Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego.(GU n.44 del 29-10-2016)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 18 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il Presidente della Giunta Promulga la seguente legge: Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Vista la legge 6 marzo 2001, n 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n 35 (Istituzione del servizio civile regionale); Considerato quanto segue: 1. La legge n. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2015, finalizzato a: concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale; promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni che operano all'esterno; 2. La legge regionale n. 35/2006 ha istituito il servizio civile regionale in Toscana; 3. La durata del servizio civile regionale e' di dodici mesi e l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non puo' essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali; 4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese; 5. La Regione Toscana emana annualmente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale; 6. L'art. 3 della legge regionale n. 35/2006 prevede, tra i settori di impiego del servizio civile regionale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; 7. Il sorgere di situazioni di criticita' per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni; 8. La necessita' di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticita', come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l'incalcolabilita' di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, puo' restituire integrita' a un manufatto sfregiato; 9. L'opportunita' di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, gia' chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalita' di presidio dello stesso patrimonio, ferme re stando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio il censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilita' dei monumenti, utili per una corretta accessibilita' agli stessi da parte dell'utenza collettiva. Approva la presente legge Art. 1 Settori di impiego Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 35/2006 1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2006, n 35 (Istituzione del servizio civile regionale), e' sostituita dalla seguente: «f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attivita' volte al miglioramento: 1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell'integrita' e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso; 2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 maggio 2016 ROSSI