ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza n. 79 del  Giudice  dell'esecuzione
  del Tribunale di Viterbo del 2 dicembre 2015. (Ordinanza pubblicata
  nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 16 del 20  aprile
  2016). 
(GU n.17 del 27-4-2016 )
    Il titoletto dell'ordinanza citata in  epigrafe,  riportata  alla
pagina VI del sommario, nonche' alla pagina 101  della  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, e' sostituito dal seguente: 
«Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o  di
impiego comprese quelle dovute a causa di  licenziamento  -  Prevista
possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i  tributi
dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed  in  eguale  misura
per  ogni  altro  credito  -  Mancata   previsione   di   un   minimo
impignorabile necessario a garantire  al  lavoratore  mezzi  adeguati
alle sue esigenze di  vita  e  ad  una  retribuzione  "in  ogni  caso
sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza  libera
e dignitosa". 
- Codice di procedura civile, art. 545, comma quarto. 
In subordine: 
Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,
di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o  di
impiego comprese quelle dovute a causa di  licenziamento  -  Prevista
possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i  tributi
dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed  in  eguale  misura
per ogni  altro  credito  -  Mancata  previsione  che  le  soglie  di
pignorabilita' siano le stesse di  quelle  indicate  dalla  legge  in
materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge n.  44/2012)
e che quindi debbano essere graduate a  seconda  della  retribuzione,
come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/1973, in misura pari
ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; in misura pari ad  1/7  per
importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma  la  misura  di
cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. se le  somme  dovute  a  titolo  di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al  rapporto  di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
superano i cinquemila euro. 
- Codice di procedura civile, art. 545, comma quarto.».