N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2007
Ordinanza del 14 dicembre 2007 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di C.C. e P.C.. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione di un termine di prescrizione di tre anni. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).(GU n.16 del 20-4-2016 )
TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. Il giudice in esito alla discussione delle parti; Ritenuto di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputata C. in ordine al delitto a lei ascritto al capo B) della rubrica (art 582 c.p.); Ritenuta la rilevanza della questione di seguito sollevata poiche', qualora nella specie fosse applicabile per il suddetto delitto il termine triennale di prescrizione, il delitto medesimo, per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto gia' prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e dei fatti sospensivi, questi ultimi ridotti a gg sessanta, se superiori, in caso di legittimo impedimento di imputato o di suo difensore; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione piu' breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici obiettivamente meno gravi (come in caso degli altri delitti contestati) e che proprio per cio' non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge 251/'05, altrimenti persino il termine di anni sei; Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr. Cass. Sez. Fer. 31 agosto 2006 n. 29786), atteso che non si rinvengono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie; Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di uguaglianza rispetto a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975 n 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Dispone altresi', che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Barcellona P.G., letta all'udienza dibattimentale penale del 14 dicembre 2007. Il Giudice: Giuseppe Martello