REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 52 

  Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r.
39/2005. 
(GU n.4 del 28-1-2017)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           5 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa  al  la  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita'); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Considerato quanto segue: 
  1. La legge regionale n. 39/2005 disciplina le attivita' in materia
di energia e, in particolare, all'art. 13 regola, in conformita' alla
disciplina   nazionale,   il   procedimento   di    rilascio    delle
autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo n. 387/2003,
che include tra queste anche la geotermia; 
  2. Per quanto concerne la localizzazione e la  realizzazione  degli
impianti geotermici, ai fini di un'appropriata  valutazione  riguardo
alle strategie di  sviluppo  sostenibile  del  territorio  perseguite
dalle amministrazioni interessate, e' opportuno prevedere la  ricerca
di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento,
tra  la  Regione  ed  i  comuni  interessati   dalla   localizzazione
dell'impianto; 
  3.  Il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  non   pregiudica   lo
svolgimento del  procedimento  in  materia  di  rilascio  dei  titoli
abilitativi relativi agli interventi di installazione degli  impianti
per la produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  disciplinato
dall'art. 13 della legge regionale n. 39/2005: e' fatto espressamente
salvo, infatti, quanto di sposto dallo stesso art. 13,  comma  5,  in
cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza  dei
servizi. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Impianti  geotermici.  Inserimento  dell'art.  13-bis   nella   legge
                        regionale n. 39/2005 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 24  febbraio  2005,  n.  39
(Disposizioni in materia di energia), e' inserito il seguente: 
  «Art.  13-bis  (Impianti  geotermici).  -  1.  Nel  contesto  della
strategia  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  ai  fini  del
raggiungimento dell'intesa sulla localizzazione  e  realizzazione  di
impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui  territorio
si  prevede  la  localizzazione  dell'impianto  e  gli  altri  comuni
eventualmente interessati, contestualmente all'avvio del procedimento
di cui all'art. 13, comma 4. 
  2. E' fatto salvo l'art. 13, comma 5,  anche  in  caso  di  mancato
raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 3 agosto 2016 
 
                                             La Vicepresidente: Barni 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 26 luglio 2016. 
  (Omissis).