N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2016
Ordinanza del 7 gennaio 2016 del Giudice di pace di Sondrio nel procedimento civile promosso da G.L. contro Prefetto di Sondrio. Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai conducenti italiani titolari di patenti estere. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 6-ter, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).(GU n.18 del 4-5-2016 )
IL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO Il Giudice di pace dott.ssa Rosa Terzolo, letti gli atti del proc. n. 752/14 RG., promosso dal sig. G.L., nato a (Sondrio) il .../.../... (C.F. ...), residente a ... (Svizzera); contro la Prefettura di Sondrio, avente per oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., dell'ordinanza del Prefetto di Sondrio prot. n. 33966/2014/ Area III/Patenti, notificata in data 19 ottobre 2014. Il ricorrente, nato in Italia, e' in possesso di doppia cittadinanza (italiana e svizzera) ed e' titolare di patente Svizzera, in quanto risiede e lavora a dal 1° giugno 1998. Tra il gennaio ed il dicembre del 2013 il G.L. e' incorso, sul territorio italiano, in due infrazioni alle norme del Codice della Strada, comportanti una detrazione di punteggio sulla patente pari a 10 punti ciascuna (con conseguente azzeramento del «monte punti» figurativamente disponibile sulla patente, come detto rilasciata in Svizzera). Per questo motivo, la prefettura di Sondrio, in forza della nota ministeriale emessa ai sensi dell'art. 6-ter, della L. 1° agosto 2003 (come successivamente modificata), ha emanato il provvedimento impugnato davanti a questo Giudice di Pace, con il quale ha inibito in modo assoluto al sig. G. la guida sul territorio italiano per la durata di due anni. La nota ministeriale e la conseguente ordinanza prefettizia hanno applicato l'art. 6-ter della L. 1° agosto 2003, n. 214, come successivamente modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, intitolato «Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che cosi' recita: "1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (1) . 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi. 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento (2) . 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.» In estrema sintesi, le disposizioni sopra riportate hanno esteso a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero il sistema della decurtazione dei punti (indipendentemente dalla vigenza o meno nello Stato di appartenenza di un analogo sistema della patente a punti). Cio' significa che il legislatore italiano ha deciso di applicare (sia pure per la sola fase sanzionatoria) il meccanismo della patente a punti a tutti i conducenti che commettono violazioni sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalita'. Sennonche', una volta esaurito il punteggio, non e' previsto alcun sistema di revisione della patente (esame di idoneita' tecnica), come invece succede per i titolari di patente italiana. In effetti, il Prefetto del luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione, sulla base dell'apposita comunicazione ricevuta dalla competente Direzione del Ministero dell'interno, emette e notifica al conducente (nelle forme di cui all'art. 201 C.d.S.) un provvedimento di inibizione alla guida di veicoli a motore su territorio nazionale, per un periodo inversamente proporzionale a quello occorso per consumare i punti. Scopo del legislatore era evidentemente quello di non discriminare tra conducente italiano e conducente straniero, evitando che quest'ultimo (in possesso di patente non italiana e non assoggettata al sistema dei punti adottato dal nostro legislatore) potesse continuare a guidare in Italia, a parita' di infrazioni commesse, senza subire conseguenza alcuna. Tuttavia, per quanto si dira', l'intento di cui sopra pare aver conseguito l'effetto opposto, poiche' comporta sul piano applicativo una palese discriminazione a carico di alcuni soggetti e, in particolare dei conducenti (cittadini italiani e non) in possesso di patente straniera (soprattutto se residenti in zona di confine), con conseguente amplificazione a loro danno proprio di quegli effetti che la ratio legis intendeva invece scongiurare. Nel caso concreto il sig. G., sia per ragioni di lavoro che per ragioni familiari e personali si trova spesso a dover transitare sul territorio italiano: 1) infatti, i figli dello stesso (entrambi minorenni, rispettivamente di anni 15 e 10), abitano con la sua ex compagna a. ... (Sondrio), la madre vive a. ... (Sondrio) ed il fratello a. ... (Sondrio); 2) in Italia, inoltre, il ricorrente mantiene le principali amicizie; 3) oltretutto egli svolge l'attivita' di topografo per una ditta con sede in Svizzera, a. ..., e il suo lavoro lo porta spesso in Valtellina (Sondrio). Si evidenzia, per mera completezza espositiva, che la distanza tra ... (Svizzera) e ... (Sondrio) e' di circa 36 Km. Inoltre, ... dista dal confine svizzero di ... circa 22 Km, mentre ... (Sondrio) dista dallo stesso confine solo 11 Km circa. Le disposizioni sopra richiamate (che non sono contenute nel Codice della Strada, bensi' in un testo di legge da questo separato) gia' appaiono, in generale, penalizzanti e discriminatorie nei confronti del conducente munito di patente straniera. Ma cio' vale ancor di piu', ad avviso di questo Giudice e per quanto di seguito esposto, per i casi in cui il conducente titolare di patente rilasciata da uno stato estero sia un cittadino italiano (esattamente come nel caso oggetto di giudizio). Questi i motivi: 1) l'art. 6-ter della L. 1° agosto 2003, n. 214, sopra richiamato, non prevede alcun obbligo di comunicazione dell'intervenuta detrazione dei punti a seguito dell'infrazione commessa, ragion per cui, a differenza del conducente munito di patente italiana (al quale la Motorizzazione provvede a comunicare, per ogni infrazione definitivamente accertata, la corrispondente riduzione di punteggio, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S.), al titolare di patente straniera e' comunicato unicamente l'ordine di inibizione (e solo una volta che il punteggio e' irrimediabilmente esaurito), senza alcun altro preavviso; 2) la stessa norma, inoltre, non contempla alcun sistema che consenta al conducente con patente estera di recuperare i punti persi. Per contro il titolare di patente italiana puo' seguire appositi corsi che gli consentono di recuperare, in tutto o in parte, i punti persi (art. 126-bis c. 4°,C.d.S.); 3) ancora, una volta esaurito il punteggio, al conducente con patente italiana che voglia tornare a guidare e' imposto e consentito il superamento dell'esame di idoneita' tecnica (art. 126-bis, comma 6°, C.d.S.). Ragion per cui, una volta espletato positivamente tale incombente, egli puo' riprendere a guidare senza necessariamente dover aspettare un periodo di tempo predeterminato. Analoga possibilita' non e' concessa, invece, al titolare di patente straniera il quale e' costretto tout court a non poter guidare in Italia per il tempo predeterminato dalla norma, senza avere alcuna alternativa; 4) in aggiunta, l'art. 126-bis, comma 5°, C.d.S. riconosce al titolare di patente italiana che non abbia commesso infrazioni per due anni un premio di due punti per ogni biennio fino ad un massimo di dieci punti, con possibilita' quindi di totalizzare complessivamente trenta punti sulla patente. Tale beneficio premiale non e' invece «concesso» al cittadino italiano in possesso di patente estera. Nel caso concreto, non avendo il G. in precedenza commesso altre infrazioni, avrebbe avuto a disposizione (laddove in possesso di patenta italiana) ulteriori dieci punti e, conseguentemente, il suo punteggio non si sarebbe azzerato. Il trattamento deteriore riservato al titolare di patente estera pare essere ancor piu' evidente ed ingiustificato nei casi come quello oggetto del presente giudizio, in cui il conducente/ricorrente e' cittadino italiano che vive all'estero in zona di confine ed ha la necessita' di transitare con frequenza pressoche' giornaliera sul territorio italiano. Il sig. G.L. non e' infatti uno straniero che ha infranto il Codice della Strada mentre si trovava occasionalmente in Italia (magari per mere ragioni di svago). Egli e' invece cittadino italiano che, come gia' detto, risiede e lavora in Svizzera, ma che mantiene il centro principale dei propri interessi famigliari e sociali in Italia e che, anche per fini lavorativi, ha necessita' di transitare abitualmente (praticamente ogni giorno) sul nostro territorio nazionale. Appare quindi profondamente discriminatorio che, in casi del genere, la norma non preveda la possibilita' di concedere anche al cittadino italiano titolare di patente estera (al pari di qualsiasi conducente munito di patente italiana) l'opportunita' di seguire corsi di recupero o, in caso di azzeramento, di superare un esame di idoneita' tecnica (senza dire nuovamente, peraltro, della negazione del premio di due punti per ogni biennio senza infrazioni) che gli consenta di riprendere a guidare senza dover attendere un lasso di tempo assolutamente inconciliabile con quelle che sono le diverse esigenze famigliari, personali, lavorative e persino di svago. Cio' non significa, beninteso, mandare esente il soggetto (cittadino italiano) munito di patente straniera da alcun tipo di conseguenza, bensi' significa parificare il trattamento dello stesso (per quanto concerne la possibilita' di guidare sul territorio nazionale) a tutti i conducenti muniti di patente italiana. Vuol dire, in particolare, (a) concedere (anche) al cittadino titolare di patente estera le stesse possibilita' di recupero dei punti (con precedente obbligo di comunicazione dell'intervenuta decurtazione a seguito di ogni infrazione) prevista dall'ordinamento per il possessore di patente italiana (che, beninteso, potrebbe anche essere uno straniero) e, (b) in caso di azzeramento, contemplare la possibilita' di accedere ad un apposito esame di idoneita' superato il quale dovrebbe essere disposta la revoca del provvedimento di inibizione alla guida, indipendentemente dal tempo trascorso; (c) riconoscergli, infine, il trattamento premiale biennale in caso di mancanza di infrazioni o, comunque, un beneficio analogo subordinato, al limite ad un periodo eventualmente piu' lungo (es. 3/4 anni) senza infrazioni in Italia. Anche la Prefettura di Sondrio, nel proprio atto di costituzione in giudizio, dubita della legittimita' costituzionale della norma sopra richiamata, dal momento che non prevede per i possessori di patente straniera la possibilita' di partecipare ai corsi di recupero o alla revisione della patente di guida per azzeramento punti, prevista per i titolari di patente italiana e cosi' conclude «la norma non pare tuttavia prevedere alternative». Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Come illustrato in precedenza, nei casi analoghi a quelli oggetto di giudizio, la disparita' di trattamento appare evidente se si considera che l'interessato e' cittadino italiano al quale, a differenza di tutti gli altri cittadini (e anche stranieri purche' titolari di patente italiana) ed a parita' di condizioni, non e' concesso di usufruire delle possibilita' che il C.d.S. prevede in favore dei titolari di patente a punti italiana. Si configura quindi, sotto questo aspetto, una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che, a parita' di situazioni, il trattamento discriminatorio sopra evidenziato si risolve in una sorta di «confino obbligato» per la durata di due anni in capo al G. (e per tutti quei cittadini che si trovino in situazione analoga alla sua). Il trattamento deteriore riservato al cittadino italiano in possesso di patente straniera rispetto a quello del conducente in possesso della patente italiana rappresenta, infatti, una irragionevole discriminazione in presenza di situazioni assolutamente omogenee, posto il regime sanzionatorio arbitrariamente ed, incomprensibilmente piu' afflittivo nei confronti del primo. Oltretutto, l'impianto normativo di cui all'art. 6-ter della L. 1° agosto 2003, n. 214, presenta una intrinseca incoerenza, contraddittorieta' ed illogicita' rispetto al contesto normativo esistente. Si consideri, infatti, che il meccanismo della patente a punti viene applicato solo ed esclusivamente in malam partem a carico dei titolari di patente straniera, al quale e' preclusa ogni possibilita' di rimediare e/o ovviare alla decurtazione del punteggio. Incoerenza, contraddittorieta' od illogicita', sono altresi' ravvisabili in rapporto alla complessiva finalita' perseguita dal legislatore, che, come esposto in precedenza, era quella di non discriminare tra conducente in possesso di patente italiana ed il conducente titolare di patente estera, consentendo a quest'ultimo di continuare a guidare in Italia anche laddove avesse commesso infrazioni tali (e tante) da comportare l'azzeramento del monte punti previsto dal nostro ordinamento. In effetti, il sistema cosi' ideato ha irragionevolmente creato una «discriminazione al contrario» deviando in tal modo dall'intento principale perseguito in sede legislativa. Invero, avendo voluto il legislatore introdurre il sistema dei punti anche per le patenti estere (ed essendo persino prevista dalla norma in questa sede scrutinata la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un'apposita banca dati al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto), ragioni di coerenza del sistema e di non discriminazione avrebbero dovuto spingerlo a ritenere applicabile alle stesse l'intero meccanismo previsto per la patente a punti italiana. Violazione dell'art. 16 della Costituzione. La liberta' di circolazione e soggiorno tutelata dall'art. 16 della Costituzione si estrinseca, anche, nel diritto di poter guidare, cosi' da potersi spostare e muovere liberamente, viaggiare, lavorare, esercitare i propri diritti e doveri di padre, di figlio, di compagno. Il fatto di inibire al ricorrente la guida sul territorio italiano senza avergli preventivamente notificato (perche' tale adempimento non e' previsto da nessuna norma) alcun provvedimento di decurtazione del punteggio a disposizione - oltre al fatto di non prevedere a suo favore (ed a favore di tutti gli altri cittadini che si trovino nella sua stessa situazione) un sistema di incremento dei punti in caso di mancanza di infrazioni - e, ancor di piu', la mancata previsione della possibilita' di frequentare corsi di recupero o di sottoporsi, all'occorrenza, ad un apposito esame volto alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneita' tecnica, significa ridurne in modo discriminatorio, e pertanto ingiustificato ed illegittimo, la liberta' personale (sotto il profilo, come detto, della liberta' di circolazione e soggiorno). Violazione dell'art. 2 della Costituzione. Nel caso concreto, l'applicazione della norma sopra richiamata, comporterebbe gravi limitazioni a carico del ricorrente, per il periodo di due anni, sia a livello di