MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 aprile 2016, n. 111 

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre  1997,  n.  507,
concernente le norme per l'istituzione del biglietto di  ingresso  ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',  parchi  e  giardini
monumentali. (16G00119) 
(GU n.145 del 23-6-2016)
 
 Vigente al: 8-7-2016  
 

 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71,  di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1977, n. 59»; 
  Visti gli articoli 101, 102, 110,  130,  nonche',  in  particolare,
l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,
n. 137»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  13
aprile 1993, e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante  norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso   ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',  parchi  e  giardini
monumentali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, e successive  modificazioni,  recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, e successive  modificazioni,  recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 1° giugno 2015  di  istituzione  della  Commissione  di
studio per la attivazione del Sistema museale nazionale; 
  Vista la relazione della Commissione di  studio  per  l'attivazione
del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'Adunanza  dell'11  febbraio
2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Secondo quanto previsto  rispettivamente  dall'articolo
34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di  ingresso
e' stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale,  o,
con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal  Direttore
del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con
riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il  Direttore  del
museo si adeguano agli  indirizzi  in  materia  di  bigliettazione  e
tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali  del
Direttore generale Musei. 
      5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non  definito
nell'ambito degli accordi di fruizione o  di  valorizzazione  di  cui
agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo
tra il  direttore  dei  musei  dotati  di  autonomia  speciale  e  il
Direttore del Polo museale regionale, sentito il  Direttore  generale
Musei, e  i  rappresentanti  della  regione  e  degli  enti  pubblici
territoriali interessati, nonche' i  soggetti  privati  eventualmente
coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai  sensi  del
regolamento di organizzazione  del  medesimo  Ministero,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171. 
      5-quater.  Il  Direttore  generale  Musei,  sulla  base   delle
indicazioni fornite dal Ministro, determina  l'eventuale  percentuale
dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi  dell'articolo  103,
comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,
per l'assistenza e la previdenza  di  pittori,  scultori,  musicisti,
scrittori ed autori drammatici, nel limite  massimo  dello  0,50  per
cento.»; 
    b) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso; 
    c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
competente Direttore del Polo museale regionale, e,  con  riferimento
ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono
stabilire,  d'intesa  con  il  Direttore  generale  Musei,  che  agli
istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di  rispettiva  competenza  si
acceda liberamente in  occasione  di  particolari  avvenimenti  o  in
attuazione di specifiche direttive del Ministro.»; 
      2. al comma 3: 
        a)  alla  lettera  e),  le  parole:  «cittadini   dell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»; 
        b) alla lettera  f)  le  parole:  «capo  dell'istituto»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della
cultura»; 
        c) dopo la lettera h) e' inserita  la  seguente:  «h-bis)  al
personale docente della scuola, di ruolo o con contratto  a  termine,
dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni
scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
sul    modello    predisposto    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;»; 
        d)  alla  lettera  i),  le  parole:  «cittadini   dell'Unione
europea» sono soppresse; 
      3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite
dalle  seguenti:  «direttori  degli  istituti  o  dei  luoghi   della
cultura»; 
      4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti  per
materia  possono»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  Direttore
generale Musei puo'» e le  parole:  «-  previo  parere  del  comitato
regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse; 
      5. dopo il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  In
occasione  di  eventi  o  manifestazioni  di  particolare   rilevanza
internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore
generale Musei, anche su proposta  dei  direttori  degli  istituti  e
luoghi della cultura, puo'  consentire  a  particolari  categorie  di
visitatori l'ingresso gratuito,  per  periodi  determinati,  comunque
previa  esibizione  del  titolo  di   accreditamento   all'evento   o
manifestazione.»; 
      6.  al  comma  6,  le   parole   comprese   tra   «nonche'»   e
«indeterminato,» sono soppresse; 
      7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso  gratuito  di  cui  al
comma 3, lettera e), e» sono soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 14 aprile 2016 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016 
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politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350