DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 102 

Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della  Regione  Friuli-Venezia   Giulia   in   materia   di   sanita'
penitenziaria). (16G00113) 
(GU n.138 del 15-6-2016)
 
 Vigente al: 30-6-2016  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2010,  n.  274,  recante
norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto-legge  31  marzo  2014,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio  2014,  n.  81,  in  materia  di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia
e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Integrazioni al decreto legislativo 
                      23 dicembre 2010, n. 274 
 
  1. Al decreto legislativo  23  dicembre  2010,  n.  274  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di sanita'  penitenziaria),  sono  apportate  le  seguenti
integrazioni: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma
le  funzioni  sanitarie  afferenti  al  superamento  degli   ospedali
psichiatrici giudiziari.»; 
    b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Sono trasferite al  Servizio  sanitario  della  Regione  le
funzioni sanitarie per il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite
tramite le Aziende sanitarie regionali.»; 
    c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite  con  l'articolo
2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando