Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.(GU n.4 del 28-1-2017)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa al la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 39/2005 disciplina le attivita' in materia di energia e, in particolare, all'art. 13 regola, in conformita' alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo n. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia; 2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, e' opportuno prevedere la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto; 3. Il mancato raggiungimento dell'intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'art. 13 della legge regionale n. 39/2005: e' fatto espressamente salvo, infatti, quanto di sposto dallo stesso art. 13, comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi. Approva la presente legge: Art. 1 Impianti geotermici. Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 39/2005 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Impianti geotermici). - 1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell'impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all'avvio del procedimento di cui all'art. 13, comma 4. 2. E' fatto salvo l'art. 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 agosto 2016 La Vicepresidente: Barni La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016. (Omissis).