DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016 

Determinazione  degli  importi  autorizzatili  con  riferimento  agli
eventi calamitosi che riguardano la Regione  Umbria  per  l'effettiva
attivazione   dei   previsti   finanziamenti   agevolati   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (17A00203) 
(GU n.12 del 16-1-2017)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 29 dicembre 2016 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  Regione  interessata
(lettera e); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e' stato dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi alluvionali  e  dissesti  idrogeologici  che
hanno  determinato  fenomeni  franosi,  danneggiamenti   ad   edifici
privati, alle infrastrutture viarie  ed  alle  attivita'  produttive,
verificatesi nel  periodo  da  novembre  2013  a  febbraio  2014  nel
territorio della regione Umbria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 180 dell'11 luglio  2014  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali
e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013  a
febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria»; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  Amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che in base  a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi  calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  e  dell'art.  1,
commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in  allegato
1, nella quale, con riferimento alla Regione Umbria  sono  richiamati
gli eventi calamitosi per i quali,  complessivamente,  il  fabbisogno
oggetto di ricognizione  relativo  ai  danni  subiti  dal  patrimonio
edilizio privato ammontano ad euro 17.449.187,00; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 384 del  16  agosto  2016  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei
ministri del 28 luglio 2016,  relativamente  agli  eventi  calamitosi
verificatisi nel territorio della Regione Umbria» ed, in particolare,
l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato
disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera  f),  e  7  dell'art.  1
della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio  2016,
in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Umbria,
i contributi a favore dei soggetti privati per  i  danni  subiti  dal
patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite  massimo
di euro 8.700.000,00; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera b) della predetta
delibera  del  28  luglio  2016,  che  demanda  ad   una   successiva
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili  in  relazione  agli  eventi  calamitosi   che
riguardano  la  Regione  Umbria,  per  l'effettiva  attivazione   dei
previsti   finanziamenti   agevolati,   all'esito   delle   attivita'
istruttorie  disciplinate  con  apposite  ordinanze  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera  del  28
luglio 2016, con cui si dispone  che  le  deliberazioni  previste  al
comma 3, lettera b), sopra citate saranno adottate, fermi restando  i
tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale  le
Regioni   comunicheranno   l'esito   delle   attivita'    istruttorie
disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427,  della  legge  n.
208 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui
sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei  contributi
ai soggetti privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio
abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la  convenzione  stipulata  in  data  17  novembre  2016  tra
l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e  prestiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
con la quale sono stati definiti i contratti tipo  per  l'accesso  ai
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  oggetto  della  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Vista la nota della Regione Umbria del 25 novembre 2016 con cui  e'
stata trasmessa la  tabella,  che  verra'  pubblicata  sul  sito  web
istituzionale della Regione,  riepilogativa  dei  contributi  massimi
concedibili con riferimento alle domande accolte di cui al punto  1.5
dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 384 del 16 agosto 2016  sulla  base  delle
percentuali  effettivamente  applicabili,  nel  rispetto  dei  limiti
massimi  percentuali  dell'80%  o  del  50%  stabiliti  nella  citata
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Vista  la  nota  del  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile
protocollo n. 68239 del 6 dicembre 2016; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in  premessa,  in  attuazione  di
quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016 in relazione  agli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione
Umbria, i contributi ai soggetti  privati  per  i  danni  occorsi  al
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con  le
modalita'  del  finanziamento   agevolato,   nel   limite   di   euro
5.936.104,95 con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata
tabella elaborata dalla Regione ed entro  i  limiti  individuali  ivi
previsti. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri