REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2016, n. 32 

  Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n.  35  (Istituzione
del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego. 
(GU n.44 del 29-10-2016)

 
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20  del
                           18 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     Il Presidente della Giunta 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n 64 (Istituzione del servizio  civile
nazionale); 
  Vista la legge regionale 25 luglio  2006,  n  35  (Istituzione  del
servizio civile regionale); 
  Considerato quanto segue: 
  1. La legge n. 64/2001 ha istituito il  servizio  civile  nazionale
volontario, in  sostituzione  del  servizio  civile  obbligatorio,  a
partire dal 1° gennaio 2015, finalizzato a: 
    concorrere alla difesa della Patria con mezzi  ed  attivita'  non
militari; favorire la realizzazione dei  principi  costituzionali  di
solidarieta' sociale; 
    promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela  dei  diritti
sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla  pace  fra  i
popoli; 
    partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale,
anche  sotto  l'aspetto  dell'agricoltura  in   zona   di   montagna,
forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; 
    contribuire  alla  formazione  civica,   sociale,   culturale   e
professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti  ed
amministrazioni che operano all'esterno; 
  2. La legge regionale n. 35/2006 ha istituito  il  servizio  civile
regionale in Toscana; 
  3. La durata del servizio civile regionale  e'  di  dodici  mesi  e
l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non  puo'
essere  inferiore  a  venticinque  ore  o  superiore  a  trenta   ore
settimanali; 
  4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile  regionale
spetta un  assegno  di  natura  non  retributiva,  analogo  a  quello
previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta  a
433,80 euro netti al mese; 
  5. La Regione Toscana emana annualmente un bando  per  l'ammissione
al servizio civile regionale; 
  6. L'art. 3 della legge regionale n. 35/2006 prevede, tra i settori
di impiego del  servizio  civile  regionale,  la  valorizzazione  del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico; 
  7. Il sorgere di situazioni di criticita'  per  i  beni  di  valore
artistico, storico e paesaggistico regionale  durante  i  periodi  di
maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e  nei
momenti di emergenza naturale, come le alluvioni; 
  8. La necessita' di arginare eventuali  danni  conseguenti  a  tali
criticita',  come  ad  esempio  quelli  derivanti  da   fenomeni   di
vandalismo, considerata l'incalcolabilita' di  tali  danni  dato  che
nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, puo' restituire
integrita' a un manufatto sfregiato; 
  9. L'opportunita' di indirizzare  i  compiti  del  servizio  civile
regionale, gia' chiamato alla valorizzazione del patrimonio  storico,
artistico e paesaggistico, anche a finalita' di presidio dello stesso
patrimonio, ferme re stando le competenze dello Stato in  materia  di
tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare  chiarezza
e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi,  come
ad esempio il censimento delle opere d'arte presenti nei  musei,  sia
nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in  caso
di alluvioni o altre emergenze naturali; la  presenza  dissuasiva  di
personale nelle vicinanze dei beni di  valore  storico  e  artistico,
utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di  interesse
culturale;  la  redazione  e  la  distribuzione   di   decaloghi   di
fruibilita' dei monumenti, utili per una corretta accessibilita' agli
stessi da parte dell'utenza collettiva. 
Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                         Settori di impiego 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 35/2006 
 
  1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  25
luglio 2006, n 35 (Istituzione del  servizio  civile  regionale),  e'
sostituita dalla seguente: 
    «f)  valorizzazione   del   patrimonio   storico,   artistico   e
paesaggistico,  prevedendo  in  tale  ambito,   ferma   restando   la
competenza dello Stato in  materia  di  tutela  dei  beni  culturali,
attivita' volte al miglioramento: 
      1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell'integrita'
e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso; 
      2) della diffusione della conoscenza dei  beni  del  patrimonio
anche mediante riproduzioni, pubblicazioni  e  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione e informazione». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 11 maggio 2016 
 
                                ROSSI