AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Acido Tranexamico Tillomed». (17A00933) 
(GU n.40 del 17-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 10)

 
 
 
     Estratto determina AAM/PPA n. 42 /2017 del 24 gennaio 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  ACIDO
TRANEXAMICO TILLOMED, nella forma e  confezione:  «500  mg  compresse
rivestite  con  film»  60  compresse  in  blister  opa/al/pvc/al,  in
aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare AIC: Emcure Pharma UK LTD, con sede legale e domicilio
fiscale in St. Neots, 3 Howard Road, Eaton Socon, cap PE19 8ET, Regno
Unito (UK) 
    Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
blister opa/al/pvc/al - AIC n. 044063042 (in base 10) 1B0QB2 (in base
32) 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film 
    Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 
      principio attivo: acido tranexamico 500 mg 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 044063042  «500  mg  compresse  rivestite  con
film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 044063042 - «500 mg  compresse  rivestite  con
film»  60  compresse  in  blister  opa/al/pvc/al  -  OSP:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.