molise,  la  Regione  Puglia  non  e'  stata  in  alcun  modo
coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del  permesso
di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Non solo non  ne  e'
stata acquisita l'intesa, come sarebbe stato necessario in base  agli
articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, Cost., ma non ne  e'
stato neppure richiesto il semplice parere,  cosi'  disattendendo  le
previsioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n.  9
del 1991, rilevanti nel caso di specie. Infatti, nel procedimento per
il  rilascio  del  permesso  di  ricerca   «B.R274.EL»   sono   stati
interpellati il Comune di Termoli, la Provincia di  Campobasso  e  la
Regione Molise, mentre la Regione Puglia e' stata totalmente  esclusa
da esso, sia a livello  regionale  sia  a  livello  di  enti  locali,
nonostante - giova ribadirlo - la legge n. 9 del 1991, tanto all'art.
5, quanto all'art. 6, disponga che il permesso di ricerca deve essere
conferito «sentita la Regione [....] territorialmente interessata». 
    IV.2. - Ebbene, nella denegata ipotesi che  questa  Ecc.ma  Corte
non ritenesse di accogliere il motivo di ricorso sopra illustrato  al
par. III, sollevando dinanzi a se stessa la questione di legittimita'
costituzionale ivi illustrata, l'odierna ricorrente chiede che  venga
comunque dichiarata  la  non  spettanza  allo  Stato  del  potere  di
adottare  il  decreto   indicato   in   epigrafe,   con   conseguente
annullamento del medesimo,  in  considerazione  della  lesione  della
attribuzioni  costituzionali  regionali   derivante   dalla   patente
violazione delle disposizioni della legge n. 9 del  1991  piu'  sopra
citate. 
    A tale conclusione, infatti, e'  necessario  pervenire  in  forza
della considerazione secondo la quale la illegittimita'  del  decreto
di conferimento del permesso di ricerca alla Societa' Petroceltic  in
riferimento alla Regione Puglia non si arresta alla  sola  violazione
"ordinaria" delle due norme di legge appena richiamate, ma ridonda in
una    evidente    violazione    delle     attribuzioni     regionali
costituzionalmente garantite. 
    Come  gia'  evidenziato  piu'  sopra,  infatti,  la  funzione  di
conferimento del permesso di  ricerca  degli  idrocarburi  liquidi  e
gassosi  altro  non  e'  altro  che   una   funzione   amministrativa
ascrivibile alle materie  di  legislazione  concorrente  "produzione,
trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia"  e  "governo  del
territorio" di cui all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,
avocata in sussidiarieta' a livello statale, in forza dell'art.  118,
primo  comma,  Cost:  di   conseguenza,   secondo   l'interpretazione
consolidata  che   la   giurisprudenza   costituzionale   offre   del
"meccanismo ascensionale" della c.d. "chiamata in sussidiarieta'"  di
funzioni  amministrative  ricadenti   in   ambiti   di   legislazione
concorrente   o   residuale   regionale,   la   disciplina   relativa
all'esercizio di tali funzioni  dovrebbe  comunque  prevedere  moduli
collaborativi "forti": cio' che rende  senz'altro  costituzionalmente
illegittimo un  decreto  adottato  in  totale  assenza  di  qualunque
partecipazione regionale. 
    In  sintesi:  la  posizione  regionale   tutelata   dalla   norma
legislativa che prescrive la necessaria acquisizione del parere e'  -
a seguito della riforma  costituzionale  del  2001  -  una  posizione
costituzionalmente garantita,  che,  anzi,  avrebbe  bisogno  di  una
tutela legislativa piu' intensa di quella che la legge ordinaria n. 9
del 1991 e' oggi in grado di offrire. Nel caso  che  qui  ci  occupa,
dunque, per il tramite di una violazione della legge ordinaria si  e'
perpetrata in termini indiscutibili  la  lesione  di  un'attribuzione
regionale costituzionalmente garantita, che anzi avrebbe richiesto lo
svolgimento di un passaggio collaborativo da parte della  Regione  di
maggior sostanza e intensita' (l'intesa) rispetto a quello - comunque
disatteso - previsto dalla legge  n.  9  del  1991  (il  parere).  In
definitiva,  e'  dunque  possibile  concludere  che  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, con il quale  e'
stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l.  il  permesso
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi  («B.R274.EL»)  ricadente
nel Mar Adriatico ("zona B"),  essendo  stato  adottato  senza  alcun
coinvolgimento della  Regione  Puglia  nell'ambito  del  procedimento
volto al rilascio del citato permesso, ha  determinato  comunque  una
palese violazione sia degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1,  legge
n. 9  del  1991,  sia  delle  attribuzioni  costituzionali  regionali
garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118. primo comma, Cost.,
cosi' come interpretati dalla  richiamata  giurisprudenza  di  questa
Ecc.ma Corte. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede  che
questa Ecc.ma Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del  presente
ricorso, dichiari che non spetta allo Stato - e per esso al Ministero
dello sviluppo economico - l'adozione del decreto 22  dicembre  2015,
di conferimento del permesso di  ricerca  «B.R274.EL»  alla  Societa'
Petroceltic Italia  S.r.l.,  pubblicato  al  n.  176  del  Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31  dicembre
2015, e lo annulli conseguentemente, per le  ragioni  e  nei  termini
sopra esposti. 
    Con ossequio. 
    Si depositano i seguenti documenti: 
    1) Deliberazione della  Giunta  Regionale  di  autorizzazione  al
giudizio n. 154 del 23 febbraio 2016; 
    2) Decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  22  dicembre
2015 di conferimento alla  Societa'  Petroceltic  Italia  S.r.l.  del
permesso di ricerca «B.R274.EL», pubblicato al n. 176 del  Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31  dicembre
2015. 
 
          Bari - Roma, 27 febbraio 2016 
 
                   Avv. prof. Marcello Cecchetti