attivita' lavorativa, sia a livello individuale e famigliare, con grave ed ingiustificata compromissione di diritti costituzionalmente garantiti a ciascun cittadino - che sara' costretto ad incontrare gravi difficolta' a recarsi in Italia presso i figli minori, per esercitare il suo ruolo di padre, oppure presso i propri genitori, famigliari ed amici o per esercitare compiutamente la propria attivita' lavorativa - con evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione. Si osserva che, pur avendo manifestato il ricorrente, in modo espresso ed esplicito la propria disponibilita' a frequentare corsi di recupero o a sottoporsi all'eventuale esame di idoneita' - nei tempi e nei modi che la Prefettura, la Motorizzazione civile o il competente Ministero dei trasporti dovessero indicare - non e' oggettivamente ravvisabile nel nostro ordinamento una norma che possa consentire siffatta possibilita' (costituente altresi' un onere) a favore del titolare di patente estera. Oltretutto, il legislatore pare non avere tenuto nella debita considerazione il fatto che nelle zone di confine e' frequentissimo il caso di cittadini italiani in possesso, prevalentemente per ragioni di lavoro (si pensi ai c.d. frontalieri), e quindi per stretta necessita' (e non per capriccio), di una patente rilasciata dallo stato estero. Poiche' geograficamente il nord Italia confina con numerosi stati, la problematica di cui in questa sede si discute riguarda astrattamente una pluralita' di cittadini italiani (vuoi perche' in caso di residenza all'estero per piu' di un anno e' sempre richiesta la conversione della licenza di guida, vuoi perche' per certe categorie di patenti - ad es. quelle richieste per la guida dei veicoli commerciali - la conversione deve essere immediata). A mero titolo esemplificativo e per rimanere al caso della Svizzera, in base alla legge federale sulla circolazione stradale, debbono chiedere la conversione nella licenza di condurre Svizzera: 1) i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per piu' di tre mesi consecutivi all'estero; 2) le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie Cl o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l'art. 25 (taxi). Sulla rilevanza e sulla manifesta non infondatezza della questione. La rilevanza presuppone un collegamento giuridico fra norma della cui costituzionalita' si dubita e regiudicanda all'esame del giudice. La questione si palesa rilevante nella fattispecie concreta giacche' la stessa ha un'incidenza immediata e diretta sulla questione dedotta in giudizio, dato che la rigida applicazione da parte del Giudicante della norma sopra richiamata incide, elidendoli, su diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti e garantiti livello nazionale e sovranazionale. Quanto alla non manifesta infondatezza essa appare evidente laddove si consideri che non vi e' spazio per procedere ad una interpretazione c.d. adeguatrice della norma censurata, visto e considerato che, da un lato, lo scrivente Giudice non puo' imporre agli enti competenti (Ministero dei trasporti, Motorizzazione civile, Prefettura) di porre in essere adempimenti non previsti dalla legge e, sotto altro profilo, egli non puo' sottrarsi alla disposizione di legge procedendo alla semplice disapplicazione della norma reputata illegittima. (1) (Comma modificato dall'art. 24, comma 2, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120) (2) (Comma inserito nell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2)
P. Q. M. Visto l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, della L. 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento alla violazione degli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate: 1) nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicare ai cittadini italiani titolari di patente estera ogni variazione di punteggio sulla patente ai sensi dell'art. 126-bis c. 3° C.d.S.; 2) nella parte in cui non prevede alcun sistema che consenta ai cittadini italiani titolari di patente estera di recuperare i punti ai sensi dell'art. 126-bis c. 4° C.d.S.; 3) nella parte in cui non prevede in favore dei cittadini italiani titolari di patente estera che non abbiano commesso infrazioni per due anni un premio di due punti per ogni biennio fino ad un massimo di dieci punti, ai sensi dell'art 126-bis c. 5° C.d.S.; 4) nella parte in cui non prevede che, una volta esaurito il punteggio, al cittadino italiano in possesso di patente estera sia consentito di il superamento dell'esame di idoneita' tecnica ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6°, C.d.S., che gli permetta di evitare la sospensione della patente/inibizione alla guida. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente all'attestazione di avvenuta notificazione della presente ordinanza agli organi di seguito indicati. Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in pubblica udienza, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, 7 gennaio 2016 Il giudice: Terzolo