AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Atorvastatina Sandoz GMBH». (17A00686) 
(GU n.34 del 10-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 9)

 
 
 
          Estratto determina n. 99/2017 del 20 gennaio 2017 
 
    Medicinale: ATORVASTATINA SANDOZ GMBH. 
    Titolare AIC: Sandoz  GmbH  Biochemiestrasse,  10  -  6250  Kundl
(Austria). 
    Confezioni: 
      «10 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
Al/Al; 
      AIC n. 040497859 (in base 10) 16MWQ3 (in base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
Al/Al; 
      AIC n. 040497861 (in base 10) 16MWQ5 (in base 32); 
      «40 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
Al/Al; 
      AIC n. 040497873 (in base 10) 16MWQK (in base 32); 
      «80 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
Al/Al; 
      AIC n. 040497885 (in base 10) 16MWQX (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione ogni compressa rivestita con film contiene: 
      principio attivo: Atorvastatina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Atorvastatina Sandoz GMBH» e'  la  seguente  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.