ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo all'ordinanza n. 79 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo del 2 dicembre 2015. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 16 del 20 aprile 2016).(GU n.17 del 27-4-2016 )
Il titoletto dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata alla pagina VI del sommario, nonche' alla pagina 101 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituito dal seguente: «Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione di un minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". - Codice di procedura civile, art. 545, comma quarto. In subordine: Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione che le soglie di pignorabilita' siano le stesse di quelle indicate dalla legge in materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012) e che quindi debbano essere graduate a seconda della retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/1973, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma la misura di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. - Codice di procedura civile, art. 545, comma quarto.».