REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2016, n. 11 

  Modifica alla legge regionale 14 maggio  1991,  n.  21  (Norme  per
l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).  
(GU n.47 del 19-11-2016)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del
                           19 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  Modifica all'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n.
21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)  e'
sostituito dal seguente: 
      «3.  Nelle  farmacie  aperte  al  pubblico   sono   impiegabili
apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le  prestazioni
analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero  della
salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei  limiti  e  delle  condizioni
delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e),  e  per
le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153  del
2009).». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1991 e'
aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all'art.
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni  urgenti  per
il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e  di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito  con
modificazioni dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  l'impiego  di
apparecchi di autodiagnostica rapida e' consentito  limitatamente  al
rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e  colesterolo
totale, secondo le modalita' stabilite da disposizioni  della  Giunta
regionale.» 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Data a Torino, addi' 16 maggio 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).