LEGGE 23 novembre 2016, n. 226 

Modifiche alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  in  materia  di
modalita' di pagamento e criteri di  calcolo  degli  interessi  sulle
somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili  con  la
normativa europea, concessi sotto  forma  di  sgravio,  nel  triennio
1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di  Venezia
e Chioggia. (16G00239) 
(GU n.285 del 6-12-2016)
 
 Vigente al: 21-12-2016  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «nonche' degli interessi, calcolati sulla base  delle
disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004  della
Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla  data  in  cui  si  e'
fruito dell'agevolazione e sino alla  data  del  recupero  effettivo»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche', con effetto dalla  data  di
percezione  degli  aiuti,   degli   interessi   semplici,   calcolati
annualmente al  tasso  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,  della
decisione  2000/394/CE  della  Commissione,  del  25  novembre  1999,
maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione  fino  alla
data dell'effettivo recupero». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 novembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando